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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11312/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv.to Tarantino che ha concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 21 febbraio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce dell'8 febbraio 2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata ed utilizzo indebito di carta bancomat, ad anni 7 di reclusione ed C 2500,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore avv.to Tarantino, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - erronea formulazione dei capi di imputazione in ordine ai soggetti ritenuti autori in concorso del reato di rapina aggravata posto che sussisteva incompatibilità tra l'affermazione di responsabilità dell'Antonazzo e l'intervenuta assoluzione del correo Modonato da entrambi i reati ascrittigli, all'esito di separato giudizio, nonché con l'applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen.. nei confronti dell'altro, soggetto coinvolto, [OSCURATO:PERSONA], per il.solo reato di cui all'art. 493 ter cod.pen.; - carenza ed assenza di motivazione da parte della corte di appello per confutare la versione dei fatti resa dal ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee; - difetto di motivazione in punto omesso riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze mai avanzate nelle precedenti fasi di merito ed anche manifestamente infondate; quanto al primo motivo deve essere evidenziato come lo stesso risulta irritualmente avanzato deducendo una fattispecie, l'erronea formulazione del capo di imputazione quanto agli imputati concorrenti nel medesimo fatto, che non rientra tra i vizi denunciabili ex art. 606 cod.proc.pen. nel procedimento dinanzi la Corte di cassazione.

Inoltre, in relazione all'attribuzione di valore decisivo al proscioglimento del coimputato all'esito di separato procedimento, va segnalato che l'assoluzione del Modonato risulta adottata con la formula per non avere commesso il fatto e tale statuizione, pertanto, non determina alcun contrasto di giudicati.

In ogni caso va ricordato come l'intervenuta assoluzione del coimputato non costituisce vincolo per il giudice che procede sulla base di una differente piattaforma probatoria; al proposito invero è stato affermato che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, Rv. 266656 - 01). 2.2 Il secondo motivo deduce un vizio di difetto di motivazione in realtà insussistente posto che la corte di appello non ha omesso di valutare le dichiarazioni spontanee dell'imputato bensì le ha valorizzate per affermare l'avvenuta confessione della presenza dell'Antonazzo in occasione della consumazione della rapina ai danni della persona offesa, ritenendole però non veritiere quanto alla estraneità alla stessa.

Trattasi di valutazione di merito ricollegata a ben precise circostanze di fatto che, in quanto priva di illogicità manifesta, risulta non sindacabile nella presente sede. 2.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, Rv. 255356 - 01); ne consegue che anche tale doglianza appare inammissibile avuto riguardo al ruolo del ricorrente nella consumazione dei fatti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di .una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma,agfebbraio 2023 • [OSCURATO:PERSONA] R EST. 4 tq SIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv.to Tarantino che ha concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 21 febbraio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce dell'8 febbraio 2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata ed utilizzo indebito di carta bancomat, ad anni 7 di reclusione ed C 2500,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore avv.to Tarantino, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - erronea formulazione dei capi di imputazione in ordine ai soggetti ritenuti autori in concorso del reato di rapina aggravata posto che sussisteva incompatibilità tra l'affermazione di responsabilità dell'Antonazzo e l'intervenuta assoluzione del correo Modonato da entrambi i reati ascrittigli, all'esito di separato giudizio, nonché con l'applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen.. nei confronti dell'altro, soggetto coinvolto, [OSCURATO:PERSONA], per il.solo reato di cui all'art. 493 ter cod.pen.; - carenza ed assenza di motivazione da parte della corte di appello per confutare la versione dei fatti resa dal ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee; - difetto di motivazione in punto omesso riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze mai avanzate nelle precedenti fasi di merito ed anche manifestamente infondate; quanto al primo motivo deve essere evidenziato come lo stesso risulta irritualmente avanzato deducendo una fattispecie, l'erronea formulazione del capo di imputazione quanto agli imputati concorrenti nel medesimo fatto, che non rientra tra i vizi denunciabili ex art. 606 cod.proc.pen. nel procedimento dinanzi la Corte di cassazione. Inoltre, in relazione all'attribuzione di valore decisivo al proscioglimento del coimputato all'esito di separato procedimento, va segnalato che l'assoluzione del Modonato risulta adottata con la formula per non avere commesso il fatto e tale statuizione, pertanto, non determina alcun contrasto di giudicati. In ogni caso va ricordato come l'intervenuta assoluzione del coimputato non costituisce vincolo per il giudice che procede sulla base di una differente piattaforma probatoria; al proposito invero è stato affermato che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, Rv. 266656 - 01). 2.2 Il secondo motivo deduce un vizio di difetto di motivazione in realtà insussistente posto che la corte di appello non ha omesso di valutare le dichiarazioni spontanee dell'imputato bensì le ha valorizzate per affermare l'avvenuta confessione della presenza dell'Antonazzo in occasione della consumazione della rapina ai danni della persona offesa, ritenendole però non veritiere quanto alla estraneità alla stessa. Trattasi di valutazione di merito ricollegata a ben precise circostanze di fatto che, in quanto priva di illogicità manifesta, risulta non sindacabile nella presente sede. 2.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, Rv. 255356 - 01); ne consegue che anche tale doglianza appare inammissibile avuto riguardo al ruolo del ricorrente nella consumazione dei fatti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di .una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma,agfebbraio 2023 • [OSCURATO:PERSONA] R EST. 4 tq SIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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