CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 32131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita là relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2023 e depositata il 19 gennaio 2023, il Tribunale di Como, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, avente ad oggetto due fabbricati alla stessa intestati. Il sequestro è stato ordinato, a fini di confisca, per i reati di omesso versamento di IVA e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui agli artt. 10-bis e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore prima di diritto e poi di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sul presupposto della disponibilità di detti beni da parte del precisato Quintavalle, figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una premessa, nella quale si precisa che la ricorrente, terza estranea al procedimento penale, è proprietaria esclusiva dei due beni immobili sottoposti a sequestro, costituiti da un'abitazione e da un'autorimessa, ed ha appreso del provvedimento di vincolo dal figlio [OSCURATO:PERSONA], a sua volta reso edotto a seguito dell'accesso agli atti a seguito della sua sottoposizione ad ordinanza di custodia cautelare. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che il provvedimento di sequestro del G.i.p. del Tribunale di Como «poco o nulla dice in ordine alle ragioni di periculum». 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in particolare in riferimento agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del presupposto della disponibilità dei beni in sequestro da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati per cui si procede. Si deduce che illegittimamente è stata ritenuta la «disponibilità» dei beni in sequestro da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche perché fondata su una motivazione meramente apparente, in quanto assolutamente inidonea a spiegare le ragioni da cui inferire l'esistenza dei relativi presupposti. Si • premette che per «disponibilità», secondo l'elaborazione della giurisprudenza, deve intendersi «la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà», e che, sempre secondo la giurisprudenza, a tal fine non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza delle risorse necessarie per l'acquisto del bene in capo al terzo intestatario (si citano Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Friso, Rv. 268086-01, e Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763-01). In particolare, quanto all'appartamento, si osserva che: a) l'immobile fu sì acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, ma venne poi donato al padre nel 2010; b) la donazione effettuata nel 2010 non può ritenersi "sospetta" solo perché fu coeva all'inizio di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e all'emersione dì una pretesa erariale per 1.335.859,75 euro, in quanto per quei fatti, all'epoca, non era possibile disporre il sequestro e la confisca per equivalente, e le contestazioni tributarie si riferivano ad una società, unica destinataria degli avvisi di accertamento, peraltro successivamente annullati in via di autotutela; c) l'occupazione dell'abitazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in via estemporanea e a titolo di comodato, in quanto lo stesso risiede in Svizzera; d) le movimentazioni bancarie dai conti di [OSCURATO:PERSONA] e della compagna a quello di [OSCURATO:PERSONA] attengono a causali ben precise, non collegate alla gestione dell'appartamento, si riferiscono ad importi non corrispondenti a quelli spesi dall'attuale ricorrente per tale attività e sono avvenute in epoca anteriore a quella di conoscenza delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Non sorrette da interesse normativamente riconosciuto sono le censure enunciate nel primo motivo, che contestano l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari. Invero, costituisce principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e condiviso dal Collegio, quello in forza del quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (così Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01). 3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui i beni in sequestro sarebbero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], effettivo destinatario della misura cautelare perché indagato per i reati di omesso versamento di IVA e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui agli artt. 10-bis e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, e non della ricorrente. 3.1. La nozione di "disponibilità" del bene quale presupposto per la sottoposizione a sequestro a fini di confisca per equivalente, a norma dell'art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è oggetto di una elaborazione consolidata in giurisprudenza, i cui approdi sono condivisi in questa sede. Precisamente, si osserva che, in tema di confisca per equivalente, e di sequestro strumentale all'ablazione, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Roveta, Rv. 282366-01, e Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01). 3.2. L'ordinanza impugnata non si limita t2 a rilevare come i beni in sequestro, un appartamento ed un box, fossero stati originariamente acquistati da [OSCURATO:PERSONA], effettivo destinatario della misura cautelare in quanto sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 10-bis e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, e poi dapprima trasferiti al padre per donazione, e quindi devoluti alla madre per successione e previa rinuncia della legittima in favore di questa da parte del medesimo indagato. Il Tribunale, infatti, da un lato, evidenzia che la donazione dei beni in favore del padre è stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, in data immediatamente successiva all'apertura di un procedimento penale a suo carico, a seguito di una verifica fiscale effettuata nel 2009 nei confronti di una società di cui egli era il legale rappresentante, e a carico della quale sono state emesse cartelle di pagamento per un importo complessivo di 1.335.859,75 euro. Precisa, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], al momento della donazione, era a conoscenza della verifica fiscale e dell'apertura del procedimento, che l'assoluzione dai reati al medesimo contestati in quel procedimento è intervenuta, con sentenza di primo grado, solo nel 2016, e che l'annullamento in via di autotutela delle cartelle di pagamento indicate è stato disposto a seguito di tale sentenza. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale rappresenta che [OSCURATO:PERSONA]: a) è risultato presente e "non" in via saltuaria negli immobili sottoposti a sequestro, senza che ciò sia incompatibile con la sua residenza in Svizzera; b) si è interessato di seguire i lavori elettrici ed idraulici presso l'appartamento, come emerge dai messaggi WhatsApp da lui scambiati con il titolare della ditta incaricata di tali lavori; c) ha effettuato, tramite la convivente, in data 20 dicembre 2019, un bonifico alla madre di importo pari a 4.600,00 euro, lievemente superiore alla somma di 4.417,97 euro, pagati pochi giorni prima dalla genitrice in relazione ai tributi relativi alla successione al di lei marito, ,4 / nonché. suo padre; d) ha effettuato, in data 8 giugno 2021, un bonifico alla madre di importo pari a 3.500,00 euro, poco prima del pagamento, da parte della donna, della somma di 2.500,00 euro al titolare della ditta incaricata dei lavori elettrici ed idraulici presso l'appartamento sottoposto a sequestro. Ancora, il Tribunale segnala che un ulteriore indizio della tendenza di [OSCURATO:PERSONA] a servirsi della madre per "occultare" i beni è offerto dalla vicenda concernente l'acquisto di un altro immobile da parte dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Precisamente, nell'atto notarile di compravendita, si rappresenta che il prezzo per l'acquisto dell'immobile, pari a 105.000,00 euro, è stato versato mediante bonifico «eseguito su ordine di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'acquirente, in data 11 ottobre 2021». 3.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi e le censure proposte non evidenziano vizi rilevabili in questa sede. L'ordinanza impugnata, infatti, spiega, sulla base di elementi di fatto puntuali e congrui, perché gli immobili debbono ritenersi nella "disponibilità" di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA], e, precisamente, perché il primo si ponga, rispetto a tali beni, in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Per completezza, va rilevato che: a) con riguardo alla rilevanza della donazione degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] al padre nel 2010, il sequestro a fini di confisca diretta e per equivalente era previsto per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 sin dal 10 gennaio 2008, a norma dell'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) le dogiianze concernenti le ragioni dell'occupazione dell'appartamento in sequestro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l'equivocità del movimentazioni bancarie effettuate dal medesimo e dalla compagna in favore della madre costituiscono una mera interpretazione elle risultanze investigative alternativa a quella accolta dal Tribunale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorr