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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21284/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione, poiché il giudice di merito, nel ravvisare la recidiva reiterata in regime di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, si sarebbe limitato a riprodurre argomenti di mero stile e a richiamare i precedenti penali, senza considerare se le modalità del fatto e la distanza temporale dei precedenti stessi, risalenti a circa 15 anni prima, rivelassero una spinta delinquenziale solo estemporanea, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di convalida.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.

I. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 4.La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva, sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Cass., Sez. 6, n. 34702 del 16-7-2008, Rv. 240706 ; Sez. 6, n. 18302 del 27-2-2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19- 3-2008, Rv. 242601).

E' dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di la del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U., n. 35738 del 27 maggio 2010), motivando congruamente al riguardo.2.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla molteplicità e specificità dei precedenti penali e all'insensibilità dell'imputato al monito derivante dalle precedenti condanne: ciò che induce a ritenere che il fatto delittuoso in disamina costituisca non episodio meramente oc:casionale, privo di connessione con il passato criminoso del Teudi, bensì estrinsecazione di una reiterata ed accresciuta propensione alla violazione della legge penale e quindi di un incremento di pericolosità dell'imputato.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

Va anche disposta la correzione del titolo di reato sul ruolo (art. 624 bis anziché art. 628 cod. pen.) PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.

Dispone la correzione del titolo di reato sul ruolo (alt. 624 bis anziché art. 628 cod. pen.).

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione, poiché il giudice di merito, nel ravvisare la recidiva reiterata in regime di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, si sarebbe limitato a riprodurre argomenti di mero stile e a richiamare i precedenti penali, senza considerare se le modalità del fatto e la distanza temporale dei precedenti stessi, risalenti a circa 15 anni prima, rivelassero una spinta delinquenziale solo estemporanea, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di convalida. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d. I. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 4.La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva, sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Cass., Sez. 6, n. 34702 del 16-7-2008, Rv. 240706 ; Sez. 6, n. 18302 del 27-2-2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19- 3-2008, Rv. 242601). E' dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di la del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27 maggio 2010), motivando congruamente al riguardo.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla molteplicità e specificità dei precedenti penali e all'insensibilità dell'imputato al monito derivante dalle precedenti condanne: ciò che induce a ritenere che il fatto delittuoso in disamina costituisca non episodio meramente oc:casionale, privo di connessione con il passato criminoso del Teudi, bensì estrinsecazione di una reiterata ed accresciuta propensione alla violazione della legge penale e quindi di un incremento di pericolosità dell'imputato. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. Va anche disposta la correzione del titolo di reato sul ruolo (art. 624 bis anziché art. 628 cod. pen.) PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Dispone la correzione del titolo di reato sul ruolo (alt. 624 bis anziché art. 628 cod. pen.). C
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