CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 30779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'Appello di Campobasso con sentenza del 3/11/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia il 4/4/2022, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 73 D.Lvo 159/2011 e ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8,D.Lvo 285/1992. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., in quanto alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata il reato, commesso il 4 agosto 2017, era prescritto e la Corte avrebbe dovuto pertanto dichiarare l'estinzione del reato. 2.2. Violazione di legge in ordine alla mancata rideterminazione della pena, imposta dall'assoluzione per uno dei due reati contestati. 3. In data 6 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., in quanto il reato di cui all'art. 187, comma 8, C.Lvo 285/1992 si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. La doglianza è infondata. Il termine di prescrizione del reato, infatti, commesso il 4 agosto 2017, considerate anche le sospensioni (rinvio dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 9/12/2019 al 24/2/2020), non era decorso alla data in cui la sentenza di appello è stata pronunciata. 2. Il secondo motivo è fondato. A seguito dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 73 D.Lvo 259/2011, infatti, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena in quanto, come anche di recente ribadito, "incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori imputazioni, erroneamente noti aveva apportato alcun aumento di pena" (cfr. Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283535 - 01). L'annullamento della sentenza, considerato che il termine di prescrizione del reato alla data odierna è interamente decorso, deve essere, ai sensi dell'art. 620 lett I) cod. proc. pen., disposto senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizi