CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 21437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 15/5/2024 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 5/6/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nonostante gli argomenti offerti dalla difesa, e quanto al complessivo trattamento sanzionatorio. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulle questioni qui riproposte - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che le circostanze attenuanti generiche - richieste in ragione del "corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso il fatto contestato" - sono state negate sul presupposto che la confessione era stata resa di fronte ad inconfutabili elementi di colpevolezza, così da non poter costituire espressione di un sincero ravvedimento. Le stesse circostanze attenuanti, peraltro, non erano state sostenute da ulteriori argomenti positivi. 5. Rilevato, inoltre, che la sentenza risulta adeguatamente motivata con riguardo alla pena irrogata, che i Giudici del merito hanno individuato in misura non di molto superiore al minimo edittale, specie in ragione del quantitativo di marijuana sequestrata, idoneo a produrre 1291 dosi medie singole. 6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso