CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 12235/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/10/2025 del TRIBUNALE di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Bologna in data 29 ottobre2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 3 di reclusione ed euro60,00 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti, motivava sinteticamente sull’assenza deipresupposti per una pronuncia ex art.129 cod.proc.pen., sulla corretta qualificazionegiuridica della fattispecie e sulla applicabilità di attenuanti generiche in equivalenza.2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo un vizio di motivazione, atteso che il giudice avrebbeomesso di motivare sulla congruità sulla pena concordata.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente all'entrata in vigore dellemodifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, permotivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione di pena.3.1. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorsoper cassazione contro la sentenza, solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Da ciò deriva che visono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottrattialla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordointervenuto tra le parti. Dalla indicazione testuale dei motivi di ricorso risulta, dunque,escluso il difetto di motivazione sulla congruità della pena concordata, il cui vizio, a seguitodell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità.Già prima del nuovo impianto normativo, si era consolidata la giurisprudenza di questaCorte secondo la quale anche la doglianza relativa ad un’erronea determinazione dellapena, non sarebbe ammissibile salvo che riguardi un’ipotesi di «pena illegale», dovendosiintendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez. U n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quellache non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al difuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale ; b) quella derivante da unprocedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti comeincostituzionali. Entro gli stessi limiti deve essere parametrato l’obbligo di motivazione delgiudice e la ricorribilità del relativo vizio il quale, in caso di pena illegale, può essere rilevatoanche d’ufficio.Ne consegue che il giudizio circa la congruità della pena deve essere accompagnato dauna specifica motivazione soltanto ove, in base agli atti o dalle deduzioni delle parti,emergano concreti elementi circa la possibile illegalità della medesima.3.2. Quanto alla forma del provvedimento adottato, l'inammissibilità va dichiarata conordinanza e senza formalità di procedura, in quanto ciò espressamente previsto dall’art.610,comma 5-bis cod.proc.pen. In tal senso depone anche la collocazione sistematica dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nel Capo II, relativo agli atti preliminari al procedimentodinanzi alla Corte di legittimità, assieme ad ulteriori provvedimenti che assumono la forma diordinanza.3.3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro quattromila a favoredella cassa delle ammende, avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentitedalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassadelle ammende.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]