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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08427/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previa riqualificazione dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A) originariamente contestati, ha applicato la pena complessiva di anni due di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di sessanta ovuli di cocaina), 337, 339, 582 e 585 cod. pen..

La Corte territoriale ha altresì confermato la statuizione del Tribunale di confisca della somma di danaro in sequestro ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in relazione alla confisca del danaro.

Si deduce che, alla luce dell'intervenuta riqualificazione da parte della Corte di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella fattispecie prevista dal quinto comma della medesima disposizione e della mancanza di prova della provenienza della somma di danaro da precedenti cessioni di droga, non poteva essere mantenuta la statuizione di confisca.

2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.

Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare la recidiva, anche alla luce della derubricazione del reato di cui al capo A) e della conseguente individuazione del delitto più grave in quello di resistenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione in tema di confisca ed inam- missibile nel resto.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della recidiva, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, non è proponibile in sede di legittimità.

Il ricorrente censura la sentenza, rilevando che la riqualificazione del reato origi- nariamente contestato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) nella fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma della medesima disposizione avrebbe dovuto comportare un giudizio di disvalore complessivo delle vicende crimi- nose, con conseguente disapplicazione della recidiva.In relazione al concordato con rinuncia ai motivi di appello, istituto reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017) In ordine tale istituto non è stata prevista una disciplina specifica quanto alle cen- sure proponibili col ricorso per Cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sen- tenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di appello, che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concor- dato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinun- ciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M, Rv. 278170).

In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della recidiva, sia sotto il profilo della violazione di legge, che ancor più del vizio di moti- vazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consentita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788).

3. Il primo motivo di ricorso, con cui si rileva l'erroneità della statuizione di confisca in conseguenza della derubricazione del reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quello previsto dal comma 1 della medesima disposizione, è fondato.

Al riguardo, va richiamato il costante indirizzo di questa Corte, formatosi in rela- zione all'analoga ipotesi di sentenza di patteggiamento emessa ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena su ri- chiesta delle parti, fornendo pur sempre adeguata motivazione dell'evenienza dei corrispondenti presupposti e, così, giustificando l'ablazione con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del col- pevole al preciso fine di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399).Ciò posto, alla luce della suddetta riqualificazione del reato, la Corte di appello non avrebbe potuto confermare la statuizione di confisca emessa ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen., in quanto tale disposizione concerne la sola ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Al riguardo, nella sentenza di primo grado si era evidenziato quanto segue: a) la mancata adeguata giustificazione della disponibilità di un elevato quantitativo di da- naro; b) la sproporzione del valore del danaro rispetto alle condizioni economiche del reo, che era disoccupato; c) la non verosimiglianza della dichiarazione del Gueye, circa la provenienza del danaro dal ricavato dell'attività svolta all'interno del carcere.

Tali argomentazioni - da ritenere adeguate se rapportate all'originaria imputazione - al contrario appaiono del tutto insufficienti a giustificare la statuizione di confisca ex art. 240 cod. pen. per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Nonostante l'intervenuta derubricazione del reato, la sentenza impugnata ha so- stanzialmente omesso di integrare le ragioni della confisca del danaro sequestrato (che si ricollegavano all'originaria imputazione), non verificando la ricorrenza dei pre- supposti di cui all'art. 240 cod. pen. e, in particolare, omettendo di accertare l'even- tuale esistenza di un collegamento eziologico tra il danaro e il reato di detenzione illecita di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Occorre in proposito riaffermare il principio in base al quale la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 cod. pen. presuppone che ciò che dev'essere sottopo- sto a confisca sia un bene utilizzato per commettere il reato ovvero una cosa che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato medesimo.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di deriva- zione (prodotto, profitto o prezzo) (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

E' altresì pertinente ricordare che, in tema di confisca diretta, il profitto del reato si identifica con il van- taggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854).

4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., emergendo la totale insussistenza dei presup- t posti per disporre la confisca del danaro sequestrato, che va immediatamente resti-tuito all'avente diritto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro, statuizione che elimina, e ne dispone la restituzione all'avente diritto.

Dichiara inam- missibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previa riqualificazione dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A) originariamente contestati, ha applicato la pena complessiva di anni due di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di sessanta ovuli di cocaina), 337, 339, 582 e 585 cod. pen.. La Corte territoriale ha altresì confermato la statuizione del Tribunale di confisca della somma di danaro in sequestro ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione alla confisca del danaro. Si deduce che, alla luce dell'intervenuta riqualificazione da parte della Corte di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella fattispecie prevista dal quinto comma della medesima disposizione e della mancanza di prova della provenienza della somma di danaro da precedenti cessioni di droga, non poteva essere mantenuta la statuizione di confisca. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare la recidiva, anche alla luce della derubricazione del reato di cui al capo A) e della conseguente individuazione del delitto più grave in quello di resistenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione in tema di confisca ed inam- missibile nel resto. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della recidiva, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, non è proponibile in sede di legittimità. Il ricorrente censura la sentenza, rilevando che la riqualificazione del reato origi- nariamente contestato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) nella fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma della medesima disposizione avrebbe dovuto comportare un giudizio di disvalore complessivo delle vicende crimi- nose, con conseguente disapplicazione della recidiva.In relazione al concordato con rinuncia ai motivi di appello, istituto reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017) In ordine tale istituto non è stata prevista una disciplina specifica quanto alle cen- sure proponibili col ricorso per Cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sen- tenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di appello, che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concor- dato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinun- ciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M, Rv. 278170). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della recidiva, sia sotto il profilo della violazione di legge, che ancor più del vizio di moti- vazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consentita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788). 3. Il primo motivo di ricorso, con cui si rileva l'erroneità della statuizione di confisca in conseguenza della derubricazione del reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quello previsto dal comma 1 della medesima disposizione, è fondato. Al riguardo, va richiamato il costante indirizzo di questa Corte, formatosi in rela- zione all'analoga ipotesi di sentenza di patteggiamento emessa ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena su ri- chiesta delle parti, fornendo pur sempre adeguata motivazione dell'evenienza dei corrispondenti presupposti e, così, giustificando l'ablazione con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del col- pevole al preciso fine di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399).Ciò posto, alla luce della suddetta riqualificazione del reato, la Corte di appello non avrebbe potuto confermare la statuizione di confisca emessa ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen., in quanto tale disposizione concerne la sola ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo, nella sentenza di primo grado si era evidenziato quanto segue: a) la mancata adeguata giustificazione della disponibilità di un elevato quantitativo di da- naro; b) la sproporzione del valore del danaro rispetto alle condizioni economiche del reo, che era disoccupato; c) la non verosimiglianza della dichiarazione del Gueye, circa la provenienza del danaro dal ricavato dell'attività svolta all'interno del carcere. Tali argomentazioni - da ritenere adeguate se rapportate all'originaria imputazione - al contrario appaiono del tutto insufficienti a giustificare la statuizione di confisca ex art. 240 cod. pen. per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nonostante l'intervenuta derubricazione del reato, la sentenza impugnata ha so- stanzialmente omesso di integrare le ragioni della confisca del danaro sequestrato (che si ricollegavano all'originaria imputazione), non verificando la ricorrenza dei pre- supposti di cui all'art. 240 cod. pen. e, in particolare, omettendo di accertare l'even- tuale esistenza di un collegamento eziologico tra il danaro e il reato di detenzione illecita di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Occorre in proposito riaffermare il principio in base al quale la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 cod. pen. presuppone che ciò che dev'essere sottopo- sto a confisca sia un bene utilizzato per commettere il reato ovvero una cosa che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato medesimo. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di deriva- zione (prodotto, profitto o prezzo) (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). E' altresì pertinente ricordare che, in tema di confisca diretta, il profitto del reato si identifica con il van- taggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854). 4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., emergendo la totale insussistenza dei presup- t posti per disporre la confisca del danaro sequestrato, che va immediatamente resti-tuito all'avente diritto. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro, statuizione che elimina, e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Dichiara inam- missibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021. Il Consigliere estensor
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