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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25738/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00755/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il difensore elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39/f presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di MILANO n. 3416/36/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con l’avviso di accertamento n.

TM8TM8M000076/2014, notificato a [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2009 recuperava a tassazione quanto ricevuto nell’anno in questione dalla contribuente a titolo di assegno periodico all’ex-coniuge e, pertanto, la somma di euro 12.000,00. [OSCURATO:PERSONA]

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese assumendo dovesse qualificarsi quanto ricevuto come attribuzione una tantum esente da imposta.

3. La CTP di Varese respingeva il ricorso con la sentenza n. 198/12/15 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. La contribuente impugnava la sentenza innanzi alla CTR di Milano; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale.

La CTR di Milano, con la sentenza n. 3416/36/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l’impugnazione principale e ha condannato l’appellante a rifondere le spese di lite sostenute dall’Ufficio.

5. Avverso la pronuncia della CTR di Milano, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita nei termini con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

6. Con successiva memoria depositata il 12/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.

Considerato che:

1. La contribuente la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ..

La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del controricorrente (Cass. 28/05/2020, n. 10140).

2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso.

3. Va ricordato, infine, che «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, l ato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (tra le tante Cass. 05/12/2023, n. 34025).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00755/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il difensore elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39/f presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di MILANO n. 3416/36/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con l’avviso di accertamento n. TM8TM8M000076/2014, notificato a [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2009 recuperava a tassazione quanto ricevuto nell’anno in questione dalla contribuente a titolo di assegno periodico all’ex-coniuge e, pertanto, la somma di euro 12.000,00. [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese assumendo dovesse qualificarsi quanto ricevuto come attribuzione una tantum esente da imposta. 3. La CTP di Varese respingeva il ricorso con la sentenza n. 198/12/15 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. La contribuente impugnava la sentenza innanzi alla CTR di Milano; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale. La CTR di Milano, con la sentenza n. 3416/36/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l’impugnazione principale e ha condannato l’appellante a rifondere le spese di lite sostenute dall’Ufficio. 5. Avverso la pronuncia della CTR di Milano, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita nei termini con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 6. Con successiva memoria depositata il 12/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. Considerato che: 1. La contribuente la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del controricorrente (Cass. 28/05/2020, n. 10140). 2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso. 3. Va ricordato, infine, che «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, l ato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (tra le tante Cass. 05/12/2023, n. 34025). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella
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