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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17752/2023

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 49) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio in relazione alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti invocate dalla difesa, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità o di errori in diritto.

Si tratta, fra l'altro, di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801).

La Corte ha motivatamente applicato la recidiva in contestazione e disatteso la richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., stante il valore economico tutt'altro che esiguo della borsa (e dei beni ivi contenuti) sottratta e la negativa personalità del prevenuto.

Per le stesse ragioni sono state negate le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen., mentre la pena è stata irrogata nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore resident D E Po.

ITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 49) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio in relazione alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti invocate dalla difesa, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità o di errori in diritto. Si tratta, fra l'altro, di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801). La Corte ha motivatamente applicato la recidiva in contestazione e disatteso la richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., stante il valore economico tutt'altro che esiguo della borsa (e dei beni ivi contenuti) sottratta e la negativa personalità del prevenuto. Per le stesse ragioni sono state negate le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen., mentre la pena è stata irrogata nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore resident D E Po. ITATA
Sentenza Cassazione n. 17752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris