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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27445/2023

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o iscritt o a l numer o 24 74 del ruolo generale dell’anno 2023,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo pec del quale, . elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione deldecreto del tribunale di Potenza del 15 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - - Compenso curatore.RG n. 2474/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - il ricorrente è stato curatore del fallimento di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dal 7 luglio 2000 al 9 novembre 2017, data in cui è stato revocato dall’incarico e sostituito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è poi valso comecoadiutore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il rendicont o di gestione del curatore poi revocato è stato approvato in data 8 marzo 2018, mentre quello del secondo curatore è stato approvato il 14 novembre 2022; - su istanza del curatore Stradolini il t ribunale di Potenza ha liquidato il compenso complessivo, ripartendolo tra i due curatori e, in particolare, attribuendo al primo la sola quota calcolata sul passivo accertato, e al secondo quella calcolata sull’attivo realizzato; - contro questo decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.- Coi i due motivi di ricorso , che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 l.fall. e dell’art. 101 c.p.c., perché egli non è stato posto in condizioni di partecipare al procedimento volto alla liquidazione del compenso (primo motivo), nonché dell’art. 39 l.fall., degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/92 e dell’art. 111 Cost., perché il tribunale non ha precisato l’ammontare dell’attivo da lui realizzato, benché l’attivo sia derivato dalle insinuazioni nei passivi di due fallimenti cui egli aveva provveduto (secondo motivo); la censura è complessivamente fondata, in base ai principi anche di recente ribaditi da questa Corte (si veda, fra varie, Cass.n. 30069/22), secondo cui, in tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella funzione, è indispensabile che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sia assicurata la partecipazione al procedimento camerale a tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico, palesandosi, altresì, imprescindibile che nella RG n. 2474/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore determinazione degli importi rispettivamente loro riconosciuti sia svolta un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, avuto riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno, dovendosi pervenire ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato; col decreto impugnato il tribunale, senza aver consentito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’interloquire, si limita invece tautologicamente ad apprezzare la “preziosissima attività” del secondo curatore, senza esplicare quale peso abbia avuto la proposizione delle domande d’insinuazione compiuta dal primo curatore; il decreto è cassato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Potenza in diversa composizione.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al T ribunale di Potenza in diversa composizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o iscritt o a l numer o 24 74 del ruolo generale dell’anno 2023,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo pec del quale, . elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione deldecreto del tribunale di Potenza del 15 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - - Compenso curatore.RG n. 2474/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - il ricorrente è stato curatore del fallimento di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dal 7 luglio 2000 al 9 novembre 2017, data in cui è stato revocato dall’incarico e sostituito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è poi valso comecoadiutore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il rendicont o di gestione del curatore poi revocato è stato approvato in data 8 marzo 2018, mentre quello del secondo curatore è stato approvato il 14 novembre 2022; - su istanza del curatore Stradolini il t ribunale di Potenza ha liquidato il compenso complessivo, ripartendolo tra i due curatori e, in particolare, attribuendo al primo la sola quota calcolata sul passivo accertato, e al secondo quella calcolata sull’attivo realizzato; - contro questo decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- Coi i due motivi di ricorso , che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 l.fall. e dell’art. 101 c.p.c., perché egli non è stato posto in condizioni di partecipare al procedimento volto alla liquidazione del compenso (primo motivo), nonché dell’art. 39 l.fall., degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/92 e dell’art. 111 Cost., perché il tribunale non ha precisato l’ammontare dell’attivo da lui realizzato, benché l’attivo sia derivato dalle insinuazioni nei passivi di due fallimenti cui egli aveva provveduto (secondo motivo); la censura è complessivamente fondata, in base ai principi anche di recente ribaditi da questa Corte (si veda, fra varie, Cass.n. 30069/22), secondo cui, in tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella funzione, è indispensabile che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sia assicurata la partecipazione al procedimento camerale a tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico, palesandosi, altresì, imprescindibile che nella RG n. 2474/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore determinazione degli importi rispettivamente loro riconosciuti sia svolta un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, avuto riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno, dovendosi pervenire ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato; col decreto impugnato il tribunale, senza aver consentito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’interloquire, si limita invece tautologicamente ad apprezzare la “preziosissima attività” del secondo curatore, senza esplicare quale peso abbia avuto la proposizione delle domande d’insinuazione compiuta dal primo curatore; il decreto è cassato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Potenza in diversa composizione. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al T ribunale di Potenza in diversa composizione. Così deciso
Decreto Cassazione n. 27445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris