CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di egittimità, in quanto, la prima doglianza, prospettata nell'interesse comune, replica profili di censura, relativi alla :onfigui-azione dei fatti a giudizio, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'ipotesi di cui all'art. ::ormi-na 5, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con iiaiutazione logica che non merita censure dal giudice di merito (si veda il punto 10 della motivazione laddove si da atto del complessivo coinvolgimento delle azioni illecite riscontrate in un circu to criminale logicamente foriero di capacità di approvvigionamento e smercio da parte c• 'e imputati incompatibili con i costituti oggettivi dell'ipotesi di lieve entità rivendicata dalla difese); parimenti, la seconda doglianza, diretta a contrastare la mancata applicazione dell' art. 114 cn in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] appare manifestamente infondata, attesa ,i;_uaii;:à e ;a logicità delle considerazioni spese dalla sentenza gravata nel rimarcare 'assenza di validi elementi per distinguere il contributo garantito dai due imputati rispetto all'azione concorsuale posta in essere, loro imputata; non merita censure utilmente prospettabili in questa sede anche la motivazione spesa nel -mare estremi della recidiva ascritta a; [OSCURATO:PERSONA], atteso che la motivazione punto, per quanto sintetica, da adeguato conto della maggiore riprovevolezza da assegnare 3: f2itti a giudizio alla luce del precedente ascrivibile al ricorrente, malgrado la data di i-ealizzazione della relativa condotta; r'leval.o che all'inammissibilità dei ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. ot-oc. pen. P Q.M. :Dichiara inammissibilé t ricorsi e condanna II ricorrenti al pagamento delle spese iii-ocesi,uaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . Così deciso il 4 n