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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 settembre 1977

Cassazione n. 34957/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 15/09/1977 avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mino9h,,,,,,. ist ,e.p itr-, , in persona del Sostituto uratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus,e iedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza emessa in data 17/5/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 624 cod. pen. per mancanza di querela, previa esclusione dell'aggravante della destrezza.

Era contestato alla imputata di essersi impossessata del portafoglio sottratto a [OSCURATO:PERSONA], approfittando della diminuita attenzione della persona offesa, intenta alla guida.

Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando vizio di motivazione.

Afferma che il giudice ha erroneamente escluso l'aggravante, del tutto immotivatamente trascurando di considerare le modalità di realizzazione del fatto narrate dalla persona offesa.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.

La difesa ha depositato memoria difensiva, all'esito della quale ha chiesto che il ricorso proposto dal Procuratore generale sia dichiarato inammissibile, essendo versato in fatto.

In subordine ha chiesto il suo rigetto.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, essendo individuabile il vizio di motivazione lamentato nell'impugnazione.

In base alla ricostruzione dei fatti offerta in sentenza, a cui è necessario fare riferimento ai fini della risoluzione della questione, la imputata, preso posto nell'auto della persona offesa, faceva cadere il contenuto della borsa di quest'ultima, provvedendo poi a raccogliere le cose rovesciate.

Compiuta tale operazione, alla stregua di quanto narrato dalla vittima, chiedeva di scendere dall'auto e si allontanava di corsa.

Il giudice è pervenuto alla conclusione della insussistenza dell'aggravante, dopo avere ritenuto, senza offrire alcuna giustificazione in proposito, che la imputata si fosse limitata ad approfittare di una situazione, non provocata, di disattenzione della vittima.

Non ha analizzato in modo appropriato il racconto della persona offesa, la quale ha precisato che l'impossessamento è stato preceduto da una particolare manovra ("[OSCURATO:PERSONA] precisava che [OSCURATO:PERSONA] dopo aver sollevato la sua borsa del sedile passeggero per sedersi e riporla sui sedili posteriori, ne faceva cadere il contenuto, che raccoglieva mentre la persona offesa continuava a guidare").

Occorre rammentare come sull'argomento siano intervenute in tempi recenti le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno stabilito il seguente principio:«In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

Ai fini di una compiuta valutazione del fatto il giudice del rinvio dovrà verificare se la manovra compiuta dalla imputata prima dell'impossessamento, dettagliatamente descritta dalla persona offesa, sia stata deliberatamente adottata per eludere la sorveglianza della vittima ed in tal caso riconoscere l'aggravante.

4. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona.

Così deciso in data 7 luglio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 15/09/1977 avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mino9h,,,,,,. ist ,e.p itr-, , in persona del Sostituto uratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus,e iedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza emessa in data 17/5/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 624 cod. pen. per mancanza di querela, previa esclusione dell'aggravante della destrezza. Era contestato alla imputata di essersi impossessata del portafoglio sottratto a [OSCURATO:PERSONA], approfittando della diminuita attenzione della persona offesa, intenta alla guida. Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando vizio di motivazione. Afferma che il giudice ha erroneamente escluso l'aggravante, del tutto immotivatamente trascurando di considerare le modalità di realizzazione del fatto narrate dalla persona offesa. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. La difesa ha depositato memoria difensiva, all'esito della quale ha chiesto che il ricorso proposto dal Procuratore generale sia dichiarato inammissibile, essendo versato in fatto. In subordine ha chiesto il suo rigetto. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, essendo individuabile il vizio di motivazione lamentato nell'impugnazione. In base alla ricostruzione dei fatti offerta in sentenza, a cui è necessario fare riferimento ai fini della risoluzione della questione, la imputata, preso posto nell'auto della persona offesa, faceva cadere il contenuto della borsa di quest'ultima, provvedendo poi a raccogliere le cose rovesciate. Compiuta tale operazione, alla stregua di quanto narrato dalla vittima, chiedeva di scendere dall'auto e si allontanava di corsa. Il giudice è pervenuto alla conclusione della insussistenza dell'aggravante, dopo avere ritenuto, senza offrire alcuna giustificazione in proposito, che la imputata si fosse limitata ad approfittare di una situazione, non provocata, di disattenzione della vittima. Non ha analizzato in modo appropriato il racconto della persona offesa, la quale ha precisato che l'impossessamento è stato preceduto da una particolare manovra ("[OSCURATO:PERSONA] precisava che [OSCURATO:PERSONA] dopo aver sollevato la sua borsa del sedile passeggero per sedersi e riporla sui sedili posteriori, ne faceva cadere il contenuto, che raccoglieva mentre la persona offesa continuava a guidare"). Occorre rammentare come sull'argomento siano intervenute in tempi recenti le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno stabilito il seguente principio:«In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Ai fini di una compiuta valutazione del fatto il giudice del rinvio dovrà verificare se la manovra compiuta dalla imputata prima dell'impossessamento, dettagliatamente descritta dalla persona offesa, sia stata deliberatamente adottata per eludere la sorveglianza della vittima ed in tal caso riconoscere l'aggravante. 4. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in data 7 luglio 2022 I
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