CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 1978
Cassazione n. 18779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nell' ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 07/07/2022; , visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 5 aprile 2022 con il quale, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art .41-bis Ord. pen.), aveva ordinato - ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. - l'ottemperanza del precedente provvedimento, con il quale era stato disposto che l'Amministrazione penitenziaria assicurasse al detenuto un colloquio con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (anche lui detenuto ai sensi dell' art.41-bis e ristretto presso il carcere di Cuneo), indipendentemente dall'acquisizione del parere della D.D.A. ai sensi dell'art.16, comma 2, della circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 . 2. Il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e la Casa circondariale di Sassari i per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, propongono ricorsi per cassazione avverso la citata ordinanza chiedendone l'annullamento. 2.1. In particolare, denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1, 69, comma 6, lett. b) e 35-bis Ord. pen. ed osservano che il Tribunale di sorveglianza non poteva riconoscere al detenuto una facoltà generalizzata di svolgere colloqui con i familiari anche loro detenuti. 2.2. Inoltre, lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen.; al riguardo deducono che questa Corte di legittimità, con la sentenza n.29007/2021, ha chiarito che la possibilità dei colloqui audiovisivi tra congiunti detenuti deve intendersi limitata a casi eccezionali. 2.3. I ricorrenti poi deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. e la violazione della circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 ed evidenziano che, in casi simili, non si può prescindere dal parere qualificato espresso dalla D.D.A., che nel caso in esame è stato pretermesso. 2.4. Infine, denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.41-bis, comma 2-quater, Ord. pen., la falsa applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di cassazione n.7654 del 2015, nonché il vizio di motivazione apparente, osservando che l'obbligatoria registrazione delle conversazione non vale a neutralizzare in assoluto i pericoli per la sicurezza intra ed extra muraria, non potendosi escludere che i detenuti utilizzino tra loro locuzioni criptiche o convenzionali proprio al fine di eludere i controlli normativamente previsti.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, questo Collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è legittimo negare il colloquio tra congiunti ristretti allo speciale regime ex 41-bis Ord. pen. (che comunque è subordinato alla ricorrenza di casi eccezionali) se il parere della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.), che la circolare ministeriale sul 41-bis prevede a tal fine come obbligatorio ma non vincolante (art. 16.2, circolare del 2 ottobre 2017), faccia emergere specifici e concreti fattori di pericolo per la sicurezza. 2.1.AI riguardo è stato anche autorevolmente affermato che, quanto al parere negativo della D.D.A., il Magistrato di sorveglianza è tenuto a valutare la concretezza delle ragioni poste a sostegno di detto parere, non potendo invece sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione sulla pericolosità del colloquio. 2.2.Inoltre, è stato correttamente sostenuto che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato, come nel caso in esame. Il riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. non può però risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato. Si tratta quindi di trovare un punto di equilibrio tra tali contrapposte esigenze; in questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41- bis e non,saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione". Proprio il fatto che è riconosciuta l'ammissibilità del colloquio anche con il familiare detenuto in regime differenziato impone quindi di verificare, di volta in volta, che non ricorrano elementi impeditivi all'esercizio del diritto al colloquio. III Non vi sono allora ragioni perché l'ammissione al colloquio, anche sostitutivo, con un familiare detenuto in regime differenziato possa essere disposta senza la doverosa considerazione dei contenuti del parere non vincolante della D.D.A. , secondo quanto previsto dalla circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, Sentenza n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496 - 01).2.3. In sostanza, pur vertendosi in un ambito di interessi di rango primario, non potrebbe certo affermarsi che i colloqui non possano essere soggettati a particolari limitazioni, fino eventualmente a impedirne, in casi particolari, lo svolgimento. Per restare al caso di specie, ove si dimostrasse l'esistenza di specifiche esigenze di cautela, legate al pericolo di commissione di reati o di mantenimento di relazioni con l'organizzazione criminale di provenienza, sarebbe certamente legittimo (siccome ragionevole, congruo e proporzionale) che il colloquio tra il detenuto e il suo stretto congiunto (anche lui ristretto in carcere) venisse finanche impedito (Sez. 1. Sentenza n.25377 del 24/03/2021, non massimata). La prescrizione in questione è specificamente intesa a permettere alla Direzione di istituto, che opera sotto l'eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l'esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetti collocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati. Non vi è dubbio che la Direzione distrettuale antimafia del luogo dei commessi reati rappresenti, in relazione alla tipologia di questi ultimi, un consulente privilegiato, in grado di rappresentare, sulla base di precise e significative circostanze di fatto, l'esistenza di possibili fattori ostativi allo svolgimento del colloquio. Non a caso, la Circolare stabilisce che la richiesta di parere alla Direzione distrettuale antimafia «è volta ad integrare l'attività istruttoria sottesa al rilascio o meno dell'autorizzazione», essendo l'organo consultivo in possesso di un «patrimonio informativo» prezioso al fine di «orientare la scelta amministrativa». [OSCURATO:PERSONA] di istituto dovrà dunque tenere in attenta considerazione tale apporto conoscitivo, che, quantunque non vincolante, costituisce una qualificata e affidabile fonte di orientamento e decisione. Nell'esercizio del suo controllo di legalità sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria, la magistratura di sorveglianza non può a sua volta prescindere da tale quadro normativo di riferimento, né, a fronte della segnalata emersione di specifici indici di rischio, legati allo svolgimento dei colloqui, può pretermetterli, semplicemente sostituendo il proprio diverso apprezzamento a quello dei titolati organi dello Stato, specificamente deputati alla loro rilevazione e interpretazione. La magistratura di sorveglianza ha il compito, piuttosto, di verificare se gli elementi ostativi, eventualmente emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia, abbiano fattuale consistenza e siano idonei, una volta recepiti, a giustificare una seria prognosi di pericolosità del richiesto colloquio, tale che il diniego finale di effettuazione, opposto dall'Amministrazione, non risulti arbitrario e si muova, viceversa, nella giusta cornice di corretto contemperamento di contrastanti diritti e interessi, implicante la necessaria prevalenza delle poziori esigenze di ordine e sicurezza pubblica (Sezione 1, Sentenza n.48956 del 28/10/2022, non massimata). 2.4. L'ordinanza impugnata, pertanto, è incorsa nel lamentato vizio avendo totalmente omesso di valutare il parere (seppure non vincolante) della D.D.A., il cui esame — per le ragioni sopra illustrate - è invece da intendersi necessario per l'accertamento della sussistenza di eventuali elementi ostativi alla autorizzazione del colloquio fra congiunti entrambi detenuti in regime ex art .41-bis Ord. pen. 3. I ricorsi devono quindi essere accolti con il conseguente annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Sassari alla luce dei rilievi sopra illustrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu