CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 26961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
it-Z‘‘. 1 ORDINANZA sul ricorso 21988/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 88/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha, quindi, confermato la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'ordinanza che gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione inflitta dal verbale di contestazione della violazione prevista dall'art. 126 bis del codice della strada per non aver ottemperato all'invito, rivolt OgTi- —c-61-h, verbale notificato il 24/6/2017, di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di chi, in data 21/4/2017, conduceva il suo veicolo. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - innanzitutto, la notificazione del verbale si era perfezionata il 22/11/2017, e, quindi, nel rispetto del termine di novanta giorni prescritto dall'art. 201 del codice della strada rispetto non solo alla data di accertamento dell'illecito, e cioè il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma finanche dalla data di commissione dello stesso sicché, quand'anche l'accertamento fosse avvenuto il giorno stesso dell'omissione, la notifica sarebbe stata tempestiva; - in secondo luogo, "è vero che nel contestare la violazione dell'art. 126/bis co. 2 Cds la [OSCURATO:PERSONA] non ha espressamente indicato che l'illecito si sarebbe consumato il 24„6.2017, e tuttavia essa ha chiaramente indicato che la notifica dell'illecito presupposto era avvenuta il 24.6.2017 di talché la data dell'omissione era evincibile per relationem (essendo nel verbale notificato il 24.6.017 indicato il termine per la comunicazione) o addirittura con un semplice calcolo matematico", per cui era stata "rispettata l'esigenza sottostante all'indicazione della data dell'illecito, che è quella, chiaramente indicata dall'art. 201 Cds, d'individuare gli estremi precisi e dettagliati della violazione, in funzione del diritto di difesa". 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 31/8/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'utilizzo di prove e documenti non risultanti in causa, in relazione all'art. 360 n. 4 Ric. 2021 n. 21988 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provato per tabulas che la notifica del verbale contenente la richiesta di fornire i dati del conducente, fosse avvenuta il 22/11/2017, senza, tuttavia, dar conto di quali sarebbero i documenti dai quali risulta la suddetta data di notifica, tanto più che, in realtà, tali documenti sono a ben vedere inesistenti, non facendo parte del materiale processuale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201 del codice della strada e dell'art. 383, comma 1, del relativo Regolamento di attuazione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur ammettendo che effettivamente la data di commissione dell'illecito non era stata indicata nel verbale, ha ritenuto che la stessa fosse determinabile per relationem in riferimento al termine per la comunicazione indicato nella richiesta e comunque con un semplice calcolo matematico, in tal modo, tuttavia, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 383, comma 1, cit., secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di con .testazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località. 3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo, tra l'altro, al giorno in cui tale violazione è avvenuta, come richiesto dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 (Cass. n. 13733 del Ric. 2021 n. 21988 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 2010), dovendosi, per contro, escludere la sanatpria di tale invalidità per il fatto che, come affermato dal tribunale, "la data dell'omissione era evincibile per relationem (essendo nel verbale notificato /1 24.6.017 indicato il termine per la comunicazione) o addirittura con un semplice calcolo matematico". 4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Grosseto che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbitf)il primo, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Grosseto che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Ca