CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17864/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29554 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1813/01/20, depositata in data 21 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n.3040/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di rigetto dell'istanza di iscrizione ipotecaria avanzata dall'Ufficio ex art. 22 del d.lgs. n. 472/97, relativamente a due beni immobili e a dieci beni mobili del contribuente fino alla concorrenza dell'importo di euro 161.741,77, per Irpef, Irap e Iva, sanzioni, per l'anno 2009; ciò sulla base di un prodromico avviso di accertamento di maggior reddito da contabilizzazione di costi indeducibili; - la CTP di Agrigento rigettava l'istanza della misura cautelare per difetto sia del fumus boni iuris, stante il rilevato mancato perfezionamento della notifica dell'atto impositivo presupposto, che del periculum in mora; -la CTR ha confermato il diniego dell'istanza di iscrizione ipotecaria ritenendo che, nella specie, benché sussistente il fumus bori iurís stante la correttezza del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. del prodromico avviso di accertamento (in quanto, sebbene nella relata non fosse stato attestato l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, dal prodotto avviso di deposito alla casa comunale compilato dal messo comunale in data 10.12.2013 risultava il compimento dei suddetti adempimenti e, peraltro, dallia busta prodotta si evinceva che la raccomandata informativa AR era ritornata per compiuta giacenza al mittente) difettava il requisito del periculum in mora; quanto alle spese del grado di appello, la CTR riteneva opportuno compensarle tra le parti, "considerata la fondatezza del motivo di censura relativo alla correttezza della notifica nonché la particolarità della fattispecie e l'entità del credito arar -fiale"; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 148 e 140 c.p.c. con riferimento anche all'art. 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto rituale notifica ex art. 140 c.p.c. del prodromico avviso di accertamento in quanto, sebbene mancasse nella relata l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, nel prodotto avviso di deposito si evincevano anche i suddetti adempimenti, ancorché, ad avviso del ricorrente, l'omessa menzione degli stessi nella relata di notifica contenente soltanto l'indicazione della spedizione in data 10 dicembre 2013 della raccomandata informativa (che peraltro, come si evinceva dalla busta avveniva in data 11 dicembre 2013) non potesse essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiaie procedente confermativa dell'avvenuta esecuzione di tali adempimenti; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1.5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR compensato erroneamente le spese del grado di appello "considerata la fondatezza del motivo di censura relativo alla correttezza della notifica nonché la particolarità della fattispecie e l'entità del credito erariale" ancorché ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, le spese di giudizio potessero essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso ( oltre che di soccombenza reciproca) di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, il che, nella specie, non era da rinvenirsi né nella affermata regolarità della notifica dell'atto presupposto (quanto al fumus boni iuris) - trat:tandosi di una statuizione errata per le ragioni dedotte con il primo motivo di ricorso - né tantomeno con riguardo alla asserita entità del credito erariale e particolarità della fattispecie; - il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, essendo stato confermato dal giudice di appello - rigettando il gravame dell'ufficio- il diniego dell'istanza di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria stante la ritenuta mancanza del periculum in mora nonostante la sussistenza del fumus boní iuris, quanto alla asserita regolarità della notifica dell'atto di avviso prodromico; -il secondo motivo è fondato; - nella specie, trova applicazione l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratíone temporis, secondo cui "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile". L'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporís (dopo la modifica disposta dalla legge n. 69/2009, dovendosi avere riguardo per la individuazione della disciplina applicabile ratione temporís all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) prevedeva, infatti, il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese nei casi di «soccombenza reciproca» o di concorso di « altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; - in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021); - nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 2206 del 25/01/2019); in particolare, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017); - nella sentenza impugnata, la pronuncia di compensazione delle spese del grado di appello risulta giustificata dalla CTR, in primo luogo, "considerata la fondatezza del motivo di censura relativo alla correttezza della notifica", il che si concreta, per i motivi di seguito esposti, in una ragione erronea; -nella specie, la richiesta di iscrizione ipotecaria nasceva da un pregresso avviso di accertamento di maggior reddito che la CTR ha ritenuto correttamente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con conseguente integrazione del requisito del fumus boni iuris, pur negando, ai fini della misura cautelare richiesta, la sussistenza del periculum in mora; - al riguardo, va ricordato che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; -orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso-cfr.Cass.n.4844/1993; tale principio va tuttavia completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale -v.Cass. n. 11118/2000-. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull'art. 140 c.p.c. anteriormente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ"; v. da ultimo Cass. sez. 6°-5°, n. 1699 del 2019); -a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5°, n. 27666 del 2019); -questa Corte ha proprio di recente affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); -ne consegue che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019); - nella specie, premessa la riproduzione in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, della relata di notificazione nonché della "busta" relativa alla c.d. raccomandata informativa, la CTR, non attendendosi ai suddetti principi, ha affermato erroneamente la correttezza del procedimento notificatorio del presupposto avviso di accertamento avendo, da un lato, ritenuto che la mancata attestazione nella relata di notifica da parte del messo comunale dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario,, potesse essere "sanata" da una successiva attestazione dell'avvenuta esecuzione di tali adempimenti contenuta "nell'avviso di deposito alla casa comunale", e, dall'altro, che fosse sufficiente la "busta" relativa alla c.d. raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza a garantire il perfezionamento della notifica in luogo della produzione in giudizio da parte dell'Uffigio- che non si evince dalla sentenza impugnata- dell'originale o della copia dell'avviso di compiuta giacenza della detta raccomandata; pertanto l'erroneità di tale affermazione della CTR in ordine alla correttezza della notifica del presupposto atto impositivo si risolve nella erroneità della ragione posta, in primo luogo, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese ("considerata la fondatezza del motivo di cesura relativo alla correttezza della notifica"); - ugualmente, dovendo le "gravi ed eccezionali ragioni" legittimanti la compensazione delle spese riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non sono tali da potere giustificare una simile statuizione né "la particolarità della fattispecie" né tantomeno "l'entità del credito erariale", quali formule generiche e di mero stile; -in conclusione, va accolto il secondo motivo di ric:orso, dichiarato inammissibile il primo per difetto di interesse con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza im