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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27667/2022

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[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 89 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 89 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B17 F712V) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A19 I819S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michael(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T25 Z112T) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P16 E282N) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 894/2020,pubblicata in data 10 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pa- gamento dell’importo di € 87.465,94, sulla base di un contrat- to di cessione di partecipazioni sociali stipulato per atto pub- blico.

L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di essere in realtà creditore Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 del [OSCURATO:PERSONA] e non suo debitore, all’esito delle dovute deduzioni e compensazioni da operare sulla base del contratto posto alla base del precetto opposto; ne ha chiesto quindi la condanna al pagamento dell’importo di € 59.272,00.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Sondrio.

La Corte di Appello di Milano ha conferm ato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Azzolini, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 10 aprile 2020.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorso, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd.

“sospensio- ne Covid”) è cominciato a decorrere, solo dal 12 maggio 2020; esso è quindi scaduto in data 12 novembre 2020.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez.

L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) .

Il ricorso è datato 14 dicembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

È opportuno precisare in proposito che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della cau- sa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 –01).

Si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da questa Corte: cfr. Cass.,Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13797del 02/05/2022 , Rv. 664648 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinan- zan. 15864 del 17/05/2022 ), dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad in- dividuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabili- tà, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel me- desimo processo di unacontroversia soggetta alla sospensio- ne feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensio- ne, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 –01; l’indirizzo è ritenuto valido an- che in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata ricon- venzionale: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019 , Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do- mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo sciogli- mento della connessione, il giudizio resta interamente sottrat- Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 to alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15449del 21/07/2020 , Rv. 658507 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1123del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3542del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01).

Secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022;n. 15864/2022), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il ri- getto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un pre- supposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di spedi- tezza poste a fondamento dell’esenzionedalla sospensione fe- riale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termi- ni) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria.

Orbene, nella presente fattispecie l’Azzalini ha contestato il di- ritto del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in virtù di un titolo esecutivo di formazione stragiu- diziale (contratto in forma pubblica), sulla base di una inter- pretazione del titolo stesso diversa da quella sostenuta Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 dall’intimante e che a suo dire porterebbe ad escludere che quest’ultimo sia effettivamente creditore delle somme risul- tanti dal suddetto titolo; sulla base del medesimo assunto ha, anzi, sostenuto di vantare addirittura egli stesso un creditonei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (per la differenza derivante all’esito delle pretese deduzioni e compensazioni da operare sulla base del contratto, secondo l’interpretazione prospettata) e ne ha chie- sto la condanna al pagamento del relativo importo.

L’opposizione all’esecuzione dell’Azzalini è stata peraltro rite- nuta infondata sia in primo che in secondo grado, con conse- guente assorbimento della domanda di condanna da lui pro- posta per le pretese differenze in suo favore.

Non vi è stato, in altri termini, nel presente giudizio, lo scio- glimento del cumulo tra le domande avanzate dall’Azzalini: oggetto della decisione impugnata risulta infatti esclusivamen- te l’opposizione all’esecuzione da quest’ultimo proposta avver- so l’atto di precetto (il cui rigetto ha determinato l’assorbimento dell’altra domanda, avanzata sul presupposto dell’accoglimento dell’opposizione).

Di conseguenza, in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati in precedenza, non vi è dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione del- la normativa in tema di sospensione feriale dei termini proces- suali. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 89 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 89 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B17 F712V) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A19 I819S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michael(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T25 Z112T) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P16 E282N) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 894/2020,pubblicata in data 10 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pa- gamento dell’importo di € 87.465,94, sulla base di un contrat- to di cessione di partecipazioni sociali stipulato per atto pub- blico. L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di essere in realtà creditore Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 del [OSCURATO:PERSONA] e non suo debitore, all’esito delle dovute deduzioni e compensazioni da operare sulla base del contratto posto alla base del precetto opposto; ne ha chiesto quindi la condanna al pagamento dell’importo di € 59.272,00. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Sondrio. La Corte di Appello di Milano ha conferm ato la decisione di primo grado. Ricorre l’Azzolini, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 10 aprile 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensio- ne Covid”) è cominciato a decorrere, solo dal 12 maggio 2020; esso è quindi scaduto in data 12 novembre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso è datato 14 dicembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. È opportuno precisare in proposito che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della cau- sa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 –01). Si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da questa Corte: cfr. Cass.,Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13797del 02/05/2022 , Rv. 664648 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinan- zan. 15864 del 17/05/2022 ), dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad in- dividuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabili- tà, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel me- desimo processo di unacontroversia soggetta alla sospensio- ne feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensio- ne, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 –01; l’indirizzo è ritenuto valido an- che in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata ricon- venzionale: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019 , Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do- mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo sciogli- mento della connessione, il giudizio resta interamente sottrat- Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 to alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15449del 21/07/2020 , Rv. 658507 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1123del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3542del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01). Secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022;n. 15864/2022), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il ri- getto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un pre- supposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di spedi- tezza poste a fondamento dell’esenzionedalla sospensione fe- riale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termi- ni) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria. Orbene, nella presente fattispecie l’Azzalini ha contestato il di- ritto del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in virtù di un titolo esecutivo di formazione stragiu- diziale (contratto in forma pubblica), sulla base di una inter- pretazione del titolo stesso diversa da quella sostenuta Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 dall’intimante e che a suo dire porterebbe ad escludere che quest’ultimo sia effettivamente creditore delle somme risul- tanti dal suddetto titolo; sulla base del medesimo assunto ha, anzi, sostenuto di vantare addirittura egli stesso un creditonei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (per la differenza derivante all’esito delle pretese deduzioni e compensazioni da operare sulla base del contratto, secondo l’interpretazione prospettata) e ne ha chie- sto la condanna al pagamento del relativo importo. L’opposizione all’esecuzione dell’Azzalini è stata peraltro rite- nuta infondata sia in primo che in secondo grado, con conse- guente assorbimento della domanda di condanna da lui pro- posta per le pretese differenze in suo favore. Non vi è stato, in altri termini, nel presente giudizio, lo scio- glimento del cumulo tra le domande avanzate dall’Azzalini: oggetto della decisione impugnata risulta infatti esclusivamen- te l’opposizione all’esecuzione da quest’ultimo proposta avver- so l’atto di precetto (il cui rigetto ha determinato l’assorbimento dell’altra domanda, avanzata sul presupposto dell’accoglimento dell’opposizione). Di conseguenza, in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati in precedenza, non vi è dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione del- la normativa in tema di sospensione feriale dei termini proces- suali. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Ric. n. 89/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 27667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris