CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 19/05/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]i1 Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di distribuzione per il consumo di sostanze alimentari con cariche macrobiotiche superiori ai limiti previsti e, per l'effetto, l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Avolio, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta. In particolare, assume che il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione formante oggetto di contestazione, fondandola sulla mancanza di delega scritta al responsabile della qualità e della sicurezza alimentare aziendale e su una presunta carenza organizzativa strutturale. Osserva, tuttavia, che tale conclusione rivela una non corretta valutazione del dato probatorio, ove si consideri che i testi della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concordemente riferito che, all'interno dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era [OSCURATO:PERSONA] ad occuparsi della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti e che la circostanza in oggetto risulta confermata dalla predetta e trova ulteriore riscontri nell'organigramma aziendale, nel documento di trasporto degli alimenti de quibus (DDT), nelle fatture di acquisto di beni e servizi per la sicurezza alimentare (dalla stessa sottoscritte) e nel rapporto finale di Audit dell'ASL Napoli2 Nord in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Conclude, pertanto, che, a fronte di un compendio probatorio siffatto, risulta illogico l'argomentato motivazionale che inferisce la mancanza di delega e, quindi, di poteri gestionali in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dall'esiguità del compenso mensilmente corrispostole a titolo di stipendio. Aggiunge, infine, che la decisione sconta un ulteriore profilo di illogicità, oltre che di incoerenza, laddove pone in rilievo gravi carenze organizzative, correlate, in specie, alla mancata previsione di controlli, da parte dell'imputato, sull'operato della menzionata [OSCURATO:PERSONA], atteso che la documentazione riversata in atti dalla difesa attesterebbe l'avvenuta stipula di contratti con partner esterni funzionali alla verifica degli standard di sicurezza e di igiene alimentare dei prodotti commercializzati e che lo stesso rapporto finale di Audit dell'ASL Napoli2 Nord in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] darebbe conto di una "sufficiente organizzazione formalizzata" dell'azienda. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione per carenza in punto di quantificazione della pena. Sostiene, in specie, che il giudice gravato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 132, comma 1, e 133 cod. pen. e in spregio al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non avrebbe indicato le ragioni che l'hanno indotto a infliggere all'imputato una pena finale significativamente lontana dal minimo edittale, fissato in euro 309,88, non potendosi ritenere idoneo, a tal fine, l'utilizzo della clausola di stile "avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.", tanto più ove si consideri che il dovere di giustificare il corretto esercizio del potere di determinazione del trattamento sanzionatorio diviene più stringente allorquando la pena inflitta si discosti dalla soglia minima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta, sostenendo che l'affermazione di responsabilità dell'imputato sarebbe stata fondata su circostanze - la mancanza di delega scritta alla responsabile della qualità e della sicurezza alimentare e la sussistenza di rilevanti carenze organizzative di tipo strutturale - in tesi smentite dal complesso degli elementi probatori processualmente acquisiti. Ritiene infatti il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'impugnata sentenza sia sorretta, nella parte relativa all'affermazione di penale responsabilità, da un argomentato motivazionale lineare, coerente e congruo, che non presenta, pertanto, carenze di sorta, né rivela profili di illogicità manifesta. In proposito, si osserva innanzitutto che anche in realtà aziendali di consistenti dimensioni, com'è, per l'appunto, quella ove è stato riscontrato l'illecito penale in contestazione, è consentito il conferimento di delega orale a terzi, da parte del titolare, per il controllo dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti (in tal senso Sez. 3, n. 9406 del 09/02/2021, Cristofero, Rv. 281149-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, D'Argenio, Rv. 265345-01 e Sez. 3, n. 11835 del 19/02/2013, Kasch, Rv. 254761-01). Tanto premesso, giova, tuttavia, rimarcare che, come posto in rilievo dal giudice del merito con argomentazione tutt'altro che contraddittoria, nella vicenda di cui trattasi non v'è prova certa dell'avvenuto conferimento di una delega, ancorchè orale, smentendo l'assunto proprio l'esiguità della retribuzione percepita dalla dipendente asseritamente destinataria di detta delega, che, in una realtà aziendale di consistenti dimensioni, contrasta in maniera stridente con il fardello di responsabilità correlate all'investitura e che porta, sul piano logico, a valutare in termini di assai scarsa attendibilità il narrato dei testimoni della difesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'evidenza finalizzato a tenere indenne da responsabilità penale il datore di lavoro. E considerazioni di analoga natura vanno fatte con riguardo alle carenze organizzative di tipo strutturale, poste egualmente a base dell'affermazione di responsabilità, rinvenendosi nell'articolato motivazionale della sentenza gravata (in specie a pag. 5) l'esposizione delle ragioni per le quali le stesse - correttamente ritenute fattore causativo dell'accertata contravvenzione alla stregua del rapporto finale di Audit dell'ASL Napoli2 Nord del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - sono ascrivibili alla condotta colpevolmente omissiva dell'imputato, titolare della compagine societaria al cui interno tale illecito è stato accertato. Né rileva, ai fini di interesse, l'esistenza di contratti con partner esterni per la verifica degli standard di sicurezza e di igiene alimentare dei prodotti, dal momento che la loro stipula non fa venir meno la penale responsabilità del titolare dell'impresa societaria, analogamente alla previsione, nell'organigramma societario, di un collaboratore con competenze specifiche, al quale, tuttavia, non è conferita specifica delega. 3. Si ritiene, invece, fondato, e perciò meritevole di accoglimento, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole diviolazione di legge e di vizio di motivazione per carenza in punto di quantificazione della pena, sostenendo che il giudice gravato, in spregio del disposto degli artt. 132, comma 1, e 133 cod. pen. e mediante il ricorso a una mera clausola di stile, avrebbe eluso l'obbligo di indicare le ragioni giustificative dell'inflizione di una sanzione di entità significativamentelontana dal minimo edittale. Osserva al riguardo il Collegio che, così come sostenuto dal ricorrente, l'inflizione di una pena, ancorchè pecuniaria, di entità particolarmente elevata (euro 10.000,00 di ammenda) e, comunque, notevolmente lontana dal minimo edittale (quantificato in euro 309,88) avrebbe richiesto un'adeguata motivazione, che nel caso di specie non si rinviene. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale convintamente si aderisce, quello secondo cui «L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (così Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01).4. Il rimarcato difetto argomentativo su tema all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto. L'azionata impugnativa va, invece, rigettata nel resto, con conseguente irrevocabilità della sentenza gravata nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. Rigetta