CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sk.fl ricorso 14083/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_I [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] della Giuliana 32 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - cDritro COMUNE di ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, rapp-esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente dorniciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 48 Pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1302/2021 della CORTE D'APPELLO di ANC3NA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C:1120:23 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rii levato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Ancona chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i danni conseguenti ad una caduta dovuta ad un avvallamento presente nella pavimentazione del marciapiedi di piazza Stamira in Ancona; H Giudice adito, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art.2051 c.c., rigettò la domanda in quanto dalla ricostruzione della dinEr- ica del sinistro si desumeva l'assenza di nesso causale tra la cosa in custodia (marciapiedi) e la caduta, caduta imputabile ad esclusiva responsabilità della danneggiata per non aver prestato, in presenza di pavirnentazione del marciapiedi evidentemente sconnessa, particolare attenzione al proprio incedere, evitando di percorrere la parte del marciapiedi in cui le sconnessioni erano maggiori; a Corte d'Appello di Ancona, acuita dalla Ceni:, ha rigettato il gravame, condividendo l'opinione del primo giudice secondo cui l'esinente del caso fortuito doveva ritenersi integrata dal[Elutoresponsabilità della danneggiata la quale, in presenza di condizioni adeguate di visibilità e di una buca di dimensioni importanti, di cu avrebbe dovuto avvedersi, e in assenza di elementi che potessero coni9gurare un'insidia ai sensi dell'art. 2043 c.c., era da ritenere la causa esclusiva dell'evento; la sentenza ha richiamato i principi consDlidatisi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fortuito è imeso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo alla sua sfera di custodia che abbia, da solo, determinato l'evento dannoso idoneo ad interrompere il nesso causale; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la resistito il Comune di Ancona con controricorso; ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo i presupposti dell'art. 380 bis, 1 c.p.c; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 2051 c.c. con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per errata valutazione dell esimente del caso fortuito nonché per errata interpretazione della giurisprudenza citata negli atti difensivii del procedimento di secondo grad- ricorrente contesta che l'impugnata sentenza abbia applicato l'art. 2051 c.c. ritenendo che il comportamento della danneggiata integrasse gli estremi del fortuito senza accertare se la condotta della Ceni avesse caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter effettivamente scriminare la responsabilità del c:ustode; a sostegno della censura la ricorrente cita la sentenza di questa Corte n. 26524 del 2020 secondo la quale il caso fortuito sarebbe integrato soltanto da un comportamento assolutamente imprevedibile del danneggiato, tale da implicare, in termini di colpa, la valutazione di una responsabilità del custode che si atteggi in ragione di quanto il custode stesso avrebbe dovuto in concreto prevedere nell'ambito della reqo arità causale, potendosi configurare il caso fortuito solo in presenza di un evento che praevideri non potest;il motivo è infondato; n'esita Corte, con sentenze della Terza sezione n. 2477 del 2018, n. 27724 del 2018, n. 2588 del 2018, espressamente richiamate dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 20943 del 2022 (p. 18), ha affermato che il fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere corre evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; l'impugnata sentenza si è attenuta a questi principi, rilevando come il venir meno del danneggiato all'obbligo di autoresponsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione i/J2i del sinistro, tale da c • • " o cus • ei con il secondo motivo di ricorso - omesso esame della domanda subordinata riguardante la riduzione d'ufficio del 30% del danno ex art.1227 c.c. per concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell 'Eirt. 360 nn.3 e 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la orte di merito abbia omesso di valutare la richiesta di riduzione d'ufficio del 30% della quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.; il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che l'accertamento del fatto colposo del danneggiato nella :),rioduzione del danno così come la determinazione del grado di efficienza *causale di ciascuna colpa rientrano nel potere del giudice del met-i:ci e sono accertamenti incensurabili in sede di legittimità quando siano sorretti da una logica motivazione. La Corte di merito si è attenuta a questi principi ed ha esaminato il motivo subordinato d'appello con cui si faceva valere il concorso del fatto colposo del creclitc,re escludendo di poter rilevare, nella fattispecie, circostanze tali che !,,a danneggiata non potesse evitare con l'adozione delle normali Calitele; con il terzo motivo di ricorso - nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese nonché violazione e falsa applicazione dell/z-irt. 13 comma quater dpr 115/2002 sulla condanna al pagamento del ceppi° contributo unificato - la ricorrente si duole che la Corte di men..:o non abbia fatto ricorso al potere di compensazione delle spese di lite ed abbia disposto anche la debenza dell'ulteriore somma dovuta dall'appellante a titolo di contributo unificato; il motivo è infondato; la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. stante la soccombenza totale della Celli rispetto alle domande proposte e al dispositivo di rigetto proprio di entrambi i gradi del giudizio. Cenclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. _a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giucli2:o di cassazione che liquida in € 5.500 (oltre € 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%. ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Clv