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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1996

Cassazione n. 13925/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/09/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). che, in particolare, risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di reazione da parte dell'imputato, scoperto dopo che si era impossessato dei documenti custoditi all'interno dell'auto, con conseguente tentativo di fuga e lesioni in danno (quantomeno) di Cretto, colpito a una spalla con referto di quattro giorni, senza che l'atto di impugnazione si confronti anche con tale segmento di condotta, idoneo, già solo di per sé, all'integrazione della fattispecie contestata, anche per quel che attiene al necessario coefficiente psicologico; che i profili di censura risultano pertanto insuperabilmente generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/09/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). che, in particolare, risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di reazione da parte dell'imputato, scoperto dopo che si era impossessato dei documenti custoditi all'interno dell'auto, con conseguente tentativo di fuga e lesioni in danno (quantomeno) di Cretto, colpito a una spalla con referto di quattro giorni, senza che l'atto di impugnazione si confronti anche con tale segmento di condotta, idoneo, già solo di per sé, all'integrazione della fattispecie contestata, anche per quel che attiene al necessario coefficiente psicologico; che i profili di censura risultano pertanto insuperabilmente generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7
Sentenza Cassazione n. 13925/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris