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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05852/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla ritenuta corresponsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con non illogica motivazione, fondata, diversamente da quanto opina il ricorrente, su indizi gravi, precisi e concordanti; Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, parimenti fondato su mere doglianze in punto di fatto, avendo la sentenza, con non illogica motivazione, escluso la possibilità di riqualificare il reato come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s., per l'assorbente rilievo che trattavasi di detenzione di 274 dosi di cocaina; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaEassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla ritenuta corresponsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con non illogica motivazione, fondata, diversamente da quanto opina il ricorrente, su indizi gravi, precisi e concordanti; Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, parimenti fondato su mere doglianze in punto di fatto, avendo la sentenza, con non illogica motivazione, escluso la possibilità di riqualificare il reato come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s., per l'assorbente rilievo che trattavasi di detenzione di 274 dosi di cocaina; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaEassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris