CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 27498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILAo alle D-----_a7-ti; P1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di SALIA3 ADI deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che il profilo censurato, ovverosia la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ritenendo il ricorrente che dovesse trovare applicazione l'art. 129 cod. proc. pen. con la formula perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n