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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18048/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 maggio 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 25 settembre 2017 dal Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7 e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Ancona il 17 settembre 2015) e condannato alla pena di mesi Otto di arresto ed C 3.000,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando la mancata sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis cod. strada.

Il ricorrente precisa che tale richiesta non era compresa nei motivi di appello (nei quali si chiedeva in via principale il proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e, in subordine, il contenimento della pena entro il minimo edittale previa concessione delle attenuanti generiche) ed è stata formulata in una memoria depositata in data 22 maggio 2020.

Lamenta però che, nel respingerla ritenendola tardiva, la Corte di appello avrebbe operato in violazione di legge.

Osserva che l'art.186 comma 9 bis cod. strada non pone alcun limite temporale alla sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità e che, se è vero che nell'atto di appello non era stata chiesta la sostituzione, è anche vero che il punto della decisione relativo alla pena era stato comunque impugnato.

3. Con memoria scritta depositata il 30 marzo 2020 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il comma 9 bis dell'art. 186 cod. strada prevede che, in caso di accertamento della responsabilità per i reati previsti dal medesimo articolo, fuori dei casi previsti dal comma 2 bis, il giudice possa «sostituire» la pena detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità.

Si tratta, dunque, di una sanzione sostitutiva e non rileva in contrario la circostanza - sottolineata dal ricorrente - che la sostituzione possa essere disposta anche in assenza di una richiesta espressa, purché non vi sia opposizione da parte dell'imputato.

Che di una sanzione sostitutiva si tratti, peraltro, trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non si può procedere alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi operare una ulteriore sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

Si è rilevato, infatti, che si tratta di due regimi sanzionatori sostitutivi diversi e alternativi che hanno totale autonomia, sia con riferimento ai presupposti di applicazione, che per quanto attiene alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione, e, proprio per questo, i benefici connessi alla sostituzione non possono sommarsi, determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (Sez. 4, n. 8005 del 15/11/2013, dep. 2014, Verdelli, Rv. 258609; Sez. 4, n. 27602 del 2/4/2014, Fino, Rv. 261566).

6. Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per il giudice d'appello di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi in assenza di una specifica e motivata richiesta in tal senso è stato superato dall'intervento delle Sezioni Unite che hanno escluso tale possibilità.

Il supremo Collegio ha chiarito: che il giudice d'appello non è vincolato al principio devolutivo solo nelle ipotesi previste dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; che questa norma è di stretta interpretazione, perché rappresenta una eccezione alla regola generale fissata dall'art. 597 comma 1; che, conseguentemente, il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme eccezionali preclude qualsiasi tentativo di includere l'applicazione delle sanzioni' sostitutive nell'elenco, tassativo, dei benefici concedibili ex officio dal giudice di secondo grado (Sez.

U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).

7. Tanto premesso, si deve osservare: che la richiesta di sostituzione della pena inflitta col lavoro di pubblica utilità non è stata avanzata dal ricorrente né con l'atto d'appello né con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., bensì con una memoria depositata il 22 maggio 2020 in vista dell'udienza fissata per il 28 maggio 2020.

In questa situazione, non ha senso chiedersi se il nuovo motivo sarebbe stato ammissibile - perché funzionalmente connesso al motivo originario avente ad oggetto la determinazione della pena - o invece non lo sarebbe stato.

Anche se la risposta dovesse essere positiva, infatti, si dovrebbero condividere le osservazioni della Corte territoriale riguardo alla tardività della richiesta.

Il nuovo motivo, infatti, non è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello fino a quindici giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. ma era contenuto in una memoria depositata entro il quinto giorno precedente all'udienza ed era, quindi, irrimediabilmente tardivo.

8. Per le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile.

Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura dl euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il ConsOere estensore L cia Vign

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 maggio 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 25 settembre 2017 dal Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7 e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Ancona il 17 settembre 2015) e condannato alla pena di mesi Otto di arresto ed C 3.000,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando la mancata sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis cod. strada. Il ricorrente precisa che tale richiesta non era compresa nei motivi di appello (nei quali si chiedeva in via principale il proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e, in subordine, il contenimento della pena entro il minimo edittale previa concessione delle attenuanti generiche) ed è stata formulata in una memoria depositata in data 22 maggio 2020. Lamenta però che, nel respingerla ritenendola tardiva, la Corte di appello avrebbe operato in violazione di legge. Osserva che l'art.186 comma 9 bis cod. strada non pone alcun limite temporale alla sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità e che, se è vero che nell'atto di appello non era stata chiesta la sostituzione, è anche vero che il punto della decisione relativo alla pena era stato comunque impugnato. 3. Con memoria scritta depositata il 30 marzo 2020 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il comma 9 bis dell'art. 186 cod. strada prevede che, in caso di accertamento della responsabilità per i reati previsti dal medesimo articolo, fuori dei casi previsti dal comma 2 bis, il giudice possa «sostituire» la pena detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità. Si tratta, dunque, di una sanzione sostitutiva e non rileva in contrario la circostanza - sottolineata dal ricorrente - che la sostituzione possa essere disposta anche in assenza di una richiesta espressa, purché non vi sia opposizione da parte dell'imputato. Che di una sanzione sostitutiva si tratti, peraltro, trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non si può procedere alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi operare una ulteriore sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Si è rilevato, infatti, che si tratta di due regimi sanzionatori sostitutivi diversi e alternativi che hanno totale autonomia, sia con riferimento ai presupposti di applicazione, che per quanto attiene alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione, e, proprio per questo, i benefici connessi alla sostituzione non possono sommarsi, determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (Sez. 4, n. 8005 del 15/11/2013, dep. 2014, Verdelli, Rv. 258609; Sez. 4, n. 27602 del 2/4/2014, Fino, Rv. 261566). 6. Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per il giudice d'appello di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi in assenza di una specifica e motivata richiesta in tal senso è stato superato dall'intervento delle Sezioni Unite che hanno escluso tale possibilità. Il supremo Collegio ha chiarito: che il giudice d'appello non è vincolato al principio devolutivo solo nelle ipotesi previste dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; che questa norma è di stretta interpretazione, perché rappresenta una eccezione alla regola generale fissata dall'art. 597 comma 1; che, conseguentemente, il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme eccezionali preclude qualsiasi tentativo di includere l'applicazione delle sanzioni' sostitutive nell'elenco, tassativo, dei benefici concedibili ex officio dal giudice di secondo grado (Sez. U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). 7. Tanto premesso, si deve osservare: che la richiesta di sostituzione della pena inflitta col lavoro di pubblica utilità non è stata avanzata dal ricorrente né con l'atto d'appello né con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., bensì con una memoria depositata il 22 maggio 2020 in vista dell'udienza fissata per il 28 maggio 2020. In questa situazione, non ha senso chiedersi se il nuovo motivo sarebbe stato ammissibile - perché funzionalmente connesso al motivo originario avente ad oggetto la determinazione della pena - o invece non lo sarebbe stato. Anche se la risposta dovesse essere positiva, infatti, si dovrebbero condividere le osservazioni della Corte territoriale riguardo alla tardività della richiesta. Il nuovo motivo, infatti, non è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello fino a quindici giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. ma era contenuto in una memoria depositata entro il quinto giorno precedente all'udienza ed era, quindi, irrimediabilmente tardivo. 8. Per le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura dl euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ConsOere estensore L cia Vign
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