CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: - avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza resa in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari, in esito a giudizio celebratosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di tentato omicidio, aggravato dai motivi abbietti, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli, per l'effetto, alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito, fondata sulle dichiarazioni rese a più riprese dalla persona offesa, valutate pienamente attendibili, e sui riscontri provenienti dall'attività investigativa, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della sparizione di una partita di droga, era stato condotto a forza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento dove si trovava [OSCURATO:PERSONA]. Qui era stato sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio dai presenti che lo avevano minacciato e schiaffeggiato fino a quando [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sparato un colpo di pistola alla gamba destra, facendolo svenire. Era stato, quindi, trasportato a braccia all'interno del bagagliaio di un'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Il solo Gjoka lo aveva condotto sull'argine del fiume in aperta campagna, e, dopo averlo nuovamente minacciato per costringerlo a rivelare informazioni utili al ritrovamento dello stupefacente, gli aveva sparato all'addome, per poi spingerlo nelle acque del Piave. Aggrappandosi ad un arbusto, era riuscito a risalire raggiungendo il casolare dove era stato soccorso. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto a sostengo dell'impugnazione quattro motivi. 3.1. Con il primo deducono erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa. La Corte territoriale non ha ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] assoggettabili al principio di necessaria corroborazione previsto dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc., desumendone la attendibilità dalla scelta dell'interessato di non costituirsi parte civile. L'impostazione è erronea [OSCURATO:PERSONA], sin da quando è stato sentito per la prima volta risultava attinto da seri indizi di reità, sicché le sue dichiarazioni accusatorie, a prescindere dalla sua iscrizione nel registro degli indagati, possono essere utilizzate contra alios solo se confortate di riscontri esterni, nel caso di specie inesistenti. Avendo il Disha ammesso di gravitare nel medesimo contesto delinquenziale in cui militavano gli imputati, è del tutto irrilevante la sua affermazione, dettata da ragioni di convenienza, di non essere stato coinvolto nell'attività di spaccio di stupefacenti connessa, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. peri., con quella ascritta agli odierni imputati o, comunque probatoriamente collegata a mente dell'art. 371, coma 2 lett. b) cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio costituito delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dalla persona offesa e dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott. ssa Caenazzo. La Corte distrettuale ha desunto la volontà degli imputati di eliminare fisicamente [OSCURATO:PERSONA], elemento determinante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti nella più grave ipotesi del tentato omicidio, dalla circostanza che la vittima, dopo l'esplosione del colpo che aveva attinto il suo addome, fosse stata gettata esamine nel fiume. Tale circostanza, però, è stata riferita soltanto dall'interessato e non ha trovato alcun riscontro negli atti di indagine, come, invece, sarebbe stato necessario in ragione dell'applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il consulente non ha rinvenuto sull'argine del fiume alcuna traccia organica né segni di trascinamento del corpo né bossoli. L'unica chiazza ematica con sangue della vittima è stata rinvenuta sul ciglio della strada asfaltata. Sono del tutto illogici gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per contrastare le doglianze difensive sull'inattendibilità della narrazione della persona offesa sulla fase finale dell'azione omicidiaria culminata, con la spinta del suo corpo esamine verso il fiume. Rimane il dato oggettivo che né la testimone [OSCURATO:PERSONA], la prima imbattutasi in [OSCURATO:PERSONA], né il personale di polizia giudiziaria che aveva eseguito il sequestro nell'immediatezza hanno notato gli abiti di [OSCURATO:PERSONA] bagnati o comunque recanti segni della sabbia e del fango, pur abbondantemente presenti sul greto del fiume. 3.3. Con il terzo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta idoneità e direzione finalistica degli atti a commettere l'omicidio. La Corte territoriale ha escluso la fondatezza della tesi difensiva ricorrendo a valutazione astratte, non formulando il necessario giudizio prognostico ex ante e, comunque, ignorando le concrete modalità prescelte per realizzare il progetto criminoso, limitandosi a valorizzare, per di più in via esclusiva, il distretto corporeo attinto. D'altra parte, se gli imputati avessero voluto cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] non solo avrebbero potuto realizzare più facilmente l'evento lesivo nell'abitazione di Koka; mentre Gjoka avrebbe potuto conseguire più agevolmente k‘kgj't l'obbiettivo puntando l'arma alla testa o in parti più vitali anziché mirare al fianco sinistro di una vittima seduta davanti a lui, a nulla rilevando che uno dei colpi non era partito a seguito dell'inceppamento dell'arma. 3.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'ingiustificata gravosità del trattamento sanzionatorio La Corte distrettuale ha condiviso la scelta del primo giudice senza fornire adeguata riposta alle doglianze difensive sulla determinazione di una pena sensibilmente superiore la minimo edittale. La ritenuta efferatezza dell'azione delittuosa è stata desunta da elementi non significativi se valutati nell'ottica soggettiva dell'agente, il quale ha utilizzato un mezzo, l'arma da fuoco, meno brutale di altri ed ha reiterato i colpi per mere finalità intimidatorie, mirando a parti del corpo prive di organi vitali. Pur escludendo la ricorrenza dell'aggravante contestata, sul piano del trattamento sanzionatorio ha comunque inflitto una pena pari alla fattispecie aggravata facendo ricorso a mere clausole di stile. 4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso articolando due motivi. 4.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del verbale stenotipico dell'incidente probatorio in data 23 gennaio 2019 e dal verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] id data 2, 3 e 7 gennaio 2019. La Corte distrettuale è pervenuta al giudizio di colpevolezza non solo attribuendo piena credibilità alle dichiarazioni della persona offesa nonostante avesse fornito differenti versioni, ma anche travisando alcune delle circostanze più significative riferite da quest'ultimo per descrivere il ruolo svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riferito, né nelle dichiarazioni rese il 7 gennaio, dove per la prima volta lo ha menzionato, né nel successivo incidente probatorio, che era stato Koka, dopo averlo accompagnato presso l'autovettura e prima di ritornare nell'appartamento dove era stato esploso il primo colpo di pistola, ad ordinare a Gioka di "portarlo in quel posto" dove sarebbe stato finito il "lavoro". [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle risposte fornite in sede di controesame trascritte nel ricorso, ha attribuito tale ruolo a [OSCURATO:PERSONA], precisando che Koka, rimasto impassibile dopo l'esplosione del colpo di pistola che lo aveva raggiuto alla gamba, si era limitato ad adagiarlo sul sedile posteriore dell'autovettura. Era stato, invece, Gioka, da solo, a trasferirlo a forza nel bagagliaio. Né in senso contrario milita la conversazione ambientale tra Koka e la moglie, captata durante un colloquio in carcere, se correttamente interpretata alla luce dell'intero dialogo. Koha, infatti, con l'espressione "Non fermo nessuno, ognuno ha la sua testa", ha inteso precisare di non avere partecipato all'intera azione delittuosa, pur compiuta all'interno della sua abitazione, rimanendo uno spettatore inerme sino al punto da non avere impedito le violenze e le minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto indimostrato è il previo accordo del Koka con gli altri due coimputati. La circostanza di averli ospitati insieme con la persona offesa all'interno del suo appartamento è da sola insufficiente per pervenire a questa conclusione, una volta dato per accertato che Koka non aveva alcun interesse rispetto alle accuse mosse dai connazionali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. D'atra parte, il clima all'interno dell'abitazione, dapprima conviviale, era iniziato a cambiare solo con l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA]. Che il Koka non avesse alcuna attenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], è dimostrato da una pluralità di circostanze: ha mantenuto un atteggiamento passivo durante l'incontro finalizzato ad ottenere i chiarimenti sul carico di stupefacente sottratto; non ha in alcun modo incitato Gjoka a concludere l'azione delittuosa; non ha svolto alcun azione per eliminare le tracce di quanto occorso nel suo appartamento, tanto da consentire il ritrovamento della cartuccia. A tutto concedere è ipotizzabile che Koka abbia accettato il rischio di verificazione della morte della persona offesa, ma certamente non ha voluto tale evento lesivo. Neanche in quest'ultima ipotesi l'episodio omicidiario potrebbe essergli ascritto, perché avrebbe, comunque, agito con dolo eventuale incompatibile con il tentativo. 4.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA], anziché adeguatamente giustificare l'esercizio del potere discrezionale in senso sfavorevole all'imputato, si è limitato a valorizzare l'assenza di manifestazioni di pentimento e a fare laconico richiamo al grave precedente penale, trascurando il minor grado di coinvolgimento nell'azione delittuosa che avrebbe imposto di differenziare il trattamento sanzionatorio rispetto a quello dei coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non supera il preventivo vaglio di ammissibilità. 1.1. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in relazione alla connessione logica delle questioni poste, sono generici e, lungi dal dedurre vizi motivazionali, sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità o, comunque, denunziano violazioni di legge manifestamente infondate.Secondo i ricorrenti, che non hanno con l'appello messo in discussione il loro coinvolgimento materiale nei fatti contestati, le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero utilizzabili nei loro confronti, né ai fini della qualificazione giuridica della condotta né ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo, perché prive di riscontri estrinseci nei termini richiesti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Erroneamente, pertanto, la Corte distrettuale avrebbe desunto la volontà omicidiaria e l'idoneità degli atti e la loro direzione inequivoca alla consumazione dell'omicidio da circostanze riferite solo dalla vittima in assenza di riscontri o addirittura smentite dall'attività di indagine. L'impostazione è erronea sotto diversi profili. In primo luogo, va ricordato che se è vero che in "in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese", è altrettanto pacifico che "il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). Nel caso di specie, la Corte ha giustificatamente escluso che la persona offesa abbia commesso reati in materia di stupefacenti connessi o collegati con quelli attribuiti agli odierni indagati in altro procedimento. Al riguardo ha ritenuto decisiva l'assenza di elementi probatori idonei a contrastare le sue dichiarazioni negatorie, del resto coerenti con la complessiva ricostruzione dell'episodio. La Corte distrettuale ha comunque vagliato approfonditamente l'attendibilità del narrato della persona offesa (pagg. da 6 a 9), rinvenendo nelle evidenze probatorie conferma significative, anche con riferimento all'ultimo segmento della condotta. Ha, a questo proposito, evidenziato il rinvenimento di una macchia ematica, riconducibile con certezza a [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del luogo dove [OSCURATO:PERSONA] aveva parcheggiato l'autovettura prima di trascinare la persona offesa, già colpita alla gamba di un colpo di arma da fuoco, sul greto del fiume dove gli aveva sparato un ennesimo colpo, questa volta in direzione dell'addome. D'altra parte, che [OSCURATO:PERSONA] fosse sanguinante era stato constatato dai Carabinieri intervenuti nonché dalla teste Demontis, che lo aveva incontrato mentre cercava di ripararsi nella casa dei suoi genitori. E' del tutto irrilevante, sia ai fini della qualificazione giuridica della condotta concorsuale come tentato omicidio sia ai fini della dimostrazione dell'animus necandi, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla specifica condotta di [OSCURATO:PERSONA] consistita nello spingere la vittima esanime nelle acque del Piave. 9cdq In primo luogo, la Corte distrettuale, seguendo un percorso argomentativo non illogico, ha escluso che le dichiarazioni della persona offesa sul punto siano state smentite da altre evidenze probatorie nei termini prospettai dalla difesa dei ricorrenti. La circostanza che la tetse Demontis non abbia riferito che i vestiti di [OSCURATO:PERSONA] fossero bagnati così come la mancata annotazione nel verbale di tale particolare non significano affatto che il Disha non sia stato gettato nel fiume posto che la testimone aveva visto la persona offesa ad una certa distanza e per un periodo breve di tempo e che il verbale di sequestro era stato redatto molte ore dopo quando i vestiti si erano quasi completamente asciugati. Soprattutto, la sentenza impugnata ha valorizzato per escludere la configurabilità delle lesioni e ritenere sussistente la più grave ipotesi del tentato omicidio elementi ulteriori rispetto all'ultima azione compiuta da Gjoka, già di per sé dotati di autonoma valenza dimostrativa come, le potenzialità lesive del mezzo adoperato, la reiterazione dell'esplosione dei colpi in due distinte occasioni, sempre la direzione di un distretto corporeo con organi vitali, con un crescendo di aggressività causato dalle resistenze opposte dalla persona offesa a rivelare le informazioni richiestegli, comportamento che, ad un certo punto, ha reso inevitabile la sua soppressione fisica non solo come atto di vendetta ma anche come unica soluzione per eliminare un testimone scomodo. In tale contesto, anche ammesso che [OSCURATO:PERSONA] non avesse provocato la caduta del fiume del corpo esanime della vittima non potrebbe, solo per questo, escludersi la volontà omicidiaria degli imputati. L'esecutore finale, per realizzare il proposito criminoso concordato con i complici, ha, comunque, scelto di abbandonare la vittima ferita con due colpi di pistola in aperta campagna in un luogo dove era impossibile prestare il soccorso necessario per impedirne la morte. 1.2. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non si confronta criticamente con l'apparato argomentativo offerto sul punto dalla sentenza impugnata, che ha congruamente spiegato la dosimetria della pena ed il superamento del minimo edittale della pena per il tentato omicidio con efferatezza della duplice azione criminosa e nella sue modalità (pag. 9). In tal modo finisce, nella sostanza, per pretendere un nuovo esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena attributo al giudice del merito. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. 2.1. Il primo motivo, relativo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla configurabilità di un contributo concorsuale alla consumazione del reato, è interamente versato in fatto.Il ricorrente, sulla base di una lettura delle emergenze probatorie che sovrappone a quella dei giudici del merito, indicata come erronea o frutto di travisamento, prospetta una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alla quale ritiene, sul piano giuridico, inapplicabili le norme sulla responsabilità concorsuale. A prescindere dalla deducibilità di un vizio così strutturato nel caso, come quello in esame, di "doppia conforme", non risulta affatto evidente, anche valorizzando le frasi pronunziate da [OSCURATO:PERSONA] in sede di controesame trascritte nel ricorso, peraltro parzialmente, che entrambi i giudici del merito siano «incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). Al contrario, il giudice per indagini preliminari e la Corte di appello (cfr. pagg. 12 e 13 in particolare) hanno aderito ad un'interpretazione non in contrasto con il significato letterale delle parole, oltre che plausibile, con riferimento sia al dialogo intercettato in data 14 gennaio 2019 che alle dichiarazioni della persona offesa. Dalle chiare parole pronunciate nel corso della conversazione con la moglie, hanno desunto che l'odierno ricorrente, presente nel luogo e nel frangente in cui si era svolta la prima parte dell'episodio criminoso, non era volontariamente intervenuto per fermare l'azione criminosa materialmente commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il "deficiente", responsabile della sua carcerazione per avere scelto parlare con gli inquirenti) dai complici, ospitati all'interno della sua abitazione per tutto il tempo necessario a realizzare il programma delittuoso con l'interrogatorio, sempre più stringente, sulla sorte della partita di cocaina e la minaccia, man mano sempre più concreta, di sanzionare lo sgarbo provocando la morte dell'interrogato con l'uso della pistola. Tali affermazioni evocano un ruolo di Koka, consapevole ed attivo nella consumazione del reato quanto meno a cominciare dall'inizio dell'attività intimidatoria, perfettamente convergente con quello descritto dalla persona offesa, la quale -superando l'inziale ritrosia ad accusarlo, spiegabile con il rapporto di parentela - lo aveva indicato tra i partecipi all'azione lesiva ai suoi danni, con una condotta tutt'altro che passiva. [OSCURATO:PERSONA], Koka, infatti, si era mostrato personalmente interessato alla sua eliminazione fisica sia auspicando, dopo l'esplosione del primo colpo di arma da fuoco, la continuazione dell'aggressione sia, dopo averlo accompagnato all'interno dell'autovettura, indicando a [OSCURATO:PERSONA] di portarlo "in quel posto", nel quale non si era recato sol perché rassicurato dal complice circa il buon esito dell'azione programmata, anche in sua assenza. 2.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, non si confronta con la sentenza impugnata che ha puntualmente esaminato la richiesta difensiva pervenendo alla decisione oggi impugnata sottolineando, a fronte della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal grave precedente penale, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. 3. Per quanto esposto, i ricorsi manifestamente infondati in tutte le deduzioni, vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa nella proposizione di tale impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara