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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30976/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso la sentenza in data 28/03/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato quella del Tribunale di Messina in data 10/05/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 378 cod. pen., perché escussi a sommarie informazioni, avevano reso dichiarazioni reticenti omettendo di riferire quanto a loro conoscenza in ordine all'identità del feritore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 125 e 270 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575 e 378 cod. pen.

Le condotte erano state desunte da conversazioni oggetto di intercettazione disposta in conseguenza di tentato omicidio di cui era stato vittima [OSCURATO:PERSONA].

Ma le stesse non avrebbero potuto utilizzarsi in relazione al diverso delitto di favoreggiamento per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., in mancanza del legame sostanziale riconducibile alla connessione ex art. 12 cod. proc. pen. richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza Cavallo.

In ogni caso difettavano i limiti edittali stabiliti per far luogo ad intercettazioni (per refuso nel motivo di ricorso si fa riferimento a reati di cui agli artt. 346-bis e 353 cod. pen.)

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte aveva fondato il giudizio su alcuni precedenti ma aveva utilizzato frasi stereotipate senza un pieno esercizio del potere discrezionale e senza stabilire una relazione qualificata con i precedenti, fermo restando che la ricorrente si era sottoposta ad un lungo e articolato esame.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tema evocato dal primo motivo risulta decisivo.

Va invero rilevato che nella sentenza impugnata si dà conto del fatto che la prova «regina» della responsabilità della ricorrente è stata desunta da conversazioni intercettate, dalle quali, secondo la proposta ricostruzione, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva piena conoscenza dell'autore dell'aggressione in danno del fratello, circostanza in ordine alla quale si era mostrata reticente, allorché era stata escussa a sommarie informazioni della polizia giudiziaria.2.

Orbene, deve convenirsi con la difesa che le conversazioni intercettate non avrebbero potuto utilizzarsi per l'accertamento del contestato delitto di favoreggiamento.

Anche a prescindere dalla configurabilità di un vincolo di connessione tra il reato di favoreggiamento e quello per il quale le operazioni di captazione erano state disposte, è decisivo il rilievo che il delitto di favoreggiamento è punito con pena massima di anni quattro e che dunque tale reato non rientra tra quelli per i quali ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen. le operazioni potrebbero essere disposte.

In tale prospettiva deve richiamarsi il principio secondo cui «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).

Proprio tale circostanza priva di rilievo l'assunto del Procuratore generale in ordine alla genericità del ricorso, trattandosi di profilo comunque rilevabile anche d'ufficio, a fronte di una nitida rappresentazione del quadro probatorio e della conseguente rilevanza dai risultati delle captazioni.

3. Da ciò discende la mancanza di elementi idonei a comprovare il reato contestato e conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso la sentenza in data 28/03/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato quella del Tribunale di Messina in data 10/05/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 378 cod. pen., perché escussi a sommarie informazioni, avevano reso dichiarazioni reticenti omettendo di riferire quanto a loro conoscenza in ordine all'identità del feritore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 125 e 270 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575 e 378 cod. pen. Le condotte erano state desunte da conversazioni oggetto di intercettazione disposta in conseguenza di tentato omicidio di cui era stato vittima [OSCURATO:PERSONA]. Ma le stesse non avrebbero potuto utilizzarsi in relazione al diverso delitto di favoreggiamento per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., in mancanza del legame sostanziale riconducibile alla connessione ex art. 12 cod. proc. pen. richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza Cavallo. In ogni caso difettavano i limiti edittali stabiliti per far luogo ad intercettazioni (per refuso nel motivo di ricorso si fa riferimento a reati di cui agli artt. 346-bis e 353 cod. pen.) 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva fondato il giudizio su alcuni precedenti ma aveva utilizzato frasi stereotipate senza un pieno esercizio del potere discrezionale e senza stabilire una relazione qualificata con i precedenti, fermo restando che la ricorrente si era sottoposta ad un lungo e articolato esame. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tema evocato dal primo motivo risulta decisivo. Va invero rilevato che nella sentenza impugnata si dà conto del fatto che la prova «regina» della responsabilità della ricorrente è stata desunta da conversazioni intercettate, dalle quali, secondo la proposta ricostruzione, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva piena conoscenza dell'autore dell'aggressione in danno del fratello, circostanza in ordine alla quale si era mostrata reticente, allorché era stata escussa a sommarie informazioni della polizia giudiziaria.2. Orbene, deve convenirsi con la difesa che le conversazioni intercettate non avrebbero potuto utilizzarsi per l'accertamento del contestato delitto di favoreggiamento. Anche a prescindere dalla configurabilità di un vincolo di connessione tra il reato di favoreggiamento e quello per il quale le operazioni di captazione erano state disposte, è decisivo il rilievo che il delitto di favoreggiamento è punito con pena massima di anni quattro e che dunque tale reato non rientra tra quelli per i quali ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen. le operazioni potrebbero essere disposte. In tale prospettiva deve richiamarsi il principio secondo cui «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Proprio tale circostanza priva di rilievo l'assunto del Procuratore generale in ordine alla genericità del ricorso, trattandosi di profilo comunque rilevabile anche d'ufficio, a fronte di una nitida rappresentazione del quadro probatorio e della conseguente rilevanza dai risultati delle captazioni. 3. Da ciò discende la mancanza di elementi idonei a comprovare il reato contestato e conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
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