CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25 febbraio 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che si riporta integralmente ai motivi di gravame depositati chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati, che si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13 della legge 47/48, perché, il primo, nella sua qualità di autore dell'articolo apparso sul periodico "L'Espresso" il 10 novembre 2011, avrebbe offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo loro fatti diversi da quelli emersi dall'indagine, ed il secondo avrebbe omesso, nella sua qualità di direttore responsabile, il relativo controllo sul contenuto dell'articolo. Il Tribunale riteneva entrambi gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e li condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni. La corte d'appello, invece, ritenendo la condotta dell'Abbate scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, assolveva quest'ultimo perché il fatto non costituisce reato e il Manfellotto perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale decisione ricorrono le parti civili, articolando due motivi di ricorso, il primo formulato sotto il profilo della violazione di legge ed il secondo sotto il profilo del vizio di motivazione. In particolare, 2.1. con il primo motivo, i ricorrenti deducono che la narrazione contenuta nell'articolo, attribuendo loro fatti e circostanze (oggettivamente diffamatorie) non rispondenti al vero, difetterebbe della necessaria continenza espositiva. Non sarebbe corretto, infatti, descrivere la Pistolesi come una persona con "tanti reati alle spalle", atteso che i precedenti della quale quest'ultima sarebbe gravata sarebbero semplici segnalazioni di polizia; così come non sarebbe corretto parlare di tentativo di "pestare pakistani e sfregiare donne musulmane", a fronte di una mera ed ironica conversazione privata. 2.2. Con il secondo motivo, afferente alla sola posizione del Manfellotto, si deduce che la corte territoriale, nel rilevare che il contenuto della titolazione non sarebbe riferibile all'autore, non avrebbe tratto la logica conseguenza di ritenere, comunque, responsabile il direttore, nell'esercizio delle sue ineludibili funzioni di controllo e verifica. Titolazione che, invece, attraverso un pretestuoso accostamento delle fotografie o la maliziosa enfasi attribuita ad alcuni particolari, sarebbe comunque in sé profondamente lesiva della reputazione dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'imputazione è l'articolo apparso sul periodico "L'Espresso", il 10 novembre 2011, con il titolo "Vita da Black -bloc" ed il sottotitolo "Sono un gruppo di anarco-insurrezionalisti. Spesso figli di famiglie benestanti. Che prima minacciano gay e immigrati e poi si mischiano ai "caschi neri". E assaltano i simboli del potere. Come a Roma. Tra voglia di rivoluzioni e violenza. Ecco le loro storie." Agli imputati è stato contestato di aver offeso la reputazione degli attuali ricorrenti, attribuendo loro fatti diversi da quelli emersi dall'indagine giudiziaria pendente a loro carico e, in particolare, atteggiamenti e condotte discriminatorie nei confronti di cittadini extracomunitari e degli omosessuali, nonché una partecipazioni agli scontri verificatisi a Roma, in occasione della manifestazione del 15 ottobre 2011, nonché, ancora, quanto alla Pistolesi, attribuendole inesistenti precedenti penali per reati quali rapina, lesioni personali ed istigazione a delinquere. La corte d'appello ha ritenuto che le condotte oggetto dell'imputazione fossero scriminate dal legittimo esercizio del diritto di cronaca. I ricorrenti ritengono, invece, che ne siano stati travalicati i relativi confini. Cosicché la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla verifica del corretto esercizio di tale diritto e, in particolare, del rispetto dei necessari requisiti della verità oggettiva della notizia (che, per consolidato insegnamento di questa Corte, costituisce uno dei presupposti ineludibili per il riconoscimento dell'esimente) e della continenza, nella peculiare configurazione che questo limite trova nell'ambito della cronaca giudiziaria. Ciò premesso, appare opportuno rilevare, a fronte delle osservazioni avanzata dal Procuratore Generale (che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza), che l'articolo in contestazione è parte integrante del capo d'imputazione (essendo in esso specificamente ed integralmente richiamato), per cui non si pone alcun profilo di autosufficienza ed è onere di questa Corte di cassazione conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 26128401; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Rv. 278145). Ciò considerato, in linea generale, il diritto di cronaca giornalistica rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, espressione della libertà di pensiero e di stampa, riconosciute dall'art. 21 cost., e consiste nel potere - dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982, Rv. 153477). L'esercizio di tale diritto, tuttavia, nella sua concreta esplicazione, come ogni altro diritto di libertà, trova la sua esterna delimitazione nei paralleli diritti e interessi fondamentali della persona (come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.), e, nella sua particolare forma di manifestazione della cronaca giudiziaria, nel presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione, con il quale la concreta rappresentazione dei fatti deve necessariamente confrontarsi. In quanto espressione del potere-dovere di informare i consociati ed essendo il giornalista un semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, la rappresentazione offerta non solo deve rispondere ad un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (che giustifichi la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti), ma deve anche offrire una descrizione coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della realtà, rappresentata in forma «civile», tanto nell'esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione (c.d. continenza), nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. n. 5259 del 18/10/1984). In applicazione di queste generali coordinate, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, il corretto esercizio del diritto di cronaca (giudiziaria) impone che l'attribuzione ad un soggetto di un fatto illecito sia coerente con le risultanze istruttorie, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità (Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Rv. 278990). Requisito che non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione (cfr. Cass. sez. 3 civ, 31.3.2007, n. 8065, rv. 598568), ma involge il profilo (sostanziale) della necessaria presunzione di non colpevolezza. Cosicché, in particolar modo nella delicata fase dell'indagine preliminare, è doveroso - proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di innocenza dell'imputato (ed a fortiori dell'indagato) sino alla sentenza definitiva (Sez. 5, n. 3674 del 27/10/2010, dep. 2011, Rv. 249699; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, dep. 2015, Rv. 262169) Se, infatti, il cronista non è certamente tenuto a verificare la fondatezza dell'accusa (dovendo, piuttosto, controllarne rigorosamente i termini di formulazione), parimenti non può indulgere ad alcuna preconcetta opzione di n responsabilità, rendendo una ricostruzione in chiave colpevolista. Cosicché, se, di certo, non gli si può impedire di avere, al riguardo, un'opinione da manifestare, non gli è però consentito rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente: allo stato, null'altro che un mero progetto di accusa attorno ad ipotesi d'illecito e di penale responsabilità, tutte però da verificare. Ciò considerato, per come si è detto, i ricorrenti (parti civili costituite nel procedimento a carico degli imputati) deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, la rappresentazione dei fatti processuali descritta nell'articolo oggetto dell'imputazione, riportando notizie parziali ed interpretate in maniera artatamente distorta, senza alcuna specificazione o precisazione, offrirebbe al lettore un'immagine falsa e tendenziosa della realtà dei fatti, travalicando, così, i limiti della necessaria continenza, tanto nell'esposizione dei fatti narrati, quanto nella loro valutazione. Lamentano, in particolare, che, a fronte di un casellario giudiziario sostanzialmente "nullo", sarebbe gravemente diffamatorio il riferimento (espresso specificamente nei confronti della Pistolesi) ad un'ampia gamma di reati, "dalla rapina alle lesioni personali, all'istigazione a delinquere", parlando di un "curriculum giudiziario" e di una lunga lista di reati. Così come sarebbe ugualmente diffamatorio parlare di tentativo di "pestare pakistani e sfregiare donne musulmane", laddove tali frasi emergerebbero esclusivamente da una mera ed ironica conversazione privata. A fronte di analoghe censure sollevate con i motivi di appello, la corte territoriale fonda il suo giudizio sulla sostanziale corrispondenza tra quanto narrato nell'articolo ed il contenuto degli atti investigativi, evidenziando come l'attribuzione di certi comportamenti agli attuali ricorrenti provenga dagli stessi investigatori. In particolare, la corte rileva come dalla lettura integrale dell'informativa della Digos emergerebbe come gli attuali ricorrenti avrebbero agito in un contesto di ribellione ed aggressività, che si esprimerebbe con l'intenzione di partecipare alla manifestazione di Bergamo per "opporsi" all'inaugurazione di una sede del movimento di destra "[OSCURATO:PERSONA]". Intenzione dalla quale gli inquirenti avrebbero dedotto, quale mero filone investigativo, il legame, correttamente evidenziato dall'autore in termini di mera ipotesi, ad una serie di manifestazioni, fra le quali anche quella di Roma. Parallelamente, la sostanziale veridicità dell'espressione "ricco curriculum giudiziario" emerge con evidenza dal lungo elenco di precedenti di polizia per una vasta tipologia di reati. Le argomentazioni offerte dalla corte territoriale sono ampiamente fondate. Dalla lettura dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e dell'informativa di reato ad essa allegata emerge che gli attuali ricorrenti sono stati 5 i" indagati per i reati di cui agli arrt. 416 cod. pen. e 1 I. 15/1980, per aver costituito, organizzato e partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di un indeterminato numero di azioni delittuose con violenza contro le persone e cose, intervenendo con violente campagne di lotta in diverse conflittualità politiche locali e nazionali. In particolare, nel corpo motivazionale dell'ordinanza emerge che le indagini svolte avrebbero permesso di acquisire a carico di tutti gli indagati solidi elementi di univoca gravità indiziaria in merito alla loro appartenenza, con diversificati ruoli, alla predetta associazione, realizzando condotte illecite con modalità di attuazione tra loro similari e in un contesto ideologico che si colloca sulle posizioni proprie del cosiddetto inserruzionalismo, inteso come ribellione violenta contro le istituzioni. All'interno di quest'associazione, la Carolei sarebbe l'esponente di maggior rilievo, unitamente ad un ristretto gruppo militante che si eleva ad una posizione di organizzazione del sodalizio, composto, appunto, dalla Carolei, dalla Pistolesi, dal Ferro e dal Trevisan. Un sodalizio che condivide un'estrema ideologia anarchica, continuamente dibattuta e proposta nei singoli incontri svolti, e che ha partecipato (in particolare la Pistolesi, per la quale viene evidenziata, espressamente, l'esistenza di "numerose segnalazioni e denunce" per reati che vanno dalla manifestazione non preavvisata, a quelli di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, violenza privata, istigazione a delinquere) a tutte le grandi iniziative contestative, fin dal 2001, in occasione del vertice "G8" di Genova e che mantiene rapporti con la realtà anarchica milanese e veronese, tanto da partecipare in quelle realtà a diverse iniziative, anche in rappresentanza del sodalizio bolognese (cfr. pag. 97 dell'informativa). In questo contesto, per quel che rileva in questa sede, assumono particolare rilevanza una pluralità di intercettazioni dalle quali emerge, appunto, non solo l'estrema ideologia anarco-insurrezionalista, ma anche e soprattutto l'incitazione alla violenza e all'odio razziale attraverso l'esplicita manifestazione di iniziative in tal senso dirette ed oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti (significativa, sotto questo profilo, l'intercettazione riportata a pag. 163 dell'informativa, dove esplicitamente si manifesta la volontà, evidentemente non ironica, di "menare i pakistani", o quella riportata a pag. 166, dove si parla di "stanare i froci"). Ebbene, a fronte di queste risultanze, l'autore non solo non si discosta dalle informative della DIGOS e dai conseguenti atti giudiziari (come evidenziato, tra l'altro, dallo stesso giudice di primo grado), ma non utilizza neanche modalità di rappresentazione che travalicano i limiti propri della continenza, rappresentando, correttamente (alla luce di quanto in precedenza evidenziato), le chiare emergenze processuali: le intenzioni di "pestare i pakistani", di "gettare l'acido in faccia alla musulmana" e di "menare i froci"; i collegamenti con le altre strutture anarchiche radicate in altri territori italiani e della partecipazione, per alcuni dei componenti, agli scontri Roma, o di Strasburgo, rappresentando le modalità registrate nelle diverse manifestazioni e l'analogia delle condotte poste in essere in esse; l'esistenza, in questo contesto, di un mero "filo investigativo" che lega le violenze di piazza [OSCURATO:PERSONA] e alcuni componenti del gruppo). E, sotto tale profilo, le singole frasi non possono essere valutate partitamente, estrapolandole dal contesto complessivo nel quale sono inserite. Perché solo una valutazione sistematica dell'intero articolo dà conto, effettivamente, del pensiero dell'autore. Residua la censura relativa al titolo. I ricorrenti lamentano la carenza o comunque la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata affermazione della responsabilità del direttore nella parte in cui, rilevando come all'Abbate (autore dell'articolo) non fosse riferibile né l'intitolazione, né i sottotitoli, né la presentazione grafica, non avrebbe poi tratto la logica conseguenza di riferire tali circostanze al Manfellotto, nella sua qualità di direttore responsabile. La censura è inammissibile, in quanto si tratta di un errore di diritto che non ha influenza decisiva sul dispositivo. Appare opportuno premettere che, il titolo di copertina presenta attitudine offensiva autonoma e anche più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibile di colpire l'attenzione del lettore 'di passaggio' che potrebbe non acquistare la rivista e non accedere alle informazioni chiarificatrici contenute nell'articolo. Cosicché sussiste la responsabilità del direttore responsabile di un periodico per la pubblicazione di un titolo di copertina che travisi ed enfatizzi in termini diffamatori il contenuto di un resoconto giudiziario pubblicato all'interno della rivista (Sez. 5, n. 6112 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275497) Ciononostante, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, anche il sottotitolo non presenta profili diffamatori, in quanto sintetizza, in termini giornalistici, la rappresentazione successiva dei fatti descritti nel corpo dell'articolo, senza oltrepassare, per quanto detto, i limiti della continenza. Cosicché, per quanto la responsabilità del narrato in esso contenuto, non essendo riconducibile all'autore, ricade comunque sul direttore, l'oggettiva rappresentazione dei fatti deve intendersi ampiamente scriminata dall'esimente del diritto di cronaca giudiziaria. Né alcun interesse possono avere i ricorrenti all'eventuale correzione della formula assolutoria. In conclusio