CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo ch ricorsa è volto a sollecitare un diverso ma precluso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte fondato la propria non arbitraria valutazione sul rilievo ostativo dei precedenti, che ben possono costituire profilo decisivo ed assorbente; Ritenuto dunque che il' ricorse \• inammissibile, conseguendone la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile ì ricors® e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente