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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23342/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582-585-61 n. 2 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile.

Invero, in relazione alla dosimetria della pena irrogata, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la congruità della misura irrogata in primo grado ai sensi dell'art. 133 cod. pen. dovendo "essere attribuito il dovuto rilievo al comportamento violento e incivile dell'imputato, dimostratosi del tutto incapace di controllare la propria aggressività anche nei riguardi di un agente appartenente ad un corpo di P.G."; peraltro per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ritenuto più grave nell'ambito della continuazione, la pena base è stata fissata in anni uno di reclusione, misura che si colloca nella fascia bassa dell'editto sanzionatorio della fattispecie (che va da sei mesi a cinque anni); risulta dunque rispettato il principio secondo cui una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, è necessaria solo quando venga irrogata una pena base pari o superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

L'esclusione delle attenuanti generiche, così come la conferma dell'aumento a titolo di continuazione (con l'eliminazione dell'incremento erroneamente operato in primo grado per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2. cod. pen. non contestato per il delitto ex art. 337 cod. pen.), sono state congruamente motivate richiamando la gravità del contegno tenuto dall'imputato e le conseguenze che ne sono scaturite.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il C nsigliere relator

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582-585-61 n. 2 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile. Invero, in relazione alla dosimetria della pena irrogata, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la congruità della misura irrogata in primo grado ai sensi dell'art. 133 cod. pen. dovendo "essere attribuito il dovuto rilievo al comportamento violento e incivile dell'imputato, dimostratosi del tutto incapace di controllare la propria aggressività anche nei riguardi di un agente appartenente ad un corpo di P.G."; peraltro per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ritenuto più grave nell'ambito della continuazione, la pena base è stata fissata in anni uno di reclusione, misura che si colloca nella fascia bassa dell'editto sanzionatorio della fattispecie (che va da sei mesi a cinque anni); risulta dunque rispettato il principio secondo cui una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, è necessaria solo quando venga irrogata una pena base pari o superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). L'esclusione delle attenuanti generiche, così come la conferma dell'aumento a titolo di continuazione (con l'eliminazione dell'incremento erroneamente operato in primo grado per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2. cod. pen. non contestato per il delitto ex art. 337 cod. pen.), sono state congruamente motivate richiamando la gravità del contegno tenuto dall'imputato e le conseguenze che ne sono scaturite. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il C nsigliere relator
Sentenza Cassazione n. 23342/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris