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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 02508/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5879/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata in calce a l ricorso, dall’AvvocatoEttore Travarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla circumvallazione Trionfalen. 34. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legisdomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 12346/2021,del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il giorno 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, exartt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 22 della legge n. 689 del 1981, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appellodi Roma, notificatale il 18 dicembre 2017, per l’importo di euro € 25.823,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993 per omessa presentazione della dichiarazione delle spese elettorali sostenute in occasione della candidatura alle elezioni comunali di Roma svoltesi il 5 giugno 2016.

1.1. L’adito Tribunale di Roma, in composizione monocratica, respinse detta opposizione con sentenza del 16 luglio 2021, n. 12346, resa nel contraddittorio con il Collegio suddetto.

Ritenne, in particolare: i) regolarmente composto il menzionato Collegio che aveva irrogato la sanzione; ii) che l'omessa trasmissione, al Collegio medesimo, della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale integrava una violazione amministrativa direttamente applicabile, exartt. 2, comma, 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982 e 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993,anche nei confronti dei candidati non eletti; iii) che la dichiarazione sulle spese mirava ad assicurare, in relazione a tutti i candidati partecipanti alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finanziamento consentendo gli eventuali controlli, sicché quella dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, doveva essere resa anche dai candidati che non avevano sostenuto oneri o ricevuto contributi; iv) che la diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993, in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione de quaassolveva alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne conseguiva, in siffatto contesto, la superfluità dell'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura; v) l’inapplicabilità, nel caso specifico, dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981; vi) che l'atto di contestazione e diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993 aveva natura complessa, confluendo in esso sia l'accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentazione da parte del privato della originaria prestazione della dichiarazione sulle spese elettorali, sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria; vi) nessuna contestazione era emersa sul procedimento di notifica della diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dalla ricorrente in data 23 maggio 2017, come anche documentato all’Amministrazione; vii) nella fattispecie sanzionatoria in esame, in assenza di altri elementi idonei ad integrare l’elemento soggettivo, ciò che rilevava era l’omessa dichiarazione delle spese elettorali; viii) che i motivi di opposizione integrati nelle note autorizzate dovevano ritenersi tardivamente proposti e in parte assorbiti da quelli esaminati.

2. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso la Renzi, affidato a sei motivi.

Ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza e del processo dal quale è scaturita -Violazione o falsa applicazione dell’art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, dell’art. 101 c.p.c. e dell’art.111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», ascrivendosi al tribunale di avere erroneamente posto a carico della ricorrente (invece che della cancelleria, come sancito dall’art. 23 della legge n. 6809/81) l’onere della rinotifica del ricorso e del provvedimento ivi impugnato.

Si assume che «l’esecuzione dell’incombente, tuttavia, era inane a sanare la nullità radicale del provvedimento sostitutivo dell’onere notificatorio che costituisce atto viziato che vizia l’iter processuale successivo, compresa la statuizione che lo definisce e che integra, altresì, la violazione del principio del contraddittorio imposto dagli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.»; II) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della legge 10.12.1993, n. 515, dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», ribadendosi le contestazioni circa l’asserita irregolare composizione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che leaveva irrogato la sanzione; III) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», insistendosi nella eccepita carenza di legittimazione passiva della Renzi; IV) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e/o degli artt. 2964 e 2929 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», contestandosi al tribunale di aver omesso qualsivoglia pronuncia sulla sua doglianza con cuiaveva argomentato che: «Ai sensi dell’art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689, prima di procedere all’applicazione della sanzione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto notificare la contestazione dell’asserita violazione, a pena di inammissibilità della successiva ordinanza ingiunzione, in quanto non aveva reperito tra i suoi documenti quell’atto presupposto, propedeutico alla successiva applicazione della sanzione amministrativa.

Ciò non senza rilevare che la sanzione avrebbe dovuto essere notificata “entro il termine di novanta giorni dal preteso accertamento»; V) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per avereil tribunale errato nel valutare le prove acquisite nel processo consistenti nella diffida notificata il 23.5.2017, a quasi otto mesi di distanza, quando era maturata la decadenza.

Sotto diverso profilo, si assume che il medesimo tribunale aveva omesso diesaminare questo che era un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti; VI) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 515 del 1993, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per non essere stata considerata, malgrado l’asserita assenza di contestazioni sul punto, la circostanza che, nel ricorso introduttivo della opposizione, la Renzi aveva criticato la sanzione amministrativa per essere stata adottata dal Collegio composto in numero pari di dieci membri.

Aveva errato, pertanto, il tribunale nell’affermare, apoditticamente e con travisamento del fatto, che “l’atto ingiuntivo è stato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], presso la Corte di Appello di Roma, legittimamente costituito da 7 componenti di cui sei componenti effettivi, oltre al Presidente della Corte di Appello di Roma”.

2. Pregiudiziale, rispetto allo scrutinio dei riportati motivi si rivela l’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma, secondo cui «è stata inspiegabilmente impugnata per cassazione una sentenza di primo grado appellabile (art. 6 del d.lgs. n. 150/2011».

Essa si rivela fondata.

2.1. Invero, giova evidenziare che: i) giusta l’art. 15, comma 19, della legge n. 515 del 1993, “Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo[tra cui rientra pure quella, inflitta alla Renzi, per violazione dell’art. 7, commi 6 e 7, della medesima legge per omessa presentazione della dichiarazione delle spese elettorali sostenute in occasione della candidatura alle elezioni comunali di Roma svoltesi il5 giugno 2016.

Ndr] si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto diversamente disposto.

Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981”; ii) il procedimento in opposizione ad ingiunzione di pagamento innanzi al tribunale capitolino è stato introdotto, nella fattispecie in esame, nel gennaio 2018, dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 34, comma1, lett. a), ha sancito che “all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamentoe contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»”.

Lo stesso 34, comma 1, alle lett. b ) e c ), ha previsto, poi, rispettivamente, che “all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati” e che “gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati”.

L’art. 6 del medesimo d.lgs., infine, ha stabilito, al comma 1, che “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, dettando, poi, nei commi successivi, la disciplina del relativo giudizio altresì distinguendo le ipotesi in cui la competenza a decidere spetti al Giudice di Pace o al Tribunale.

2.2. Ne consegue che il suddetto procedimento di opposizione instaurato nel gennaio 2018 dalla Renzi deve intendersi regolato, ratione temporis, dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (il cui art. 36, infatti, prevede che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso"), sicché non trova più applicazione la normativa previgenteal menzionato d.lgs. e, quindi, l'abrogato art. 23, primo ed ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, con conseguente esclusione della immediata ricorribilità in Cassazione della sentenza che ha deciso l'opposizione.

3. In definitiva, quindi, il ricorso della Renzi deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto che, giusta quanto sancito dall’art. 6, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della Renzi e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5879/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata in calce a l ricorso, dall’AvvocatoEttore Travarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla circumvallazione Trionfalen. 34. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legisdomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 12346/2021,del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il giorno 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, exartt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 22 della legge n. 689 del 1981, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appellodi Roma, notificatale il 18 dicembre 2017, per l’importo di euro € 25.823,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993 per omessa presentazione della dichiarazione delle spese elettorali sostenute in occasione della candidatura alle elezioni comunali di Roma svoltesi il 5 giugno 2016. 1.1. L’adito Tribunale di Roma, in composizione monocratica, respinse detta opposizione con sentenza del 16 luglio 2021, n. 12346, resa nel contraddittorio con il Collegio suddetto. Ritenne, in particolare: i) regolarmente composto il menzionato Collegio che aveva irrogato la sanzione; ii) che l'omessa trasmissione, al Collegio medesimo, della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale integrava una violazione amministrativa direttamente applicabile, exartt. 2, comma, 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982 e 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993,anche nei confronti dei candidati non eletti; iii) che la dichiarazione sulle spese mirava ad assicurare, in relazione a tutti i candidati partecipanti alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finanziamento consentendo gli eventuali controlli, sicché quella dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, doveva essere resa anche dai candidati che non avevano sostenuto oneri o ricevuto contributi; iv) che la diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993, in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione de quaassolveva alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne conseguiva, in siffatto contesto, la superfluità dell'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura; v) l’inapplicabilità, nel caso specifico, dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981; vi) che l'atto di contestazione e diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993 aveva natura complessa, confluendo in esso sia l'accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentazione da parte del privato della originaria prestazione della dichiarazione sulle spese elettorali, sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria; vi) nessuna contestazione era emersa sul procedimento di notifica della diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dalla ricorrente in data 23 maggio 2017, come anche documentato all’Amministrazione; vii) nella fattispecie sanzionatoria in esame, in assenza di altri elementi idonei ad integrare l’elemento soggettivo, ciò che rilevava era l’omessa dichiarazione delle spese elettorali; viii) che i motivi di opposizione integrati nelle note autorizzate dovevano ritenersi tardivamente proposti e in parte assorbiti da quelli esaminati. 2. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso la Renzi, affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza e del processo dal quale è scaturita -Violazione o falsa applicazione dell’art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, dell’art. 101 c.p.c. e dell’art.111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», ascrivendosi al tribunale di avere erroneamente posto a carico della ricorrente (invece che della cancelleria, come sancito dall’art. 23 della legge n. 6809/81) l’onere della rinotifica del ricorso e del provvedimento ivi impugnato. Si assume che «l’esecuzione dell’incombente, tuttavia, era inane a sanare la nullità radicale del provvedimento sostitutivo dell’onere notificatorio che costituisce atto viziato che vizia l’iter processuale successivo, compresa la statuizione che lo definisce e che integra, altresì, la violazione del principio del contraddittorio imposto dagli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.»; II) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della legge 10.12.1993, n. 515, dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», ribadendosi le contestazioni circa l’asserita irregolare composizione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che leaveva irrogato la sanzione; III) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», insistendosi nella eccepita carenza di legittimazione passiva della Renzi; IV) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e/o degli artt. 2964 e 2929 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», contestandosi al tribunale di aver omesso qualsivoglia pronuncia sulla sua doglianza con cuiaveva argomentato che: «Ai sensi dell’art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689, prima di procedere all’applicazione della sanzione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto notificare la contestazione dell’asserita violazione, a pena di inammissibilità della successiva ordinanza ingiunzione, in quanto non aveva reperito tra i suoi documenti quell’atto presupposto, propedeutico alla successiva applicazione della sanzione amministrativa. Ciò non senza rilevare che la sanzione avrebbe dovuto essere notificata “entro il termine di novanta giorni dal preteso accertamento»; V) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per avereil tribunale errato nel valutare le prove acquisite nel processo consistenti nella diffida notificata il 23.5.2017, a quasi otto mesi di distanza, quando era maturata la decadenza. Sotto diverso profilo, si assume che il medesimo tribunale aveva omesso diesaminare questo che era un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti; VI) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 515 del 1993, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per non essere stata considerata, malgrado l’asserita assenza di contestazioni sul punto, la circostanza che, nel ricorso introduttivo della opposizione, la Renzi aveva criticato la sanzione amministrativa per essere stata adottata dal Collegio composto in numero pari di dieci membri. Aveva errato, pertanto, il tribunale nell’affermare, apoditticamente e con travisamento del fatto, che “l’atto ingiuntivo è stato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], presso la Corte di Appello di Roma, legittimamente costituito da 7 componenti di cui sei componenti effettivi, oltre al Presidente della Corte di Appello di Roma”. 2. Pregiudiziale, rispetto allo scrutinio dei riportati motivi si rivela l’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma, secondo cui «è stata inspiegabilmente impugnata per cassazione una sentenza di primo grado appellabile (art. 6 del d.lgs. n. 150/2011». Essa si rivela fondata. 2.1. Invero, giova evidenziare che: i) giusta l’art. 15, comma 19, della legge n. 515 del 1993, “Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo[tra cui rientra pure quella, inflitta alla Renzi, per violazione dell’art. 7, commi 6 e 7, della medesima legge per omessa presentazione della dichiarazione delle spese elettorali sostenute in occasione della candidatura alle elezioni comunali di Roma svoltesi il5 giugno 2016. Ndr] si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981”; ii) il procedimento in opposizione ad ingiunzione di pagamento innanzi al tribunale capitolino è stato introdotto, nella fattispecie in esame, nel gennaio 2018, dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 34, comma1, lett. a), ha sancito che “all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamentoe contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»”. Lo stesso 34, comma 1, alle lett. b ) e c ), ha previsto, poi, rispettivamente, che “all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati” e che “gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati”. L’art. 6 del medesimo d.lgs., infine, ha stabilito, al comma 1, che “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, dettando, poi, nei commi successivi, la disciplina del relativo giudizio altresì distinguendo le ipotesi in cui la competenza a decidere spetti al Giudice di Pace o al Tribunale. 2.2. Ne consegue che il suddetto procedimento di opposizione instaurato nel gennaio 2018 dalla Renzi deve intendersi regolato, ratione temporis, dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (il cui art. 36, infatti, prevede che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso"), sicché non trova più applicazione la normativa previgenteal menzionato d.lgs. e, quindi, l'abrogato art. 23, primo ed ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, con conseguente esclusione della immediata ricorribilità in Cassazione della sentenza che ha deciso l'opposizione. 3. In definitiva, quindi, il ricorso della Renzi deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto che, giusta quanto sancito dall’art. 6, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della Renzi e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spe
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