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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23521/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24683/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza Barberini, 12 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95 -controricorrente - Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva fidi a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Grosso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 201 4/2016, depositata l’8 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: fideiussione [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, depositata l’8 settembre 2016, che ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui si ingiungeva loro di pagare, in via solidale, la somma di euro 770.127,06, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto di mutuo chirografario; - il Tribunale, dopo aver riferito che al giudizio aveva parteci pato anche la Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l., chiamata in causa dagli opponenti, ha disatteso l’opposizione evidenziando che: non era fondata l’eccezione di incompetenza per territorio, peraltro non sollevata in relazione a tutti i possibili criteri di collegamento; la debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non era legittimata all’opposizione in quanto soggetto non destinataria dell’ingiunzione, rivolta unicamente ai fideiussori; inammissibile era la chiamata in causa da questi effettuata in quanto non preceduta dall’autorizzazione del giudice e, in ogni causa, non fondata su un rapporto di garanzia; inconferente era l’eccezione di violazione dell’art. 1956 cod. civ., non venendo in rilievo la prestazione di una fideiussione per un’obbligazione futura; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - resistono con distinti controricorsi sia la doBank s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., sia la Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l. in liquidazione; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’erronea interpretazione della clausola contrattuale derogativa della competenza territoriale, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 2 e 5, cod. proc. civ., evidenziando che l’art. 13 dell’atto di fideiussione prevedeva la competenza del foro nella cui circoscrizione si trovava il luogo di residenza o domicilio del cliente e, dunque, del Tribunale di Spoleto; - con il secondo motivo deducono la violazione delle medesime disposizioni normative nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza fosse inammissibile per mancata contestazione del foro adito sotto tutti i possibili criteri di collegamento, pur essendosi in presenza di un foro convenzionale esclusivo; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - il Tribunale ha riferito che l’incompetenza territoriale era stata eccepita in relazione al criterio del cd. foro del consumatore, avuto riguardo al luogo di residenza dei garanti, e al criterio del foro delle persone giuridiche, in considerazione del luogo in cui la debitrice principale aveva stabilito la sua sede; - ha, quindi, ritenuto che non trovasse applicazione al caso in esame la disciplina del consumatore e che, con riferimento ai criteri del foro delle persone fisiche e delle persone giuridiche, l’eccezione non era stata formulata con riferimento a tutti i possibili criteri e, in ogni caso, non era fondata, atteso che il contratto di mutuo era stato stipulato con la filiale di Perugia della banca mutuante e che parimenti presso tale filiale erano state indirizzate le lettere di fideiussione dei garanti; - con le doglianze in esame i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione del criterio del foro convenzionale esclusivo previsto nella fideiussione prestata, sostenendo, dunque, l’incompetenza territoriale del giudice per un motivo diverso da quelli di cui il Tribunale ha dato conto nella sua decisione; -tuttavia, dalla lettura della sentenza non emerge che la violazione di tale criterio sia stata specificamente sollevata con l’atto di opposizione e la mancata riproduzione di tale atto in parte qua non permette di ritenere che la questione sia stata prospettata dinanzi al giudice di merito; - si osserva, altresì, che i l foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza di cui all'art. 183 cod. p roc . c iv . (Cass. 25 gennaio 2022, n. 2120; Cass. 16 settembre 2016, n. 18271); - non è, poi, possibile ritenere che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata con riferimento alla violazione di alcuni criteri sia idonea a consentire la successiva introduzione nel giudizio ovvero la rilevabilità officiosa anche della violazione di altri criteri non tempestivamente dedotta; - infatti, la tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale formulata con riferimento alla violazione del criterio del foro del consumatore e del foro delle persone giuridiche non devolve automaticamente al thema decidendum la diversa questione relativa all'incompetenza territoriale fondata sull’esistenza di un foro convenzionale esclusivo, avuto riguardo alla diversità strutturaledei criteri, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza(cfr., con riferimento al rapporto tra incompetenza territoriale derogabile e incompetenza fondata sul foro del consumatore,Cass. 2 ottobre 2018, n. 23912); - pertanto, in assenza di elementi utili al fine di verificare che tale questione non sia nuova e, eventualmente, che la stessa sia stata tempestivamente prospettata, deve concludersi nel senso che la parte non ha assolto all’onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. p roc . c iv ., non rispettando, in tal modo, il requisito di specificità ivi contemplato ( cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 269 e 645 cod. proc civ., nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del terzo, in quanto non preceduta dall’autorizzazione del giudice, non considerando che, nel caso in esame, il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo; -il motivo è infondato; - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’ opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso cheil creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. 26 agosto 2019, n. 21706); - in difetto di autorizzazione del giudizio si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme(così, Cass. 29 ottobre 2015, n. 22113); -con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1945 cod. civ., nella parte in cui ha negato che, quali fideiussori, potessero proporre domanda riconvenzionale di condanna della banca mutuante alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate alla debitrice principale; -il motivo è infondato; - i l car attere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostitutiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 cod. p roc . c iv ., secondo cui, in mancanza di u n valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (cfr., Cass. 4 dicembre 2019, n. 31563; Cass. 20 agosto 2003, n. 12225); - con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza del Trib unale per erronea interpretazione della clausola contrattuale relativa all’accessorietà della garanzia della Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l. eper avere , in tal modo, escluso che sussistessero i presupposti per la chiamata in causa di tale soggetto; -il motivo è inammissibile; - come rilevato in narrativa il giudice di merito ha ritenuto che la chiamata in causa della Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l. fosse inammissibile in quanto non previamente autorizzata, osservando, altresì, che il rapporto in essere tra tale soggetto e i fideiussori esulasse da quello della garanzia a tali fini rilevante; - la decisione del Tribunale sul punto si fonda, dunque, su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, per cui la resistenza della prima ratiodecidendi, relativa alla mancata autorizzazione del giudice alla chiamata in causa, rende del tutto irrilevante l’esame del presente motivo con cui si contesta la validità dell’ altr a ratio decidendi , asseritamente erronea, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale motiv o potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali se guon o il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva fidi a r.l., in euro 12.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 10.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24683/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza Barberini, 12 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95 -controricorrente - Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva fidi a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Grosso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 201 4/2016, depositata l’8 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: fideiussione [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, depositata l’8 settembre 2016, che ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui si ingiungeva loro di pagare, in via solidale, la somma di euro 770.127,06, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto di mutuo chirografario; - il Tribunale, dopo aver riferito che al giudizio aveva parteci pato anche la Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l., chiamata in causa dagli opponenti, ha disatteso l’opposizione evidenziando che: non era fondata l’eccezione di incompetenza per territorio, peraltro non sollevata in relazione a tutti i possibili criteri di collegamento; la debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non era legittimata all’opposizione in quanto soggetto non destinataria dell’ingiunzione, rivolta unicamente ai fideiussori; inammissibile era la chiamata in causa da questi effettuata in quanto non preceduta dall’autorizzazione del giudice e, in ogni causa, non fondata su un rapporto di garanzia; inconferente era l’eccezione di violazione dell’art. 1956 cod. civ., non venendo in rilievo la prestazione di una fideiussione per un’obbligazione futura; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - resistono con distinti controricorsi sia la doBank s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., sia la Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l. in liquidazione; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’erronea interpretazione della clausola contrattuale derogativa della competenza territoriale, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 2 e 5, cod. proc. civ., evidenziando che l’art. 13 dell’atto di fideiussione prevedeva la competenza del foro nella cui circoscrizione si trovava il luogo di residenza o domicilio del cliente e, dunque, del Tribunale di Spoleto; - con il secondo motivo deducono la violazione delle medesime disposizioni normative nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza fosse inammissibile per mancata contestazione del foro adito sotto tutti i possibili criteri di collegamento, pur essendosi in presenza di un foro convenzionale esclusivo; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - il Tribunale ha riferito che l’incompetenza territoriale era stata eccepita in relazione al criterio del cd. foro del consumatore, avuto riguardo al luogo di residenza dei garanti, e al criterio del foro delle persone giuridiche, in considerazione del luogo in cui la debitrice principale aveva stabilito la sua sede; - ha, quindi, ritenuto che non trovasse applicazione al caso in esame la disciplina del consumatore e che, con riferimento ai criteri del foro delle persone fisiche e delle persone giuridiche, l’eccezione non era stata formulata con riferimento a tutti i possibili criteri e, in ogni caso, non era fondata, atteso che il contratto di mutuo era stato stipulato con la filiale di Perugia della banca mutuante e che parimenti presso tale filiale erano state indirizzate le lettere di fideiussione dei garanti; - con le doglianze in esame i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione del criterio del foro convenzionale esclusivo previsto nella fideiussione prestata, sostenendo, dunque, l’incompetenza territoriale del giudice per un motivo diverso da quelli di cui il Tribunale ha dato conto nella sua decisione; -tuttavia, dalla lettura della sentenza non emerge che la violazione di tale criterio sia stata specificamente sollevata con l’atto di opposizione e la mancata riproduzione di tale atto in parte qua non permette di ritenere che la questione sia stata prospettata dinanzi al giudice di merito; - si osserva, altresì, che i l foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza di cui all'art. 183 cod. p roc . c iv . (Cass. 25 gennaio 2022, n. 2120; Cass. 16 settembre 2016, n. 18271); - non è, poi, possibile ritenere che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata con riferimento alla violazione di alcuni criteri sia idonea a consentire la successiva introduzione nel giudizio ovvero la rilevabilità officiosa anche della violazione di altri criteri non tempestivamente dedotta; - infatti, la tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale formulata con riferimento alla violazione del criterio del foro del consumatore e del foro delle persone giuridiche non devolve automaticamente al thema decidendum la diversa questione relativa all'incompetenza territoriale fondata sull’esistenza di un foro convenzionale esclusivo, avuto riguardo alla diversità strutturaledei criteri, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza(cfr., con riferimento al rapporto tra incompetenza territoriale derogabile e incompetenza fondata sul foro del consumatore,Cass. 2 ottobre 2018, n. 23912); - pertanto, in assenza di elementi utili al fine di verificare che tale questione non sia nuova e, eventualmente, che la stessa sia stata tempestivamente prospettata, deve concludersi nel senso che la parte non ha assolto all’onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. p roc . c iv ., non rispettando, in tal modo, il requisito di specificità ivi contemplato ( cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 269 e 645 cod. proc civ., nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del terzo, in quanto non preceduta dall’autorizzazione del giudice, non considerando che, nel caso in esame, il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo; -il motivo è infondato; - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’ opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso cheil creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. 26 agosto 2019, n. 21706); - in difetto di autorizzazione del giudizio si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme(così, Cass. 29 ottobre 2015, n. 22113); -con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1945 cod. civ., nella parte in cui ha negato che, quali fideiussori, potessero proporre domanda riconvenzionale di condanna della banca mutuante alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate alla debitrice principale; -il motivo è infondato; - i l car attere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostitutiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 cod. p roc . c iv ., secondo cui, in mancanza di u n valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso (cfr., Cass. 4 dicembre 2019, n. 31563; Cass. 20 agosto 2003, n. 12225); - con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza del Trib unale per erronea interpretazione della clausola contrattuale relativa all’accessorietà della garanzia della Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l. eper avere , in tal modo, escluso che sussistessero i presupposti per la chiamata in causa di tale soggetto; -il motivo è inammissibile; - come rilevato in narrativa il giudice di merito ha ritenuto che la chiamata in causa della Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva a r.l. fosse inammissibile in quanto non previamente autorizzata, osservando, altresì, che il rapporto in essere tra tale soggetto e i fideiussori esulasse da quello della garanzia a tali fini rilevante; - la decisione del Tribunale sul punto si fonda, dunque, su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, per cui la resistenza della prima ratiodecidendi, relativa alla mancata autorizzazione del giudice alla chiamata in causa, rende del tutto irrilevante l’esame del presente motivo con cui si contesta la validità dell’ altr a ratio decidendi , asseritamente erronea, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale motiv o potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali se guon o il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di Eurofidi soc. cons. di garanzia collettiva fidi a r.l., in euro 12.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 10.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
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