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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 08535/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei reati, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti che si erano chiaramente qualificati mostrando la paletta di ordinanza ed attivando i dispositivi acustici e lampeggianti, oltre al danneggiamento arrecato ad una delle due autovetture di servizio, così da escludere con adeguate argomentazioni gli assunti difensivi della mera resistenza passiva, dell'errore di fatto e dell'assenza di danni rilevanti; ritenuto che anche il motivo di ricorso sulla pena è inammissibile perché investe il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (in merito al grave rischio creato per l'incolumità degli agenti operanti e dei passanti); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei reati, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti che si erano chiaramente qualificati mostrando la paletta di ordinanza ed attivando i dispositivi acustici e lampeggianti, oltre al danneggiamento arrecato ad una delle due autovetture di servizio, così da escludere con adeguate argomentazioni gli assunti difensivi della mera resistenza passiva, dell'errore di fatto e dell'assenza di danni rilevanti; ritenuto che anche il motivo di ricorso sulla pena è inammissibile perché investe il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (in merito al grave rischio creato per l'incolumità degli agenti operanti e dei passanti); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 08535/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris