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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40811/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27994-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2020 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 21/07/2020; udita nella camera di consiglio del 22/09/2021 la relatrice [OSCURATO:PERSONA]; (k) rilevato che: - la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due locali siti in [OSCURATO:PERSONA]; -nella contumacia della convenuta, l'adito Tribunale di Brindisi, ritenuti sussistenti i presupposti del contratto preliminare con cui la convenuta si era impegnata a vendere e delle quietanze del pagamento del prezzo, accoglieva la domanda attorea; -proposto gravame da parte della convenuta, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta ad un indirizzo rispetto al quale la società attrice non aveva provato il collegamento con la convenuta, con conseguente nullità della sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado territorialmente competente; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla originaria attrice con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di infondatezza del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 343, comma 1, e 346 cod. proc. civ. per avere la corte erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di verificazione; Ric. 2020 n. 27994 sez.

M2 - ud. 22-09-2021 -2- -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 cod. proc. civ. per avere la coret territoriale erroneamente dichiarato la tarvidità dell'istanza di verificazione; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente dichiarato la tardività dell'istanza di verificazione; - la ricorrente censura con tutti e tre i motivi la statuizione del giudice d'appello di inammissibilità dell'istanza di verificazione del contratto preliminare di compravendita per tardività della stessa e la conseguente ricaduta che ciò ha avuto ai fini della statuizione di nullità della notifica eseguita alla convenuta nell'indirizzo ivi indicato e corrispondente a quello del fratello della stessa; -il collegio ritiene non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e dispone rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27994-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2020 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 21/07/2020; udita nella camera di consiglio del 22/09/2021 la relatrice [OSCURATO:PERSONA]; (k) rilevato che: - la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due locali siti in [OSCURATO:PERSONA]; -nella contumacia della convenuta, l'adito Tribunale di Brindisi, ritenuti sussistenti i presupposti del contratto preliminare con cui la convenuta si era impegnata a vendere e delle quietanze del pagamento del prezzo, accoglieva la domanda attorea; -proposto gravame da parte della convenuta, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta ad un indirizzo rispetto al quale la società attrice non aveva provato il collegamento con la convenuta, con conseguente nullità della sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado territorialmente competente; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla originaria attrice con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di infondatezza del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 343, comma 1, e 346 cod. proc. civ. per avere la corte erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di verificazione; Ric. 2020 n. 27994 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 cod. proc. civ. per avere la coret territoriale erroneamente dichiarato la tarvidità dell'istanza di verificazione; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente dichiarato la tardività dell'istanza di verificazione; - la ricorrente censura con tutti e tre i motivi la statuizione del giudice d'appello di inammissibilità dell'istanza di verificazione del contratto preliminare di compravendita per tardività della stessa e la conseguente ricaduta che ciò ha avuto ai fini della statuizione di nullità della notifica eseguita alla convenuta nell'indirizzo ivi indicato e corrispondente a quello del fratello della stessa; -il collegio ritiene non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e dispone rinvio alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone rinvio alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.
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