CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 1974
Cassazione n. 46327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1974 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo del 30 giugno 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di rapina aggravata e ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta che il giudice non aveva fornito idonea motivazione in ordine alla impossibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. 1.2 Il difensore rileva che per il reato di ricettazione risultava maturata la prescrizione già da epoca precedente la richiesta di rinvio a giudizio [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Quanto poi alla prescrizione, eccepita in maniera totalmente generica, si deve rilevare come il relativo termine non è trascorso sia con riferimento alla normativa attuale che a quella previgente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/11/2022 - I DEPOSITATO N CANCELLEM Il Consigliere estensore Il P - • -nte