CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633, cod. pen., nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riguardo al positivo accertamento della condotta di invasione di edifici da parte del ricorrente, nonché pag. 6 con riferimento all'esclusione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e delle modalità della condotta, tali da rivelare la personalità proclive al delitto del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce il decorso della prescrizione, è manifestamente infondato, giacché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (per omessa considerazione anche del disposto dell'art. 161 cod. pen.), stante l'erroneità del calcolo effettuato dal ricorrente nel quale non viene contemplata la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 107 (cd. Legge Orlando), e alla cui disciplina soggiace invece il fatto in esame, risalente al 2018; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5