CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8441/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circ.ne Clodia, n.80; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Piazza della Libertà, n. 20; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] extracontrattuale —Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) –Fatto colposo del danneggiato — Caso fortuito – Configurabilità — Presupposti — Fattispecie e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimata – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Roma n. 1 342 /20 2 1 , depositata il19 febbraio 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma — pronunciando quale giudice di rinvio, a seguito della cassazione (con sentenza n. 28063 del 2013 ) di precedente declaratoria di inammissibilità del gravame — ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Roma e, di conseguenza, della terza chiamata in garanzia Soc. [OSCURATO:PERSONA] S .r.l., per i danni subiti in conseguenza dell'incidente occorsole il 28 maggio 1997, alle ore 21,30, in [OSCURATO:PERSONA] L. Alessandri , allor quando, mentre stava camminando lungo il marciapiede, inciampava su un gruppo di radici, non segnalate. Conformemente al primo giudice la Corte capitolina ha ritenuto che l’evento fosse causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta del la danneggiat a , tale da configurare « caso fortuito»escludente la responsabilità dell’ente. Ha in particolare rilevato , sulla scorta della prodotta documentazione fotografica, che «le grosse radici dell’albero di alto fusto presente sul marciapiede … avevano creato un avvallamento dell’asfalto talmente evidente da non lasciare alcun dubbio sulla reale possibilità per la attrice di prevedere ed evitare con una minima accortezza la caduta», soggiungendo che peraltro, come emergeva dalle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice , essa aveva anche conoscenza dei luoghi. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. L’altra intimata non svolge difese. 3. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso soddisfa il requisito di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. consentendo una più che adeguata comprensione del fatto sostanziale e della evidenza processuale, per quanto strettamente necessario in relazione allo scrutinio del motivo e della questione posta, in sé del resto estremamente chiara. Tale censura peraltro attiene al governo, in iure, della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, di guisa che la sua valutazione non richiede l’esame di atti o documenti per i quali possa porsi un problema di specifica indicazione nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 2 cod. proc. civ.. Va pertanto disattesa l a preliminar e eccezion e di inammissibilità del ricorso sotto entrambi i dettiprofili opposta dalla controricorrente . 2. Con l’unicomotivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 cod. civ . , per avere l a Corte territoriale analizzato esclusivamente il comportamento negligente del danneggiato, omettendo di verificare se la condotta in concreto tenuta dal danneggiato fosse o meno prevedibile dal custode. 3. La censura è infondata. 3.1. Com’è noto, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1°febbraio 2018, nn. 2477-2483, che: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. 3.2. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, e sono stati da ultimo ribaditi, con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un «definitivo contributochiarificatore», da Cass. 27/04/2023, n. 11152; 05/05/2023, n. 11942; 11/05/2023 n. 12960 (tutte decise nella stessa udienza del 30/03/2023). 3.3. Per quel che nella specie rileva, con particolare riferimento alla condotta colposa del danneggiato, è stato precisatoche, sul piano della struttura della fattispecie, non su quello degli effetti (ai quali essenzialmente attengono i principi surrichiamati, ribaditi dalle Sezioni Unite), che, mentre il caso fortuito , rappresentato dal fatto naturale,si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (art. 1227 , primo comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrenterispetto all’evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile. Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: a) nell'art. 41, primo e secondo comma, c.p., a mente dei quali «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento/ Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento»; b) nell’art. 1227, primo comma, cod. civ., a mente del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate». L’art. 41, primo comma, cod. pen. enuncia il principio secondo cui un fatto è causa dell’evento quando costituisce una delle condizioni necessarie perché quest’ultimo si verifichi, e che tale nesso non è escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute. Tale formulazione esprime senza dubbio l’adesione alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza causale, di cui è già espressione l’art. 40: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, ineliminabile ai fini della realizzazione dell’evento; l e condizioni, d’altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all’evento e sono quindi tra loro equivalenti. Tale principio-base deve però essere coordinato con la norma, di portata apparentemente eccentrica rispetto ad esso, posta dal secondo comma, a mente del quale «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che l’unico modo per conferire un senso alla formula è quello di ritenere che si parli di fattori sopravvenuti che non siano realmente ─ sul piano strettamente logico ─ gli unici a entrare nella serie causale che determina l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, primo comma, e 41, primo comma. Si ritiene dunque, in prevalenza, che la norma intenda svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista «normativo», la spiegazione dell’imputazione causale, e che, per ciò stesso, non escluda ma anzi presupponga l’esistenza di un collegamento naturalistico con il preesistente fattore causale (ossia, per converso, la non completa autonomia e indipendenza del percorso causale sopravvenuto, posto che, se vi fosse invece tale completa autonomia, l’esclusione del nesso causale, come detto, dovrebbe affermarsi già in ragione degli artt. 40, comma primo, e 41, comma primo, cod. pen. e rimarrebbe privo di significato il secondo comma di tale ultimo articolo). Le citate disposizioni, dunque, accolgono la teoria della condicio sine qua nonma vi apportano limitazioni rese necessarie dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’imputazione del fatto, per effetto dell’eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale. La formulalegale, tuttavia, non chiarisce in alcun modo quando si realizza la preponderanza della causa sopravvenuta idonea ad escludere l’imputazione oggettiva al fatto considerato, dando così adito al proliferare di varie teorie (causalità umana; causalità adeguata; teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento ; scopo della norma violata; aumento del rischio). La giurisprudenza civile di questa Corte è al riguardo ferma nel prediligere il criterio della cosiddetta causalità adeguata o della regolarità causale, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto atipici e inverosimili, e come tali non prevedibili né evitabili (tra le molte, Cass. Sez. U. n. 576 del 2008). 3.4. Atale criterio fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte nell’indicare il discrimine tra le ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato è mera concausa (come tale rilevante solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.) e quello in cui è, invece, causa esclusiva (art. 41, secondo comma, cod. pen.). È stato in tal senso affermato, infatti, che: —in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed inevitabilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035); —la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020). 3.5. Ebbene, ferma la precisazione dianzi fatta —secondo cui, sul piano della struttura della fattispecie, la condotta colposa del terzo o del danneggiato non costituisce propriamente caso fortuito (designando questo il fatto naturale che interviene a monte del processo causale incidendo sulla res ) ma, quale fatto umano connotato da colpa, si pone in relazione causale diretta con l’evento (esclusivo o concorrente) — va tuttavia confermato il criterio logico - normativo in tali precedenti evocato a presidio del giudizio di causalità (materiale) e, dunque, di imputazione dell’evento, in via esclusiva o concorrente, occorrendo solo ulteriormente avvertire che , nel primo caso (causa esclusiva), appare improprio descrivere tale relazione in termini di « interruzione del nesso tra cosa e danno » , trattandosi piuttosto della concretizzazione del principio disciplinato dall'art. 41, secondo comma, c.p., che relega il nesso condizionalistico pur sempre esistente tra res e l’evento al rango di mera occasione. 3. Tutto ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, quest’ultima valutazione, diversamente da quanto postulato dalla ricorrente deve ritenersicompiutamente operata dal giudice a quo nel rispetto dei principi esposti, nel senso della imprevedibilità ed eccezionalità della condotta dell’utente della strada, sia pure indirettamente o per implicito, là dove essa rimarca le condizioni di assoluta evidenza dell’avvallamento del marciapiede. Appare infatti chiaramente implic ita in queste considerazioni l’esclusione che la condotta della danneggiata potesse considerarsi «un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale». 4. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate , in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a