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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 15753/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5682/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST.

Siracusa n. 8587 /04 /2022 depositata il 13/10/2022, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel già menzionato elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5682/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Siracusa n. 8587 /04 /2022 depositata il 13/10/2022, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel già menzionato elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresident
Decreto Cassazione n. 15753/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris