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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 31842/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9229/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza n. 78/2021del Tribunale di Alessandria , depositata i n data 28.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 9229/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Giudice di pacedi Alessandria avverso la cartella notificatagli in data 24.9.2018, sostenendone l’illegittimità perché emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)sede di Alessandria, anziché dalla sede di Bari. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l’opposizione in quanto l’opponente non aveva dato idonea prova del proprio domicilio fiscale, diverso da quello di Alessandria.

Proposto gravame dallo Zagami, il Tribunale lo rigettò con sentenza del 28.1.2021, rilevando che AdER aveva prodotto una visura da cui risultavache lo stesso Zagami aveva il proprio domicilio fiscale nella città piemontese sin dal 23.9.2016; né lo stesso appellante aveva provato il contrario.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un solo motivo, cui resiste con controricorso AdER.

Con ordinanza interlocutoria n. 12859 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire al ricorrente di eventualmente munirsi di nuovo difensore, stante l’intervenuta cancellazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo precedente difensore, dall’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente si duole della decisione d’appello nella parte in cui non s’è tenuto conto del fatto N. 9229/21R.G. che egli, nel 2018, era residente all’estero.

Da ciò consegue che il suo domicilio fiscale andava individuato in quello di ultima residenza in Italia, ossia in Molfetta, sicché la cartella avrebbe dovuto essere emessa dall’AdER di Bari. 2.1 – Preliminarmente, occorre evidenziare che l’ordinanza interlocutoria n. 12859/2023 è stata regolarmente comunicata al ricorrente, che non si è comunque dotato di nuovo difensore.

Ciò, com’è noto, non impedisce la decisione del ricorso, stante il carattere officioso del giudizio di legittimità, essendo stata comunque garantita al ricorrente la possibilità di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa (v.

Cass. n. 11300/2023). 3.1 –Ciò posto, il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata , pubblicata il 28.1.2021, che i l ricorrent e afferma esser gli stata notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La difesa delricorrente ha infatti deposit ato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti e , per di più , priva dell’attestazione di conformità.

Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il N. 9229/21R.G. ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza,mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”.

Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez.

Un.,n. 21349/2022).

Nella specie, ferma la causa di improcedibilità, peraltro assorbente, derivante dalla totale mancanza della stessa copia della sentenza attestata conforme dal procuratore del ricorrente, il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato notificato il 9.4.2021e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della N. 9229/21R.G. sentenza delTribunale di Alessandria, avvenuta in data 28.1.2021, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9229/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza n. 78/2021del Tribunale di Alessandria , depositata i n data 28.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 9229/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Giudice di pacedi Alessandria avverso la cartella notificatagli in data 24.9.2018, sostenendone l’illegittimità perché emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)sede di Alessandria, anziché dalla sede di Bari. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l’opposizione in quanto l’opponente non aveva dato idonea prova del proprio domicilio fiscale, diverso da quello di Alessandria. Proposto gravame dallo Zagami, il Tribunale lo rigettò con sentenza del 28.1.2021, rilevando che AdER aveva prodotto una visura da cui risultavache lo stesso Zagami aveva il proprio domicilio fiscale nella città piemontese sin dal 23.9.2016; né lo stesso appellante aveva provato il contrario. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un solo motivo, cui resiste con controricorso AdER. Con ordinanza interlocutoria n. 12859 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire al ricorrente di eventualmente munirsi di nuovo difensore, stante l’intervenuta cancellazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo precedente difensore, dall’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi a questa Corte. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente si duole della decisione d’appello nella parte in cui non s’è tenuto conto del fatto N. 9229/21R.G. che egli, nel 2018, era residente all’estero. Da ciò consegue che il suo domicilio fiscale andava individuato in quello di ultima residenza in Italia, ossia in Molfetta, sicché la cartella avrebbe dovuto essere emessa dall’AdER di Bari. 2.1 – Preliminarmente, occorre evidenziare che l’ordinanza interlocutoria n. 12859/2023 è stata regolarmente comunicata al ricorrente, che non si è comunque dotato di nuovo difensore. Ciò, com’è noto, non impedisce la decisione del ricorso, stante il carattere officioso del giudizio di legittimità, essendo stata comunque garantita al ricorrente la possibilità di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa (v. Cass. n. 11300/2023). 3.1 –Ciò posto, il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata , pubblicata il 28.1.2021, che i l ricorrent e afferma esser gli stata notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa delricorrente ha infatti deposit ato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti e , per di più , priva dell’attestazione di conformità. Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il N. 9229/21R.G. ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza,mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”. Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un.,n. 21349/2022). Nella specie, ferma la causa di improcedibilità, peraltro assorbente, derivante dalla totale mancanza della stessa copia della sentenza attestata conforme dal procuratore del ricorrente, il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato notificato il 9.4.2021e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della N. 9229/21R.G. sentenza delTribunale di Alessandria, avvenuta in data 28.1.2021, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso
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