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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:448
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0440 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 4 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Esame dei fatti da parte del giudice di primo grado – Esame da parte del giudice di primo grado delle esigenze di protezione internazionale – Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai cittadini di paesi terzi – Articolo 2, lettera d) – “Timore fondato di essere perseguitato” – Valutazione» Nella causa C‑440/25 [Ebilum] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 luglio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2025, nel procedimento PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM, WM contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM e WM, da T. Neijzen, advocate, e S. Rafi, esperto; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, L. Halajová e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), da solo o letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall’altro lato, dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM e WM, cittadini iracheni, membri di una stessa famiglia, e il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie (Ministro dell’Asilo e dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Ministro») in merito alle decisioni di quest’ultimo che hanno respinto le domande di protezione internazionale di tali cittadini iracheni.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2011/95 3 Il considerando 4 della direttiva 2011/95 così recita: «[OSCURATO:PERSONA] [relativa allo status dei rifugiati, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio 1951 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 [1954]) (in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”)] e il [protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967] costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati». 4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera d) così dispone: «“rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12». 5 L’articolo 4 della direttiva citata, dal titolo «Esame dei fatti e delle circostanze», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale.

Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione; b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile».

Direttiva 2013/32 6 I considerando 10, 16, 18, 22 e 34 della direttiva 2013/32 sono così formulati: «(10) Nell’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’[Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), sostituito nel 2022 dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)]. (…) (16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale. (…) (18) È nell’interesse sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo. (…) (22) È altresì nell’interesse sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado.

A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari.

Tali informazioni dovrebbero tra l’atro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia.

Sarebbe sproporzionato chiedere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati. (…) (34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale». 7 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera f) così dispone: «“autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo». 8 L’articolo 46 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione: i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria; (…)

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 9 L’articolo 3:3 della wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) [legge recante le norme generali del diritto amministrativo (legge generale in materia di diritto amministrativo)], del 4 giugno 1992 (Stb. 1992, n. 315), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«Awb»), prevede quanto segue: «L’organo amministrativo non esercita la propria competenza ad adottare una decisione per uno scopo diverso da quello in vista del quale essa gli è stata conferita». 10 L’articolo 6:19 dell’Awb così dispone: «1.

Il ricorso o l’impugnazione riguarda ipso iure anche una decisione di revoca, modifica o sostituzione della decisione impugnata, a meno che le parti non abbiano interesse sufficiente al riguardo. (…)

6. La revoca o la sostituzione della decisione impugnata non osta all’annullamento di tale decisione se il soggetto che ha presentato l’opposizione o il ricorso ha interesse al riguardo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM e WM (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti nel procedimento principale») sono cittadini iracheni, membri di una stessa famiglia, composta dai due genitori e dai loro sei figli, tra cui diverse figlie (in prosieguo: le «figlie»). 12 Essi hanno presentato domande di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA] nel 2017.

Tali domande erano fondate su tre serie di motivi, vale a dire, in primo luogo, problemi con un vicino di casa nonché il timore di una vendetta e del matrimonio forzato delle figlie; in secondo luogo, la paura che queste ultime fossero sottoposte a mutilazione genitale femminile e, in terzo luogo, il fatto che queste ultime si identificassero nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini e il timore di essere perseguitati in caso di ritorno in Iraq. 13 Con decisioni dell’11 settembre 2023, il Ministro ha respinto tali domande di protezione internazionale in quanto manifestamente infondate.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorso avverso tali decisioni dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 14 Il giudice del rinvio ha esaminato tale ricorso in un’udienza tenutasi il 26 marzo 2024, poi ha riaperto l’istruttoria in previsione della pronuncia della sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi) ( C‑646/21 , EU:C:2024:487 ), con la motivazione che tale sentenza poteva essere rilevante nell’ambito dell’esame di detto ricorso. 15 A seguito della pronuncia di detta sentenza, il Ministro ha nuovamente ascoltato i ricorrenti nel procedimento principale, prima di emettere un nuovo progetto di decisione, e, con decisioni integrative del 25 febbraio 2025, ha confermato il rigetto di dette domande di protezione internazionale.

Tuttavia, il Ministro ha fornito una motivazione aggiuntiva per quanto riguarda sia la presunta identificazione nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne sia il timore della mutilazione genitale femminile e del matrimonio forzato delle figlie. 16 Le decisioni dell’11 settembre 2023 e le decisioni integrative del 25 febbraio 2025 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni di cui trattasi nel procedimento principale») sono state contestate dai ricorrenti nel procedimento principale. 17 Sebbene il Ministro abbia adottato decisioni di revoca delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio sottolinea che, conformemente all’articolo 6:19 dell’Awb, esso è competente ad annullare tali decisioni di revoca, in quanto i ricorrenti nel procedimento principale hanno un interesse all’annullamento di queste ultime decisioni.

Esso indica, al riguardo, che le decisioni di revoca delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale possono essere annullate per due motivi diversi.

Da un lato, tali decisioni di revoca sarebbero state adottate in violazione dell’articolo 3:3 dell’Awb e potrebbero quindi essere annullate per tale motivo.

Dall’altro lato, dette decisioni di revoca costituirebbero un’ingerenza irregolare del Ministro nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, cosicché esse sarebbero contrarie all’articolo 47 della Carta nonché all’articolo 46 della direttiva 2013/32 e potrebbero essere annullate per questo secondo motivo.

Tale giudice rileva infine che, a causa dell’annullamento delle medesime decisioni di revoca, esso è in grado di esaminare nel merito le decisioni di cui trattasi nel procedimento principale. 18 Per quanto riguarda il rigetto delle domande di protezione internazionale dei ricorrenti nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di disporre di informazioni sufficienti, da un lato, per procedere, di per sé, alla valutazione della credibilità di taluni elementi dei fatti come esposti a sostegno delle domande di asilo, vale a dire l’identificazione delle figlie nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini e, dall’altro, per effettuare esso stesso una valutazione di taluni motivi invocati a sostegno delle domande di protezione internazionale, vale a dire i problemi con il vicino, il timore di una vendetta e il timore del matrimonio forzato delle figlie. 19 Tuttavia, tale giudice precisa che, secondo la giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), non può procedere a tali valutazioni.

Infatti, secondo tale giurisprudenza nazionale, un giudice che si pronunci sulla legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e che ritenga che la valutazione della credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, contenuta in una siffatta decisione, non sia sufficientemente motivata non può statuire esso stesso né sulla credibilità di tale esposizione dei fatti né su detta domanda.

Tale giudice dovrebbe annullare una siffatta decisione di rigetto e successivamente rinviare la causa al Ministro affinché proceda a un nuovo esame della domanda di protezione internazionale. 20 Orbene, detto giudice afferma di nutrire dubbi sulla conformità di detta giurisprudenza nazionale con la direttiva 2013/32. 21 Per quanto riguarda il timore dei ricorrenti nel procedimento principale di essere perseguitati in caso di ritorno in Iraq, il giudice del rinvio aggiunge che la nozione di «timore fondato» non è definita dalla direttiva 2011/95 e che, a livello nazionale, non è stabilito alcun criterio di valutazione di un siffatto timore.

Orbene, se un siffatto timore dovesse essere valutato mediante un calcolo matematico delle probabilità, detto giudice ritiene di dover rinviare la causa al Ministro su tale punto affinché effettui un siffatto calcolo in quanto, allo stato attuale del fascicolo e delle informazioni sul paese interessato, esso non dispone dei dati sufficienti per effettuare un siffatto calcolo. 22 In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un organo giurisdizionale possa desumere dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] o con un’altra disposizione o principio di diritto dell’Unione, la facoltà di esprimere un proprio giudizio sulla credibilità della motivazione di una domanda di asilo, che si sostituisca al giudizio dato dal Ministro. 2) Se un organo giurisdizionale possa fondare sulle citate disposizioni la competenza, sulla base delle parti della motivazione della domanda d’asilo ritenute credibili dal Ministro e, in caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, delle parti della motivazione che l’organo giurisdizionale ritiene inoltre credibili, a esprimere un giudizio di merito e definitivo sulla domanda di protezione internazionale.

Se al riguardo l’organo giurisdizionale possa sostituire il proprio giudizio sulla plausibilità del timore di persecuzione o sul rischio reale di grave danno a quello espresso dal ministro, segnatamente qualora, alla luce di informazioni sul paese disponibili e accessibili al pubblico, esso si ritenga sufficientemente informato per pronunciare un siffatto giudizio. 3) Se la giurisprudenza nazionale, ad esempio sulla base dell’autonomia procedurale, possa limitare le competenze di cui alla prima e alla seconda questione, nel senso che tali facoltà vengano attribuite esclusivamente al ministro. 4) Se un organo giurisdizionale possa utilizzare informazioni emerse nella fase del ricorso, ma non ancora disponibili nella fase amministrativa, nel giudizio sulla questione se esso disponga di informazioni sufficienti per esprimere un giudizio nel merito.

Se al riguardo sia rilevante se le parti abbiano potuto esporre completamente i fatti per iscritto oppure in udienza. 5) Se per “timore fondato”, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva [2011/95], si debba intendere il caso in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno, il richiedente asilo sia perseguitato.

Se tale grado ragionevole di probabilità debba essere valutato sulla base del criterio della “persona ragionevole e obiettiva”, considerando decisivo se, dal punto di vista di una persona ragionevole e obiettiva nella posizione del richiedente asilo, un ritorno nel paese d’origine appaia irragionevole dopo aver vagliato tutte le circostanze conosciute.

In caso contrario, quale criterio debba essere applicato».

Procedimento dinanzi alla Corte 23 Il giudice del rinvio ha richiesto che la causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 24 Il 22 luglio 2025, la Seconda Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, ha deciso di non accogliere tale richiesta. 25 Con ordinanza del presidente della Corte del 19 agosto 2025, la causa è stata sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Sui regolamenti (UE) 2024/1347 e (UE) 2024/1348 26 Senza aver formalmente preso in considerazione, nelle questioni sollevate, il regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, e rettifica in GU L, 2025/90926), o il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348), il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di includere tali regolamenti nelle risposte fornite a tali questioni, dal momento che essa potrebbe essere chiamata a farne applicazione nell’ambito dell’esame del procedimento principale. 27 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85 , EU:C:1986:143 , punto 9 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 44 ). 28 Tuttavia, in primo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 42 del regolamento 2024/1347, quest’ultimo si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026. 29 Pertanto, non è dimostrato che l’interpretazione di tale regolamento sia necessaria al giudice del rinvio al fine di consentirgli di statuire nel procedimento principale. 30 In ogni caso, occorre rilevare che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 e l’articolo 3, punto 5, del regolamento 2024/1347, che definiscono la nozione di «rifugiato», sono formulati in modo identico.

Pertanto, l’interpretazione dell’espressione «timore fondato di essere perseguitato», quale figura all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, è pertinente ai fini dell’eventuale interpretazione della stessa espressione, utilizzata all’articolo 3, punto 5, di tale regolamento. 31 In secondo luogo, dall’articolo 79, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2024/1348 risulta, da un lato, che tale regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026 e, dall’altro, che detto regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. 32 Ne consegue che le domande di protezione internazionale, come quelle dei ricorrenti nel procedimento principale, presentate prima di tale data, sono disciplinate dalla direttiva 2013/32. 33 Ciò premesso, non occorre interpretare i regolamenti 2024/1347 e 2024/1348.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni dalla prima alla quarta 34 Con le sue questioni dalla prima alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, e, dall’altro, se, eventualmente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano limitare tale competenza in modo che solo l’autorità accertante, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva (in prosieguo: l’«autorità accertante»), sia competente a valutare le domande di protezione internazionale e a pronunciarsi sulla loro fondatezza. 35 In primo luogo, occorre rilevare che la direttiva 2013/32 opera una distinzione tra l’«autorità accertante», che essa definisce all’articolo 2, lettera f), come «qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo», da un lato, e il «giudice», di cui all’articolo 46, dall’altro.

Il procedimento dinanzi all’autorità accertante è disciplinato dalle disposizioni del capo III della succitata direttiva, intitolato «Procedure di primo grado», mentre il procedimento dinanzi al giudice è retto dalle norme di cui al capo V della medesima, intitolato «Procedure di impugnazione» e costituito da tale articolo 46 (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 103 , e del 16 luglio 2020, Addis, C‑517/17 , EU:C:2020:579 , punto 61 ). 36 Come risulta dal considerando 34 della direttiva 2013/32, le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale. 37 Va parimenti sottolineato che dai considerando 16 e 22, dall’articolo 4 nonché dall’impianto sistematico di tale direttiva emerge che l’esame della domanda di protezione internazionale da parte di un organo amministrativo o quasi giurisdizionale dotato di mezzi specifici e di personale specializzato in materia costituisce una fase essenziale delle procedure comuni istituite dalla medesima direttiva (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 116 , e del 16 luglio 2020, Addis, C‑517/17 , EU:C:2020:579 , punto 61 ). 38 Occorre inoltre ricordare che la valutazione disciplinata dall’articolo 4 della direttiva 2011/95, ai sensi della quale l’autorità accertante deve adottare una decisione su una domanda di protezione internazionale, si svolge in due fasi distinte.

Nella prima fase, l’autorità accertante deve stabilire le circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno di tale domanda.

Nella seconda fase, essa deve procedere alla valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una protezione internazionale (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11 , EU:C:2012:744 , punto 64 ). 39 È certamente vero che la valutazione della credibilità dei fatti come esposti a sostegno di una domanda di protezione internazionale e la valutazione della plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di danni gravi rientrano in tale prima fase e nella valutazione dei fatti.

Tale valutazione di fatto non esula tuttavia dalla competenza di un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale. 40 Infatti, l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 riconosce ai richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni relative a tali domande.

L’articolo 46, paragrafo 3, di detta direttiva definisce la portata di tale diritto, precisando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri vincolati da tale direttiva devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale proceda a un «esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 106 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 76 ). 41 Per quanto riguarda la portata di tale diritto, la Corte ha dichiarato che l’espressione «assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto» deve essere interpretata nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza di tale disposizione, ad adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 110 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 81 ). 42 A tal riguardo, da un lato, la Corte ha precisato che la locuzione « ex nunc » mette in evidenza l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 111 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 82 ). 43 Una simile valutazione consente, infatti, di esaminare la domanda di protezione internazionale in maniera esaustiva, senza che sia necessario rinviare il fascicolo all’autorità accertante (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 112 ). 44 Dall’altro lato, la Corte ha indicato che l’aggettivo «completo» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 conferma che il giudice è tenuto ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte della medesima (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 113 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 83 ). 45 Ne consegue, sotto un primo profilo, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è competente a valutare i fatti e a procedere alla propria valutazione esaustiva e aggiornata dei fatti discussi dinanzi ad esso. 46 Infatti, solo l’esame dei fatti consente di valutare la credibilità dei medesimi come esposti a sostegno di una domanda di protezione internazionale e la plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di danni gravi che sono componenti essenziali dell’esame della necessità di tale protezione. 47 Sotto un secondo profilo, un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è tenuto, come risulta dai punti 42 e 44 della presente sentenza, ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto sia quelli intervenuti dopo l’adozione di tale decisione da parte di tale autorità. 48 Ciò implica che tale giudice possa prendere in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, ma che non erano ancora disponibili nella fase amministrativa. 49 Inoltre, il trattamento di una domanda di protezione internazionale sarebbe notevolmente ritardato se un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una siffatta domanda dovesse rinviare il fascicolo all’autorità accertante affinché tali elementi siano presi in considerazione da tale autorità per statuire sull’esigenza di protezione internazionale del richiedente. 50 Il potere di cui dispone tale giudice di prendere in considerazione nuovi elementi sui quali detta autorità non si è pronunciata rientra pertanto nell’ambito della finalità della direttiva 2013/32, che mira in particolare, come risulta, segnatamente, dal suo considerando 18, a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (…), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punti 111 e 112 , nonché del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22 , EU:C:2024:841 , punti 78 e 88 ). 51 Per quanto riguarda la questione se il richiedente protezione internazionale e l’autorità accertante debbano avere la possibilità di esprimersi su tali elementi nuovi, la Corte ha indicato che il giudice è tenuto, come deriva dall’articolo 47 della Carta, a offrire a tale richiedente la possibilità di presentare osservazioni ove tali elementi possano recargli pregiudizio (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 114 ). 52 Tale giudice deve altresì, conformemente al principio del contraddittorio, fornire all’autorità accertante l’opportunità di presentare le sue osservazioni su tali elementi nuovi. 53 Una siffatta interpretazione si impone a maggior ragione in quanto detto giudice deve prendere in considerazione tali elementi nuovi al fine di essere in grado di pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale in modo esaustivo. 54 Ne consegue che, al fine di soddisfare il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale deve, da un lato, essere competente a procedere alla propria valutazione dei fatti e, dall’altro, prendere in considerazione nuovi elementi emersi dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso, garantendo al contempo che le parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni su tali elementi. 55 In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nel prevedere che il giudice competente a statuire su un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare, se del caso, le «esigenze di protezione internazionale» del richiedente, il legislatore dell’Unione, con l’adozione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ha inteso conferire a tale giudice, qualora questi ritenga di disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riguardo, il potere di pronunciarsi in modo vincolante, all’esito di un esame completo ed ex nunc , vale a dire esaustivo e aggiornato, di tali elementi, sulla questione se tale richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento di protezione internazionale (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punto 65 ). 56 Sotto un primo profilo, da tale giurisprudenza nonché dai punti da 41 a 44 della presente sentenza risulta che il legislatore ha definito, all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, la portata e l’intensità dell’esame, da parte di un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti.

Ne consegue che la definizione della portata e dell’intensità di tale esame non rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Pertanto, questi ultimi non possono limitare la competenza di un siffatto giudice a statuire su tali esigenze di protezione internazionale. 57 La situazione non può essere diversa per il motivo che l’autorità accertante sarebbe più qualificata e attrezzata per esaminare nel merito le domande di protezione internazionale.

È vero che l’esame di una siffatta domanda da parte di tale autorità costituisce, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, una fase essenziale delle procedure comuni istituite dalla direttiva 2013/32.

Tuttavia, nell’ambito del sistema istituito da tale direttiva, detta autorità non è l’unica competente a valutare le domande di protezione internazionale e a pronunciarsi sulla loro fondatezza, come risulta in particolare dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza. 58 Parimenti, dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, a un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale è conferita una competenza che va al di là di un «controllo con una certa moderazione» della decisione dell’autorità accertante.

Di conseguenza, un siffatto giudice non può essere tenuto ad esercitare tale competenza «con moderazione», ma deve procedere a un esame completo ed ex nunc , vale a dire esaustivo e aggiornato, degli elementi di fatto e di diritto nonché delle esigenze di protezione internazionale del richiedente. 59 Sotto un secondo profilo, è vero che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 si riferisce unicamente all’esame dell’impugnazione e non riguarda, pertanto, l’esito di un eventuale annullamento della decisione oggetto della medesima impugnazione (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punto 54 ). 60 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che il riconoscimento a un siffatto giudice del potere di pronunciarsi in modo vincolante sulla questione se un richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento della protezione internazionale significa che, qualora tale giudice annulli una decisione di un’autorità amministrativa in esito a un esame esaustivo e aggiornato delle esigenze di protezione internazionale di un richiedente alla luce di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti e constati che a tale richiedente deve essere riconosciuta una protezione internazionale, e successivamente rinvia la causa a tale autorità amministrativa affinché quest’ultima adotti una nuova decisione, detta autorità amministrativa è tenuta a concedere la protezione internazionale richiesta, fatta salva la sopravvenienza di elementi di fatto o di diritto che richiedano oggettivamente una nuova valutazione aggiornata.

Allo stesso modo, se la stessa autorità amministrativa adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale dello stesso richiedente, il suddetto giudice deve riformare la summenzionata decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tal senso (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punti 66 , 73 , 75 , 77 e 78 ). 61 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo ritiene di disporre di informazioni sufficienti per procedere esso stesso a una valutazione della credibilità di taluni elementi dei fatti come esposti dei richiedenti protezione internazionale nonché di taluni motivi invocati a sostegno delle loro domande di protezione internazionale.

Tuttavia, esso precisa che, secondo la giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] van de Raad van State (sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), esso non è investito del potere di procedere a tali valutazioni e dovrebbe limitarsi ad annullare le decisioni di cui trattasi nel procedimento principale, poi a rinviare la causa al Ministro affinché proceda a un nuovo esame delle domande di protezione internazionale. 62 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16 , EU:C:2018:871 , punto 66 e giurisprudenza citata). 63 Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16 , EU:C:2018:871 , punto 67 e giurisprudenza citata). 64 Come dichiarato dalla Corte, l’esigenza di un’interpretazione conforme siffatta include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva.

Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , punti 72 e 73 e giurisprudenza citata). 65 Tuttavia, qualora una siffatta interpretazione conforme dovesse risultare impossibile, la Corte ha già sottolineato la necessità che il giudice competente, al fine di applicare il diritto dell’Unione, disapplichi le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia di norme dell’Unione dotate di un effetto diretto, come l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (sentenza del 3 aprile 2025, Barouk, C‑283/24 , EU:C:2025:236 , punto 41 e giurisprudenza citata). 66 Infine, la possibilità di impugnare la decisione di un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale non è tale da rimettere in discussione le considerazioni che precedono. 67 Secondo la formulazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il ricorso effettivo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere riguarda «quanto meno [i] procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

Tale disposizione obbliga quindi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere un siffatto ricorso, pur lasciando loro la possibilità di istituire una procedura d’appello o di cassazione, senza tuttavia che le caratteristiche dell’esame previsto da detta disposizione differiscano a seconda che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgano di tale possibilità. 68 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, e che, dall’altro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare tale competenza.

Sulla quinta questione 69 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguardi il caso in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, al suo ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato e, se del caso, secondo quali criteri debba essere accertata l’esistenza di un siffatto grado ragionevole di probabilità. 70 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio prende in considerazione due standard di valutazione del timore fondato di essere perseguitato.

Da un lato, tale timore potrebbe essere valutato mediante un calcolo delle probabilità matematiche.

Dall’altro lato, detto timore potrebbe essere definito come «un grado ragionevole di probabilità» o «una ragionevole possibilità di essere perseguitato».

In tale ipotesi, detto giudice chiede se il criterio pertinente consista nel determinare se, dal punto di vista di una persona ragionevole e obiettiva posta nella posizione del richiedente protezione internazionale, un ritorno nel paese d’origine appaia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze conosciute. 71 A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che riproduce l’articolo 1, sezione A, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per «rifugiato» si intende, in particolare, il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 72 Per quanto riguarda la valutazione della questione se un richiedente protezione internazionale abbia un timore fondato di essere perseguitato, la Corte ha sottolineato che una siffatta valutazione deve essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 2 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08 , EU:C:2010:105 , punti da 88 a 90 ). 73 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che, nel sistema istituito dalla direttiva 2011/95, la valutazione della fondatezza del timore da parte di un richiedente di essere perseguitato deve, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, avere carattere individuale ed essere effettuata caso per caso.

Le autorità nazionali competenti, quando procedono a una siffatta valutazione, devono determinare se le circostanze accertate rappresentino una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione.

Tale determinazione deve fondarsi unicamente su una valutazione concreta dei fatti e delle circostanze, conformemente alle disposizioni enunciate, segnatamente, all’articolo 4, paragrafi da 3 a 5, di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinioni politiche nello Stato membro ospitante), C‑151/22 , EU:C:2023:688 , punto 42 ]. 74 L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 elenca, nelle sue lettere da a) ad e), gli elementi che devono essere presi in considerazione a tal fine, tra i quali figurano, in particolare, tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine del richiedente al momento dell’adozione della decisione in merito alla sua domanda, le informazioni e i documenti che consentano di determinare se il richiedente abbia già subito o rischi di subire persecuzioni, nonché la sua situazione individuale e le sue circostanze personali.

L’articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva precisa che il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o minacce dirette di siffatte persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni non si ripeteranno. 75 Pertanto, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuare un esame esaustivo ed approfondito di tutte le circostanze pertinenti relative alla situazione personale specifica di tale richiedente e del contesto più generale del suo paese di origine, in particolare nei suoi aspetti politici, giuridici, giudiziari, storici e socioculturali, per determinare se sia fondato il timore di detto richiedente di essere personalmente perseguitato [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinioni politiche nello Stato membro ospitante), C‑151/22 , EU:C:2023:688 , punto 45 ]. 76 Dalla giurisprudenza della Corte risulta quindi che, per stabilire se un richiedente protezione internazionale abbia un timore fondato di essere perseguitato, occorre procedere, con vigilanza e prudenza, a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine. 77 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve essere effettuata non solo alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di tale direttiva, ma altresì nel rispetto della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la quale, come enunciato dal considerando 4 di tale direttiva, costituisce la «pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» [sentenza del 4 ottobre 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Donne afghane), C‑608/22 e C‑609/22 , EU:C:2024:828 , punto 33 e giurisprudenza citata]. 78 In tale contesto, alla luce del ruolo affidato all’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i documenti emessi da quest’ultimo godono di una pertinenza particolare [sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 38 e giurisprudenza citata]. 79 L’espressione «nel giustificato timore d’essere perseguitato» di cui all’articolo 1, sezione A, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è interpretata ai punti da 37 a 50 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 dell’UNHCR, del febbraio 2019, intitolato «Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati». 80 Secondo tale documento, il «timore a ragione di essere perseguitato» ha una dimensione soggettiva e una dimensione oggettiva.

Tenuto conto del carattere soggettivo del timore, la valutazione della situazione di un richiedente protezione internazionale richiede più una valutazione delle sue dichiarazioni piuttosto che un giudizio vertente sulla situazione esistente nel suo paese di origine.

Tuttavia, poiché tale elemento soggettivo è integrato dalla qualificazione «a ragione», la qualità di rifugiato non deve essere determinata unicamente dallo stato d’animo di tale richiedente, ma deve essere fondata su una situazione oggettiva e su una valutazione individuale.

Pertanto, per valutare l’esistenza di un timore fondato, i due elementi devono essere presi in considerazione. 81 Da un lato, da tali indicazioni risulta che la valutazione dell’esistenza del «timore fondato di essere perseguitato» non può essere condotta unicamente dal punto di vista soggettivo del richiedente protezione internazionale, ma deve basarsi su una valutazione oggettiva della situazione. 82 Dall’altro lato, il criterio richiesto è quello del timore fondato o del timore che può essere accertato in modo ragionevole. 83 In terzo luogo, occorre ricordare che, secondo il considerando 10 della direttiva 2013/32, nell’attuazione di tale direttiva, è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), sostituito nel 2022 dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA). 84 Orbene, sotto un primo profilo, l’EUAA indica, alle pagine 20 e 21 della sua guida pratica, intitolata «[R]equisiti per poter beneficiare della protezione internazionale», che, per essere considerato fondato, il timore soggettivo di un richiedente protezione internazionale deve essere comprovato da dati oggettivi.

Inoltre, per valutare la situazione di tale richiedente, occorre esaminare la sua situazione individuale alla luce delle informazioni sulla situazione generale del paese d’origine. 85 Sotto un secondo profilo, alle pagine 118 e 119 della sua «[g]uida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio», l’EUAA precisa che un timore di persecuzione è considerato fondato quando la probabilità che il rischio di persecuzione si verifichi raggiunga una certa soglia.

Orbene, secondo tale guida pratica, occorrerebbe esigere un livello ragionevole di probabilità di modo che, anche se una semplice possibilità di persecuzione non fosse sufficiente per dimostrare la fondatezza del timore invocato, non si dovrebbe tuttavia esigere che tale rischio sia certo. 86 Da un lato, da queste tre serie di considerazioni risulta che, al fine di dimostrare l’esistenza di un timore fondato di persecuzione, le autorità nazionali competenti non possono porsi dal solo punto di vista soggettivo del richiedente protezione internazionale, ma devono procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine. 87 Dall’altro lato, ne consegue che il timore di essere perseguitato deve essere considerato come accertato qualora esista un grado ragionevole di probabilità che il rischio di persecuzione invocato dal richiedente si produca in caso di ritorno nel suo paese d’origine. 88 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguarda la situazione in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato al suo ritorno nel paese d’origine e che, al fine di accertare l’esistenza di un siffatto timore, le autorità nazionali competenti debbano procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine.

Sulle spese 89 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, e che, dall’altro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare tale competenza. 2) L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguarda la situazione in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato al suo ritorno nel paese d’origine e che, al fine di accertare l’esistenza di un siffatto timore, le autorità nazionali competenti debbano procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0440 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 4 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Esame dei fatti da parte del giudice di primo grado – Esame da parte del giudice di primo grado delle esigenze di protezione internazionale – Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai cittadini di paesi terzi – Articolo 2, lettera d) – “Timore fondato di essere perseguitato” – Valutazione» Nella causa C‑440/25 [Ebilum] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 luglio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2025, nel procedimento PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM, WM contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM e WM, da T. Neijzen, advocate, e S. Rafi, esperto; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, L. Halajová e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), da solo o letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall’altro lato, dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM e WM, cittadini iracheni, membri di una stessa famiglia, e il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie (Ministro dell’Asilo e dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Ministro») in merito alle decisioni di quest’ultimo che hanno respinto le domande di protezione internazionale di tali cittadini iracheni. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2011/95 3 Il considerando 4 della direttiva 2011/95 così recita: «[OSCURATO:PERSONA] [relativa allo status dei rifugiati, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio 1951 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 [1954]) (in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”)] e il [protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967] costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati». 4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera d) così dispone: «“rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12». 5 L’articolo 4 della direttiva citata, dal titolo «Esame dei fatti e delle circostanze», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda. 2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. 3.   L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione; b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino. 4.   Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno. 5.   Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile». Direttiva 2013/32 6 I considerando 10, 16, 18, 22 e 34 della direttiva 2013/32 sono così formulati: «(10) Nell’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’[Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), sostituito nel 2022 dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)]. (…) (16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale. (…) (18) È nell’interesse sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo. (…) (22) È altresì nell’interesse sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l’atro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati. (…) (34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale». 7 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera f) così dispone: «“autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo». 8 L’articolo 46 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione: i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria; (…) 3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado». Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 9 L’articolo 3:3 della wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) [legge recante le norme generali del diritto amministrativo (legge generale in materia di diritto amministrativo)], del 4 giugno 1992 (Stb. 1992, n. 315), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«Awb»), prevede quanto segue: «L’organo amministrativo non esercita la propria competenza ad adottare una decisione per uno scopo diverso da quello in vista del quale essa gli è stata conferita». 10 L’articolo 6:19 dell’Awb così dispone: «1.   Il ricorso o l’impugnazione riguarda ipso iure anche una decisione di revoca, modifica o sostituzione della decisione impugnata, a meno che le parti non abbiano interesse sufficiente al riguardo. (…) 6.   La revoca o la sostituzione della decisione impugnata non osta all’annullamento di tale decisione se il soggetto che ha presentato l’opposizione o il ricorso ha interesse al riguardo». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM e WM (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti nel procedimento principale») sono cittadini iracheni, membri di una stessa famiglia, composta dai due genitori e dai loro sei figli, tra cui diverse figlie (in prosieguo: le «figlie»). 12 Essi hanno presentato domande di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA] nel 2017. Tali domande erano fondate su tre serie di motivi, vale a dire, in primo luogo, problemi con un vicino di casa nonché il timore di una vendetta e del matrimonio forzato delle figlie; in secondo luogo, la paura che queste ultime fossero sottoposte a mutilazione genitale femminile e, in terzo luogo, il fatto che queste ultime si identificassero nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini e il timore di essere perseguitati in caso di ritorno in Iraq. 13 Con decisioni dell’11 settembre 2023, il Ministro ha respinto tali domande di protezione internazionale in quanto manifestamente infondate. I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorso avverso tali decisioni dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 14 Il giudice del rinvio ha esaminato tale ricorso in un’udienza tenutasi il 26 marzo 2024, poi ha riaperto l’istruttoria in previsione della pronuncia della sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi) ( C‑646/21 , EU:C:2024:487 ), con la motivazione che tale sentenza poteva essere rilevante nell’ambito dell’esame di detto ricorso. 15 A seguito della pronuncia di detta sentenza, il Ministro ha nuovamente ascoltato i ricorrenti nel procedimento principale, prima di emettere un nuovo progetto di decisione, e, con decisioni integrative del 25 febbraio 2025, ha confermato il rigetto di dette domande di protezione internazionale. Tuttavia, il Ministro ha fornito una motivazione aggiuntiva per quanto riguarda sia la presunta identificazione nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne sia il timore della mutilazione genitale femminile e del matrimonio forzato delle figlie. 16 Le decisioni dell’11 settembre 2023 e le decisioni integrative del 25 febbraio 2025 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni di cui trattasi nel procedimento principale») sono state contestate dai ricorrenti nel procedimento principale. 17 Sebbene il Ministro abbia adottato decisioni di revoca delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio sottolinea che, conformemente all’articolo 6:19 dell’Awb, esso è competente ad annullare tali decisioni di revoca, in quanto i ricorrenti nel procedimento principale hanno un interesse all’annullamento di queste ultime decisioni. Esso indica, al riguardo, che le decisioni di revoca delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale possono essere annullate per due motivi diversi. Da un lato, tali decisioni di revoca sarebbero state adottate in violazione dell’articolo 3:3 dell’Awb e potrebbero quindi essere annullate per tale motivo. Dall’altro lato, dette decisioni di revoca costituirebbero un’ingerenza irregolare del Ministro nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, cosicché esse sarebbero contrarie all’articolo 47 della Carta nonché all’articolo 46 della direttiva 2013/32 e potrebbero essere annullate per questo secondo motivo. Tale giudice rileva infine che, a causa dell’annullamento delle medesime decisioni di revoca, esso è in grado di esaminare nel merito le decisioni di cui trattasi nel procedimento principale. 18 Per quanto riguarda il rigetto delle domande di protezione internazionale dei ricorrenti nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di disporre di informazioni sufficienti, da un lato, per procedere, di per sé, alla valutazione della credibilità di taluni elementi dei fatti come esposti a sostegno delle domande di asilo, vale a dire l’identificazione delle figlie nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini e, dall’altro, per effettuare esso stesso una valutazione di taluni motivi invocati a sostegno delle domande di protezione internazionale, vale a dire i problemi con il vicino, il timore di una vendetta e il timore del matrimonio forzato delle figlie. 19 Tuttavia, tale giudice precisa che, secondo la giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), non può procedere a tali valutazioni. Infatti, secondo tale giurisprudenza nazionale, un giudice che si pronunci sulla legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e che ritenga che la valutazione della credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, contenuta in una siffatta decisione, non sia sufficientemente motivata non può statuire esso stesso né sulla credibilità di tale esposizione dei fatti né su detta domanda. Tale giudice dovrebbe annullare una siffatta decisione di rigetto e successivamente rinviare la causa al Ministro affinché proceda a un nuovo esame della domanda di protezione internazionale. 20 Orbene, detto giudice afferma di nutrire dubbi sulla conformità di detta giurisprudenza nazionale con la direttiva 2013/32. 21 Per quanto riguarda il timore dei ricorrenti nel procedimento principale di essere perseguitati in caso di ritorno in Iraq, il giudice del rinvio aggiunge che la nozione di «timore fondato» non è definita dalla direttiva 2011/95 e che, a livello nazionale, non è stabilito alcun criterio di valutazione di un siffatto timore. Orbene, se un siffatto timore dovesse essere valutato mediante un calcolo matematico delle probabilità, detto giudice ritiene di dover rinviare la causa al Ministro su tale punto affinché effettui un siffatto calcolo in quanto, allo stato attuale del fascicolo e delle informazioni sul paese interessato, esso non dispone dei dati sufficienti per effettuare un siffatto calcolo. 22 In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un organo giurisdizionale possa desumere dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] o con un’altra disposizione o principio di diritto dell’Unione, la facoltà di esprimere un proprio giudizio sulla credibilità della motivazione di una domanda di asilo, che si sostituisca al giudizio dato dal Ministro. 2) Se un organo giurisdizionale possa fondare sulle citate disposizioni la competenza, sulla base delle parti della motivazione della domanda d’asilo ritenute credibili dal Ministro e, in caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, delle parti della motivazione che l’organo giurisdizionale ritiene inoltre credibili, a esprimere un giudizio di merito e definitivo sulla domanda di protezione internazionale. Se al riguardo l’organo giurisdizionale possa sostituire il proprio giudizio sulla plausibilità del timore di persecuzione o sul rischio reale di grave danno a quello espresso dal ministro, segnatamente qualora, alla luce di informazioni sul paese disponibili e accessibili al pubblico, esso si ritenga sufficientemente informato per pronunciare un siffatto giudizio. 3) Se la giurisprudenza nazionale, ad esempio sulla base dell’autonomia procedurale, possa limitare le competenze di cui alla prima e alla seconda questione, nel senso che tali facoltà vengano attribuite esclusivamente al ministro. 4) Se un organo giurisdizionale possa utilizzare informazioni emerse nella fase del ricorso, ma non ancora disponibili nella fase amministrativa, nel giudizio sulla questione se esso disponga di informazioni sufficienti per esprimere un giudizio nel merito. Se al riguardo sia rilevante se le parti abbiano potuto esporre completamente i fatti per iscritto oppure in udienza. 5) Se per “timore fondato”, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva [2011/95], si debba intendere il caso in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno, il richiedente asilo sia perseguitato. Se tale grado ragionevole di probabilità debba essere valutato sulla base del criterio della “persona ragionevole e obiettiva”, considerando decisivo se, dal punto di vista di una persona ragionevole e obiettiva nella posizione del richiedente asilo, un ritorno nel paese d’origine appaia irragionevole dopo aver vagliato tutte le circostanze conosciute. In caso contrario, quale criterio debba essere applicato». Procedimento dinanzi alla Corte 23 Il giudice del rinvio ha richiesto che la causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 24 Il 22 luglio 2025, la Seconda Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, ha deciso di non accogliere tale richiesta. 25 Con ordinanza del presidente della Corte del 19 agosto 2025, la causa è stata sottoposta al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Sui regolamenti (UE) 2024/1347 e (UE) 2024/1348 26 Senza aver formalmente preso in considerazione, nelle questioni sollevate, il regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, e rettifica in GU L, 2025/90926), o il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348), il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di includere tali regolamenti nelle risposte fornite a tali questioni, dal momento che essa potrebbe essere chiamata a farne applicazione nell’ambito dell’esame del procedimento principale. 27 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85 , EU:C:1986:143 , punto 9 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 44 ). 28 Tuttavia, in primo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 42 del regolamento 2024/1347, quest’ultimo si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026. 29 Pertanto, non è dimostrato che l’interpretazione di tale regolamento sia necessaria al giudice del rinvio al fine di consentirgli di statuire nel procedimento principale. 30 In ogni caso, occorre rilevare che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 e l’articolo 3, punto 5, del regolamento 2024/1347, che definiscono la nozione di «rifugiato», sono formulati in modo identico. Pertanto, l’interpretazione dell’espressione «timore fondato di essere perseguitato», quale figura all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, è pertinente ai fini dell’eventuale interpretazione della stessa espressione, utilizzata all’articolo 3, punto 5, di tale regolamento. 31 In secondo luogo, dall’articolo 79, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2024/1348 risulta, da un lato, che tale regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026 e, dall’altro, che detto regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. 32 Ne consegue che le domande di protezione internazionale, come quelle dei ricorrenti nel procedimento principale, presentate prima di tale data, sono disciplinate dalla direttiva 2013/32. 33 Ciò premesso, non occorre interpretare i regolamenti 2024/1347 e 2024/1348. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni dalla prima alla quarta 34 Con le sue questioni dalla prima alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, e, dall’altro, se, eventualmente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano limitare tale competenza in modo che solo l’autorità accertante, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva (in prosieguo: l’«autorità accertante»), sia competente a valutare le domande di protezione internazionale e a pronunciarsi sulla loro fondatezza. 35 In primo luogo, occorre rilevare che la direttiva 2013/32 opera una distinzione tra l’«autorità accertante», che essa definisce all’articolo 2, lettera f), come «qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo», da un lato, e il «giudice», di cui all’articolo 46, dall’altro. Il procedimento dinanzi all’autorità accertante è disciplinato dalle disposizioni del capo III della succitata direttiva, intitolato «Procedure di primo grado», mentre il procedimento dinanzi al giudice è retto dalle norme di cui al capo V della medesima, intitolato «Procedure di impugnazione» e costituito da tale articolo 46 (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 103 , e del 16 luglio 2020, Addis, C‑517/17 , EU:C:2020:579 , punto 61 ). 36 Come risulta dal considerando 34 della direttiva 2013/32, le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale. 37 Va parimenti sottolineato che dai considerando 16 e 22, dall’articolo 4 nonché dall’impianto sistematico di tale direttiva emerge che l’esame della domanda di protezione internazionale da parte di un organo amministrativo o quasi giurisdizionale dotato di mezzi specifici e di personale specializzato in materia costituisce una fase essenziale delle procedure comuni istituite dalla medesima direttiva (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 116 , e del 16 luglio 2020, Addis, C‑517/17 , EU:C:2020:579 , punto 61 ). 38 Occorre inoltre ricordare che la valutazione disciplinata dall’articolo 4 della direttiva 2011/95, ai sensi della quale l’autorità accertante deve adottare una decisione su una domanda di protezione internazionale, si svolge in due fasi distinte. Nella prima fase, l’autorità accertante deve stabilire le circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno di tale domanda. Nella seconda fase, essa deve procedere alla valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una protezione internazionale (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11 , EU:C:2012:744 , punto 64 ). 39 È certamente vero che la valutazione della credibilità dei fatti come esposti a sostegno di una domanda di protezione internazionale e la valutazione della plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di danni gravi rientrano in tale prima fase e nella valutazione dei fatti. Tale valutazione di fatto non esula tuttavia dalla competenza di un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale. 40 Infatti, l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 riconosce ai richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni relative a tali domande. L’articolo 46, paragrafo 3, di detta direttiva definisce la portata di tale diritto, precisando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri vincolati da tale direttiva devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale proceda a un «esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (v. sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 106 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 76 ). 41 Per quanto riguarda la portata di tale diritto, la Corte ha dichiarato che l’espressione «assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto» deve essere interpretata nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza di tale disposizione, ad adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 110 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 81 ). 42 A tal riguardo, da un lato, la Corte ha precisato che la locuzione « ex nunc » mette in evidenza l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 111 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 82 ). 43 Una simile valutazione consente, infatti, di esaminare la domanda di protezione internazionale in maniera esaustiva, senza che sia necessario rinviare il fascicolo all’autorità accertante (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 112 ). 44 Dall’altro lato, la Corte ha indicato che l’aggettivo «completo» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 conferma che il giudice è tenuto ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte della medesima (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 113 , nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24 , EU:C:2025:591 , punto 83 ). 45 Ne consegue, sotto un primo profilo, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è competente a valutare i fatti e a procedere alla propria valutazione esaustiva e aggiornata dei fatti discussi dinanzi ad esso. 46 Infatti, solo l’esame dei fatti consente di valutare la credibilità dei medesimi come esposti a sostegno di una domanda di protezione internazionale e la plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di danni gravi che sono componenti essenziali dell’esame della necessità di tale protezione. 47 Sotto un secondo profilo, un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è tenuto, come risulta dai punti 42 e 44 della presente sentenza, ad esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto sia quelli intervenuti dopo l’adozione di tale decisione da parte di tale autorità. 48 Ciò implica che tale giudice possa prendere in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, ma che non erano ancora disponibili nella fase amministrativa. 49 Inoltre, il trattamento di una domanda di protezione internazionale sarebbe notevolmente ritardato se un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una siffatta domanda dovesse rinviare il fascicolo all’autorità accertante affinché tali elementi siano presi in considerazione da tale autorità per statuire sull’esigenza di protezione internazionale del richiedente. 50 Il potere di cui dispone tale giudice di prendere in considerazione nuovi elementi sui quali detta autorità non si è pronunciata rientra pertanto nell’ambito della finalità della direttiva 2013/32, che mira in particolare, come risulta, segnatamente, dal suo considerando 18, a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (…), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (sentenze del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punti 111 e 112 , nonché del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22 , EU:C:2024:841 , punti 78 e 88 ). 51 Per quanto riguarda la questione se il richiedente protezione internazionale e l’autorità accertante debbano avere la possibilità di esprimersi su tali elementi nuovi, la Corte ha indicato che il giudice è tenuto, come deriva dall’articolo 47 della Carta, a offrire a tale richiedente la possibilità di presentare osservazioni ove tali elementi possano recargli pregiudizio (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 114 ). 52 Tale giudice deve altresì, conformemente al principio del contraddittorio, fornire all’autorità accertante l’opportunità di presentare le sue osservazioni su tali elementi nuovi. 53 Una siffatta interpretazione si impone a maggior ragione in quanto detto giudice deve prendere in considerazione tali elementi nuovi al fine di essere in grado di pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale in modo esaustivo. 54 Ne consegue che, al fine di soddisfare il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale deve, da un lato, essere competente a procedere alla propria valutazione dei fatti e, dall’altro, prendere in considerazione nuovi elementi emersi dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso, garantendo al contempo che le parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni su tali elementi. 55 In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nel prevedere che il giudice competente a statuire su un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare, se del caso, le «esigenze di protezione internazionale» del richiedente, il legislatore dell’Unione, con l’adozione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ha inteso conferire a tale giudice, qualora questi ritenga di disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riguardo, il potere di pronunciarsi in modo vincolante, all’esito di un esame completo ed ex nunc , vale a dire esaustivo e aggiornato, di tali elementi, sulla questione se tale richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento di protezione internazionale (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punto 65 ). 56 Sotto un primo profilo, da tale giurisprudenza nonché dai punti da 41 a 44 della presente sentenza risulta che il legislatore ha definito, all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, la portata e l’intensità dell’esame, da parte di un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti. Ne consegue che la definizione della portata e dell’intensità di tale esame non rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, questi ultimi non possono limitare la competenza di un siffatto giudice a statuire su tali esigenze di protezione internazionale. 57 La situazione non può essere diversa per il motivo che l’autorità accertante sarebbe più qualificata e attrezzata per esaminare nel merito le domande di protezione internazionale. È vero che l’esame di una siffatta domanda da parte di tale autorità costituisce, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, una fase essenziale delle procedure comuni istituite dalla direttiva 2013/32. Tuttavia, nell’ambito del sistema istituito da tale direttiva, detta autorità non è l’unica competente a valutare le domande di protezione internazionale e a pronunciarsi sulla loro fondatezza, come risulta in particolare dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza. 58 Parimenti, dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, a un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale è conferita una competenza che va al di là di un «controllo con una certa moderazione» della decisione dell’autorità accertante. Di conseguenza, un siffatto giudice non può essere tenuto ad esercitare tale competenza «con moderazione», ma deve procedere a un esame completo ed ex nunc , vale a dire esaustivo e aggiornato, degli elementi di fatto e di diritto nonché delle esigenze di protezione internazionale del richiedente. 59 Sotto un secondo profilo, è vero che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 si riferisce unicamente all’esame dell’impugnazione e non riguarda, pertanto, l’esito di un eventuale annullamento della decisione oggetto della medesima impugnazione (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punto 54 ). 60 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che il riconoscimento a un siffatto giudice del potere di pronunciarsi in modo vincolante sulla questione se un richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2011/95 per il riconoscimento della protezione internazionale significa che, qualora tale giudice annulli una decisione di un’autorità amministrativa in esito a un esame esaustivo e aggiornato delle esigenze di protezione internazionale di un richiedente alla luce di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti e constati che a tale richiedente deve essere riconosciuta una protezione internazionale, e successivamente rinvia la causa a tale autorità amministrativa affinché quest’ultima adotti una nuova decisione, detta autorità amministrativa è tenuta a concedere la protezione internazionale richiesta, fatta salva la sopravvenienza di elementi di fatto o di diritto che richiedano oggettivamente una nuova valutazione aggiornata. Allo stesso modo, se la stessa autorità amministrativa adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale dello stesso richiedente, il suddetto giudice deve riformare la summenzionata decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tal senso (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punti 66 , 73 , 75 , 77 e 78 ). 61 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo ritiene di disporre di informazioni sufficienti per procedere esso stesso a una valutazione della credibilità di taluni elementi dei fatti come esposti dei richiedenti protezione internazionale nonché di taluni motivi invocati a sostegno delle loro domande di protezione internazionale. Tuttavia, esso precisa che, secondo la giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] van de Raad van State (sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), esso non è investito del potere di procedere a tali valutazioni e dovrebbe limitarsi ad annullare le decisioni di cui trattasi nel procedimento principale, poi a rinviare la causa al Ministro affinché proceda a un nuovo esame delle domande di protezione internazionale. 62 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16 , EU:C:2018:871 , punto 66 e giurisprudenza citata). 63 Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16 , EU:C:2018:871 , punto 67 e giurisprudenza citata). 64 Come dichiarato dalla Corte, l’esigenza di un’interpretazione conforme siffatta include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , punti 72 e 73 e giurisprudenza citata). 65 Tuttavia, qualora una siffatta interpretazione conforme dovesse risultare impossibile, la Corte ha già sottolineato la necessità che il giudice competente, al fine di applicare il diritto dell’Unione, disapplichi le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia di norme dell’Unione dotate di un effetto diretto, come l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (sentenza del 3 aprile 2025, Barouk, C‑283/24 , EU:C:2025:236 , punto 41 e giurisprudenza citata). 66 Infine, la possibilità di impugnare la decisione di un giudice nazionale di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale non è tale da rimettere in discussione le considerazioni che precedono. 67 Secondo la formulazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il ricorso effettivo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere riguarda «quanto meno [i] procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado». Tale disposizione obbliga quindi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere un siffatto ricorso, pur lasciando loro la possibilità di istituire una procedura d’appello o di cassazione, senza tuttavia che le caratteristiche dell’esame previsto da detta disposizione differiscano a seconda che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgano di tale possibilità. 68 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, e che, dall’altro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare tale competenza. Sulla quinta questione 69 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguardi il caso in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, al suo ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato e, se del caso, secondo quali criteri debba essere accertata l’esistenza di un siffatto grado ragionevole di probabilità. 70 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio prende in considerazione due standard di valutazione del timore fondato di essere perseguitato. Da un lato, tale timore potrebbe essere valutato mediante un calcolo delle probabilità matematiche. Dall’altro lato, detto timore potrebbe essere definito come «un grado ragionevole di probabilità» o «una ragionevole possibilità di essere perseguitato». In tale ipotesi, detto giudice chiede se il criterio pertinente consista nel determinare se, dal punto di vista di una persona ragionevole e obiettiva posta nella posizione del richiedente protezione internazionale, un ritorno nel paese d’origine appaia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze conosciute. 71 A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che riproduce l’articolo 1, sezione A, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per «rifugiato» si intende, in particolare, il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 72 Per quanto riguarda la valutazione della questione se un richiedente protezione internazionale abbia un timore fondato di essere perseguitato, la Corte ha sottolineato che una siffatta valutazione deve essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 2 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08 , EU:C:2010:105 , punti da 88 a 90 ). 73 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che, nel sistema istituito dalla direttiva 2011/95, la valutazione della fondatezza del timore da parte di un richiedente di essere perseguitato deve, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, avere carattere individuale ed essere effettuata caso per caso. Le autorità nazionali competenti, quando procedono a una siffatta valutazione, devono determinare se le circostanze accertate rappresentino una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione. Tale determinazione deve fondarsi unicamente su una valutazione concreta dei fatti e delle circostanze, conformemente alle disposizioni enunciate, segnatamente, all’articolo 4, paragrafi da 3 a 5, di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinioni politiche nello Stato membro ospitante), C‑151/22 , EU:C:2023:688 , punto 42 ]. 74 L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 elenca, nelle sue lettere da a) ad e), gli elementi che devono essere presi in considerazione a tal fine, tra i quali figurano, in particolare, tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine del richiedente al momento dell’adozione della decisione in merito alla sua domanda, le informazioni e i documenti che consentano di determinare se il richiedente abbia già subito o rischi di subire persecuzioni, nonché la sua situazione individuale e le sue circostanze personali. L’articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva precisa che il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o minacce dirette di siffatte persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni non si ripeteranno. 75 Pertanto, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuare un esame esaustivo ed approfondito di tutte le circostanze pertinenti relative alla situazione personale specifica di tale richiedente e del contesto più generale del suo paese di origine, in particolare nei suoi aspetti politici, giuridici, giudiziari, storici e socioculturali, per determinare se sia fondato il timore di detto richiedente di essere personalmente perseguitato [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinioni politiche nello Stato membro ospitante), C‑151/22 , EU:C:2023:688 , punto 45 ]. 76 Dalla giurisprudenza della Corte risulta quindi che, per stabilire se un richiedente protezione internazionale abbia un timore fondato di essere perseguitato, occorre procedere, con vigilanza e prudenza, a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine. 77 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve essere effettuata non solo alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di tale direttiva, ma altresì nel rispetto della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la quale, come enunciato dal considerando 4 di tale direttiva, costituisce la «pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» [sentenza del 4 ottobre 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Donne afghane), C‑608/22 e C‑609/22 , EU:C:2024:828 , punto 33 e giurisprudenza citata]. 78 In tale contesto, alla luce del ruolo affidato all’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i documenti emessi da quest’ultimo godono di una pertinenza particolare [sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 38 e giurisprudenza citata]. 79 L’espressione «nel giustificato timore d’essere perseguitato» di cui all’articolo 1, sezione A, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è interpretata ai punti da 37 a 50 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 dell’UNHCR, del febbraio 2019, intitolato «Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati». 80 Secondo tale documento, il «timore a ragione di essere perseguitato» ha una dimensione soggettiva e una dimensione oggettiva. Tenuto conto del carattere soggettivo del timore, la valutazione della situazione di un richiedente protezione internazionale richiede più una valutazione delle sue dichiarazioni piuttosto che un giudizio vertente sulla situazione esistente nel suo paese di origine. Tuttavia, poiché tale elemento soggettivo è integrato dalla qualificazione «a ragione», la qualità di rifugiato non deve essere determinata unicamente dallo stato d’animo di tale richiedente, ma deve essere fondata su una situazione oggettiva e su una valutazione individuale. Pertanto, per valutare l’esistenza di un timore fondato, i due elementi devono essere presi in considerazione. 81 Da un lato, da tali indicazioni risulta che la valutazione dell’esistenza del «timore fondato di essere perseguitato» non può essere condotta unicamente dal punto di vista soggettivo del richiedente protezione internazionale, ma deve basarsi su una valutazione oggettiva della situazione. 82 Dall’altro lato, il criterio richiesto è quello del timore fondato o del timore che può essere accertato in modo ragionevole. 83 In terzo luogo, occorre ricordare che, secondo il considerando 10 della direttiva 2013/32, nell’attuazione di tale direttiva, è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), sostituito nel 2022 dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA). 84 Orbene, sotto un primo profilo, l’EUAA indica, alle pagine 20 e 21 della sua guida pratica, intitolata «[R]equisiti per poter beneficiare della protezione internazionale», che, per essere considerato fondato, il timore soggettivo di un richiedente protezione internazionale deve essere comprovato da dati oggettivi. Inoltre, per valutare la situazione di tale richiedente, occorre esaminare la sua situazione individuale alla luce delle informazioni sulla situazione generale del paese d’origine. 85 Sotto un secondo profilo, alle pagine 118 e 119 della sua «[g]uida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio», l’EUAA precisa che un timore di persecuzione è considerato fondato quando la probabilità che il rischio di persecuzione si verifichi raggiunga una certa soglia. Orbene, secondo tale guida pratica, occorrerebbe esigere un livello ragionevole di probabilità di modo che, anche se una semplice possibilità di persecuzione non fosse sufficiente per dimostrare la fondatezza del timore invocato, non si dovrebbe tuttavia esigere che tale rischio sia certo. 86 Da un lato, da queste tre serie di considerazioni risulta che, al fine di dimostrare l’esistenza di un timore fondato di persecuzione, le autorità nazionali competenti non possono porsi dal solo punto di vista soggettivo del richiedente protezione internazionale, ma devono procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine. 87 Dall’altro lato, ne consegue che il timore di essere perseguitato deve essere considerato come accertato qualora esista un grado ragionevole di probabilità che il rischio di persecuzione invocato dal richiedente si produca in caso di ritorno nel suo paese d’origine. 88 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguarda la situazione in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato al suo ritorno nel paese d’origine e che, al fine di accertare l’esistenza di un siffatto timore, le autorità nazionali competenti debbano procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine. Sulle spese 89 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, esso conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso, e che, dall’altro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitare tale competenza. 2) L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguarda la situazione in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato al suo ritorno nel paese d’origine e che, al fine di accertare l’esistenza di un siffatto timore, le autorità nazionali competenti debbano procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris