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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1975

Cassazione n. 03977/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/2001 avverso la sentenza del 06/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale ha condannato il primo, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73 co. 1 d.P.R 309/1990, per aver acquistato, ceduto e consegnato per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina; ha condannato il secondo, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Entrambi i ricorrenti deducono due motivi di ricorso.

Con il primo motivo entrambi lamentano vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato.

Con il secondo motivo entrambi lamentano violazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo di imputazione.

I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/2001 avverso la sentenza del 06/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale ha condannato il primo, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73 co. 1 d.P.R 309/1990, per aver acquistato, ceduto e consegnato per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina; ha condannato il secondo, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Entrambi i ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo motivo entrambi lamentano vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato. Con il secondo motivo entrambi lamentano violazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo di imputazione. I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore
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