CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 25554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo de difensore e procuratore speciale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 10 dicembre 2025 dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza emessa il 18/03/2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dalla agevolazione mafiosa. 2. Il ricorso propone i seguenti motivi. 2.1.Con il primo motivo, errore di fatto per omessa percezione del contenuto espositivo del ricorso con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Barbagallo, essendo mancato il confronto con argomentazioni, atti e documenti specificamente indicati, avendo le pag. 5 e 6 del ricorso riportato il contenuto e il tenore delle predette dichiarazioni con le quali era identificato un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA], quale effettivo responsabile delle condotte clandestine all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], segnatamente gli agenti del magazzino i responsabili dell'introduzione dei pacchi contenenti beni vietati, in radicale smentita delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Laudani, già smentite da quelle del Russo e del Nazareno. 2.2.Con il secondo motivo, errore di fatto per omessa percezione del contenuto letterale della testimonianza del Rizza in ordine alla destinazione funzionale e non personale delle comunicazioni delle forze dell'ordine ( v. verbale dell'udienza del 12 giugno 2023) sulle ordinanze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La sentenza impugnata ha, invero, affermato che:«Il primo motivo è, innanzitutto, generico poiché neppure espone il tenore delle dichiarazioni rese dal collaboratore Barbagallo e acquisite agli atti dalla Corte di appello e le refluenze che le stesse avrebbero sul compendio probatorio già acquisito, mentre si limita a rinviare agli allegati al ricorso, censurando la circostanza che la Corte non abbia disposto l'audizione del collaboratore. In questo modo non consente al Collegio di apprezzare il contenuto e la rilevanza dell'omissione in cui lamenta essere incorsa la Corte, adottando una tecnica di esposizione del motivo di ricorso per relationem 2al contenuto degli allegati che è, secondo costante giurisprudenza di legittimità, inammissibile. Va poi osservato che la genericità della doglianza è tale che neppure si comprende se la stessa si appunti sulla mancata valutazione di un apporto probatorio rilevante ai fini del giudizio di colpevolezza, nel qual caso avrebbe dovuto essere dedotta come travisamento per omissione della prova, indicando in modo specifico le ricadute della mancata assunzione sul compendio probatorio acquisito; o se lamenta la mancata escussione del collaboratore, in una prospettiva esplorativa e di ricerca di eventuali elementi - di novità, ottica, questa, che destina il motivo all'inammissibilità. La censura è comunque manifestamente infondata poiché la Corte ha sottolineato nel merito che ben cinque collaboratori di giustizia hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come responsabile delle condotte ascritte nel capo d'imputazione e ha implicitamente ritenuto il nuovo apporto dichiarativo non idoneo a scalfire il robusto compendio probatorio già acquisito e tale da non giustificare la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 603 cod. proc. pen. Il ricorrente non si confronta con questa affermazione e insiste nella prospettazione difensiva, senza tuttavia indicare in modo specifico la portata della nuova prova di cui invoca l'assunzione. La circostanza che gli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti non inficia il compendio probatorio a carico del ricorrente e conferma, a contrario, il rigore utilizzato nel valutare il compendio probatorio raccolto». 2.2. Cosicchè, è manifesta l'infondatezza del motivo rispetto al doppio convergente giudizio di genericità e di manifesta infondatezza del motivo incentrato sulle dichiarazioni del Barbagallo. 3. Il secondo motivo è proposto per ragioni non consentite, involgenti la valutazione probatoria, rispetto a quanto in proposito affermato in sentenza, secondo la quale «La circostanza, valorizzata dalla difesa, che l'imputato non fosse l'unico destinatario delle comunicazioni di imminenti misure cautelari non assume la rilevanza attribuitagli, poiché [OSCURATO:PERSONA] è l'unico soggetto tra i destinatari di quelle comunicazioni ad essere indicato dai collaboratori come disponibile a passare l'informazione agli affiliati». 4. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame, ricorrendo le condizioni per il suo esame de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M