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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 29525/2026

Testo disponibile della fonte

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pello di Catania;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 2026 la Corte di appello diCatania, quale giudice dell'esecuzione, accogliendo parzialmente l’istanza con cuiVincenzo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicaticon nove sentenze, aventi natura eterogenea e commessi tra il 1998 e il 2018,ha ritenuto sussistente tale vincolo tra i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e497-bis cod. pen., commessi o accertati dal 2010 al 2018, mentre lo ha esclusoin relazione ai reati di violazione della misura di prevenzione, ritenutiestemporanei ed estranei agli interessi e alle finalità dell'associazione criminosadi appartenenza, e in relazione ai reati di rapina ed estorsione commessi interritori diversi da quelli di operatività della stessa ed in epoche moltoantecedenti all'inizio della partecipazione in questa.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deisuoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando un unicomotivo con il quale lamenta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione,per travisamento degli atti, in relazione all'omesso riconoscimento dellacontinuazione con il reato di tentata estorsione commesso il 14/06/2001.Il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i reati associativi per i quali ha riconosciuto detto vincolo e il reatogiudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, divenutairrevocabile in data 31 gennaio 2003, relativa ad una tentata estorsionecontinuata accertata in Catania il 14/06/2001, affermando trattarsi di un delittocommesso in territorio catanese ma in epoca remota, probabilmente antecedenteall'adesione al clan mafioso, ed agendo con finalità lucrative del tutto personali.Il giudice ha omesso di considerare che tre collaboratori di giustizia hannocollocato la partecipazione del ricorrente al clan in questione sin dal 2000/2001,ed ha pertanto fondato la sua decisione su un elemento probatorio diverso daquello reale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra il delitto di tentata estorsione commesso in data 14/06/2001 edue delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., relativi alla sua partecipazione al clanSantapaola-Ercolano gruppo Picanello fino all'aprile 2010 e dal dicembre 2016 al20/03/2018, sostenendo che dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustiziaemergerebbe che tale partecipazione risale al 2000/2001, e che tale delitto èstato commesso quale reato-fine dell'associazione.Questa Corte ha stabilito da tempo il principio secondo cui «È ipotizzabile lacontinuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine,a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; vedi anche Sez. 1, n.39858 del 28/04/2023, Rv. 285369).

Per ritenere che un reato-fine sia statocommesso in base al medesimo disegno criminoso che ha determinato l'ingressoin un'associazione criminosa, pertanto, non è sufficiente che esso sia statocommesso successivamente all'adesione ad essa, e neppure che essocorrisponda ai suoi interessi e scopi, ma è necessaria la verifica dell'insorgere delprogetto criminoso, nell'autore, sin dal momento iniziale della suapartecipazione.L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio in quanto, sia purecon motivazione sintetica, ha sottolineato che la partecipazione adun'associazione criminosa non esclude che il partecipe commetta delitti per unafinalità personale, estranea agli interessi del clan di appartenenza, ed ha ribaditoche «non ogni violazione commessa durante il periodo di appartenenza puòessere automaticamente attratta nell'alveo dei reati fine».

Ha perciò ritenutonon provata la continuazione tra il predetto delitto di tentata estorsione e i reatiassociativi, evidenziando che la distanza temporale tra questo e la partecipazioneal clan, tale da farlo presumere commesso prima di tale adesione, e l'apparenteestraneità della finalità lucrativa agli interessi del clan, impedivano ilriconoscimento del vincolo della continuazione.Tale motivazione è logica, non contraddittoria, e fondata sugli elementi difatto allegati: la sentenza di condanna per il delitto di tentata estorsione,allegata al ricorso, non contesta la sussistenza dell'aggravante dell'avere agito alfine di agevolare un clan mafioso, e pur descrivendo il ricorrente come unsoggetto inserito in ambienti criminali e in contatto con un membro del clanSantapaola, nonché valutando improbabile che un'attività estorsiva potesseessere improvvisata e gestita da persone estranee a tali ambienti, non haaccertato il suo collegamento con l'attività di detta o di altra associazionemafiosa, né ha individuato una finalizzazione del reato agli interessi di una cosca.Da tale pronuncia, pertanto, non emerge alcun dato fattuale che possa farritenere il delitto in questione commesso dal ricorrente quale reato-fine,all'interno di una sua partecipazione ad un clan mafioso.3.

Il ricorso lamenta un travisamento degli atti del procedimento, da partedel giudice dell'esecuzione, con riferimento all'accertamento dell'epoca diadesione del ricorrente al clan mafioso, ma non si confronta adeguatamente conla motivazione dell'ordinanza sopra indicata, secondo cui, per ritenere lacontinuazione tra un reato-fine e il delitto associativo, non è sufficiente il merofatto che esso sia stato commesso durante il periodo di appartenenzaall'associazione criminosa.Il lamentato travisamento, in realtà, non appare ravvisabile, in quanto dagliche la sua adesione al predetto clan risalga agli anni 2000/2001.

Non sono stateallegate al ricorso, infatti, le sentenze di condanna emesse per il reatoassociativo, dalle quali dovrebbe emergere l'epoca di tale adesione comeaccertata dal giudice della cognizione, e neppure sono state allegate le citatedichiarazioni di tre collaboratori di giustizia.

La mancanza di tali sentenze,unitamente alla mancanza di una specifica doglianza circa la corretta lettura delloro contenuto, impedisce di valutare se il giudice dell'esecuzione abbia omessodi valutarle compiutamente, ovvero abbia omesso di rilevare, da esse, l'avvenutoaccertamento, da parte del giudice della cognizione, di una datazionedell'adesione al clan risalente agli anni 2000/2001.

Non è possibile, pertanto,valutare se il giudice dell'esecuzione non si sia conformato al principio secondocui egli «ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti ilcontenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anchenon chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1,n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559), ovvero se abbia effettivamente travisatole conclusioni raggiunte dai giudici della cognizione.Deve, peraltro, ribadirsi che il mero accertamento della partecipazione delricorrente al clan Santapaola-Ercolano, nel momento di consumazione del delittodi tentata estorsione, non sarebbe sufficiente per ritenere provata lacontinuazione tra questo e il reato associativo.

Sul punto, il ricorrente nonrisulta avere offerto alcun elemento indicativo della programmazione di talereato sin dal momento della sua adesione alla cosca mafiosa, né elementi di talenatura appaiono emergere dagli atti allegati al giudice dell'esecuzione.

Anchenel presente ricorso, egli si è limitato a ribadire che la sua appartenenza al clansarebbe provata sin dal 2000/2001, senza neppure affermare di avereprogrammato sin da tale momento la consumazione del delitto in questione, esenza fornire elementi che consentano un simile accertamento.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Catania;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 2026 la Corte di appello diCatania, quale giudice dell'esecuzione, accogliendo parzialmente l’istanza con cuiVincenzo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicaticon nove sentenze, aventi natura eterogenea e commessi tra il 1998 e il 2018,ha ritenuto sussistente tale vincolo tra i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e497-bis cod. pen., commessi o accertati dal 2010 al 2018, mentre lo ha esclusoin relazione ai reati di violazione della misura di prevenzione, ritenutiestemporanei ed estranei agli interessi e alle finalità dell'associazione criminosadi appartenenza, e in relazione ai reati di rapina ed estorsione commessi interritori diversi da quelli di operatività della stessa ed in epoche moltoantecedenti all'inizio della partecipazione in questa.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deisuoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando un unicomotivo con il quale lamenta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione,per travisamento degli atti, in relazione all'omesso riconoscimento dellacontinuazione con il reato di tentata estorsione commesso il 14/06/2001.Il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i reati associativi per i quali ha riconosciuto detto vincolo e il reatogiudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, divenutairrevocabile in data 31 gennaio 2003, relativa ad una tentata estorsionecontinuata accertata in Catania il 14/06/2001, affermando trattarsi di un delittocommesso in territorio catanese ma in epoca remota, probabilmente antecedenteall'adesione al clan mafioso, ed agendo con finalità lucrative del tutto personali.Il giudice ha omesso di considerare che tre collaboratori di giustizia hannocollocato la partecipazione del ricorrente al clan in questione sin dal 2000/2001,ed ha pertanto fondato la sua decisione su un elemento probatorio diverso daquello reale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra il delitto di tentata estorsione commesso in data 14/06/2001 edue delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., relativi alla sua partecipazione al clanSantapaola-Ercolano gruppo Picanello fino all'aprile 2010 e dal dicembre 2016 al20/03/2018, sostenendo che dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustiziaemergerebbe che tale partecipazione risale al 2000/2001, e che tale delitto èstato commesso quale reato-fine dell'associazione.Questa Corte ha stabilito da tempo il principio secondo cui «È ipotizzabile lacontinuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine,a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; vedi anche Sez. 1, n.39858 del 28/04/2023, Rv. 285369). Per ritenere che un reato-fine sia statocommesso in base al medesimo disegno criminoso che ha determinato l'ingressoin un'associazione criminosa, pertanto, non è sufficiente che esso sia statocommesso successivamente all'adesione ad essa, e neppure che essocorrisponda ai suoi interessi e scopi, ma è necessaria la verifica dell'insorgere delprogetto criminoso, nell'autore, sin dal momento iniziale della suapartecipazione.L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio in quanto, sia purecon motivazione sintetica, ha sottolineato che la partecipazione adun'associazione criminosa non esclude che il partecipe commetta delitti per unafinalità personale, estranea agli interessi del clan di appartenenza, ed ha ribaditoche «non ogni violazione commessa durante il periodo di appartenenza puòessere automaticamente attratta nell'alveo dei reati fine». Ha perciò ritenutonon provata la continuazione tra il predetto delitto di tentata estorsione e i reatiassociativi, evidenziando che la distanza temporale tra questo e la partecipazioneal clan, tale da farlo presumere commesso prima di tale adesione, e l'apparenteestraneità della finalità lucrativa agli interessi del clan, impedivano ilriconoscimento del vincolo della continuazione.Tale motivazione è logica, non contraddittoria, e fondata sugli elementi difatto allegati: la sentenza di condanna per il delitto di tentata estorsione,allegata al ricorso, non contesta la sussistenza dell'aggravante dell'avere agito alfine di agevolare un clan mafioso, e pur descrivendo il ricorrente come unsoggetto inserito in ambienti criminali e in contatto con un membro del clanSantapaola, nonché valutando improbabile che un'attività estorsiva potesseessere improvvisata e gestita da persone estranee a tali ambienti, non haaccertato il suo collegamento con l'attività di detta o di altra associazionemafiosa, né ha individuato una finalizzazione del reato agli interessi di una cosca.Da tale pronuncia, pertanto, non emerge alcun dato fattuale che possa farritenere il delitto in questione commesso dal ricorrente quale reato-fine,all'interno di una sua partecipazione ad un clan mafioso.3. Il ricorso lamenta un travisamento degli atti del procedimento, da partedel giudice dell'esecuzione, con riferimento all'accertamento dell'epoca diadesione del ricorrente al clan mafioso, ma non si confronta adeguatamente conla motivazione dell'ordinanza sopra indicata, secondo cui, per ritenere lacontinuazione tra un reato-fine e il delitto associativo, non è sufficiente il merofatto che esso sia stato commesso durante il periodo di appartenenzaall'associazione criminosa.Il lamentato travisamento, in realtà, non appare ravvisabile, in quanto dagliche la sua adesione al predetto clan risalga agli anni 2000/2001. Non sono stateallegate al ricorso, infatti, le sentenze di condanna emesse per il reatoassociativo, dalle quali dovrebbe emergere l'epoca di tale adesione comeaccertata dal giudice della cognizione, e neppure sono state allegate le citatedichiarazioni di tre collaboratori di giustizia. La mancanza di tali sentenze,unitamente alla mancanza di una specifica doglianza circa la corretta lettura delloro contenuto, impedisce di valutare se il giudice dell'esecuzione abbia omessodi valutarle compiutamente, ovvero abbia omesso di rilevare, da esse, l'avvenutoaccertamento, da parte del giudice della cognizione, di una datazionedell'adesione al clan risalente agli anni 2000/2001. Non è possibile, pertanto,valutare se il giudice dell'esecuzione non si sia conformato al principio secondocui egli «ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti ilcontenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anchenon chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1,n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559), ovvero se abbia effettivamente travisatole conclusioni raggiunte dai giudici della cognizione.Deve, peraltro, ribadirsi che il mero accertamento della partecipazione delricorrente al clan Santapaola-Ercolano, nel momento di consumazione del delittodi tentata estorsione, non sarebbe sufficiente per ritenere provata lacontinuazione tra questo e il reato associativo. Sul punto, il ricorrente nonrisulta avere offerto alcun elemento indicativo della programmazione di talereato sin dal momento della sua adesione alla cosca mafiosa, né elementi di talenatura appaiono emergere dagli atti allegati al giudice dell'esecuzione. Anchenel presente ricorso, egli si è limitato a ribadire che la sua appartenenza al clansarebbe provata sin dal 2000/2001, senza neppure affermare di avereprogrammato sin da tale momento la consumazione del delitto in questione, esenza fornire elementi che consentano un simile accertamento.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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