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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 44662/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 10 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], sia a fini penali che civili, per avere diffamato [OSCURATO:PERSONA].

La condotta — secondo le sentenze di merito — è consistita nel pubblicare, su una chat intrattenuta con Morra e con altri sulla bacheca Facebook del Movimento 5 stelle (denominata "Rappresentanti cittadini calabresi"), dei commenti su Morra del seguente tenore: «Nicola sei un vero pezzo di merda, un pezzo di merda come pochi.....questo per farvi capire di che pezzo di merda stiamo parlando...da qui il mio definirti pezzo di merda».

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento della consulenza tecnica di parte, mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge (citando gli artt. 533, comma 1, 192, comma 3 e 187 cod. proc. pen.) e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Contesta il ricorrente che la mera stampa degli screenshots estrapolati dalla persona offesa e dal teste di polizia giudiziaria non sarebbe sufficiente a provare che Pastore abbia pubblicato i messaggi diffamatori, perché i controlli del consulente tecnico della difesa — che aveva analizzato sia il profilo di Pastore che quello di un soggetto che pareva avere partecipato alla conversazione — avevano dato esito negativo.

Né era emerso che una conversazione di tal fatta fosse stata archiviata o cancellata.

La persona offesa, dal canto suo, aveva sempre negato l'autorizzazione all'accesso al suo profilo Facebook, teso a verificare se vi fosse il post incriminato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 594, 595 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come diffamazione piuttosto che come ingiuria.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 595, 599 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Si legge nel ricorso che Pastore avrebbe agito in preda ad uno stato d'ira legato ad un comportamento del Morra. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

1. Il primo motivo di ricorso — che discute il giudizio di riferibilità soggettiva del fatto all'imputato — è inammissibile perché privo di confronto con il passaggio della sentenza impugnata che ha evinto la riferibilità dei messaggi — provenienti dal profilo [OSCURATO:PERSONA] — all'odierno prevenuto dalla circostanza che la modifica successiva nel profilo [OSCURATO:PERSONA], incontestabilmente riconducibile all'imputato, aveva avuto effetto anche sui messaggi precedenti.

Peraltro non è manifestamente illogica l'argomentazione della sentenza impugnata che ritiene comprovata la provenienza dei messaggi da Pastore anche dal collegamento di essi con l'articolo che lo riguardava e, quindi, dalla pertinenza della discussione con la sua posizione.

2. Anche il terzo motivo di ricorso — che invoca l'esimente della provocazione — è manifestamente infondato e generico, dal momento che è caratterizzato da un'impostazione che non affronta l'argomentazione fondante il diniego della Corte territoriale, vale a dire il fatto che il messaggio del Morra non conteneva profili provocatori.

3. E', al contrario, fondato, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui sostiene l'esistenza di un vizio motivazionale quanto alla qualificazione del fatto come ingiuria piuttosto che come diffamazione, rimarcando la partecipazione della persona offesa alla conversazione "incriminata".

Per affrontare il tema in discorso, appare preziosa la sentenza di questa sezione n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814, che, nell'interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell'invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l'offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all'addebito ex art. 594 cod. pen., ora a quello ex art. 595 cod. pen.

Sostiene il precedente evocato che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; - l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; - se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; - l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La decisione in discorso ha, poi, approfondito il concetto di "presenza" rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali con ference, audioconferenza o videoconferenza).

Argomenta, ancora, la sentenza Viviano, che «I numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.

Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messa ggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd.

"VolP" (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet).

Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente.

Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti í partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi.

Per tale ragione il mero riferimento a una definizione generica (chat, cali) o alla denominazione commerciale del programma è, di per sé, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico».

Prosegue, quindi, la Corte osservando che, per distinguere tra i reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., resta fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso.

Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (come deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742).

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato quanto, per esempio, all'invio di e-mail (oltre alla sentenza Viviano, cfr. Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044; Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non nnassimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non massimata).

Ebbene, è questa la griglia argomentativa che manca nella sentenza impugnata e nella quale dovrà muoversi il Giudice di rinvio, - sia stabilendo in concreto quale fosse il funzionamento della chat di Facebook (se, cioè, consentisse solo comunicazioni in tempo reale ovvero anche il deposito di messaggi nella casella del partecipante, suscettibili di essere letti se e quando questi si fosse collegato); - sia dando conto, in concreto, se il dialogo a distanza tra imputato e persona offesa si sia svolto in tempo reale (accertamento possibile sulla scorta degli orari dei messaggi) e se, quindi, può dirsi che, nell'occasione dello scambio delle proposizioni "incriminate", Morra fosse virtualmente presente.Alla luce di queste riflessioni, quindi, la Corte territoriale dovrà procedere alla riconduzione del fatto all'ipotesi di ingiuria o a quella di diffamazione.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 10 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], sia a fini penali che civili, per avere diffamato [OSCURATO:PERSONA]. La condotta — secondo le sentenze di merito — è consistita nel pubblicare, su una chat intrattenuta con Morra e con altri sulla bacheca Facebook del Movimento 5 stelle (denominata "Rappresentanti cittadini calabresi"), dei commenti su Morra del seguente tenore: «Nicola sei un vero pezzo di merda, un pezzo di merda come pochi.....questo per farvi capire di che pezzo di merda stiamo parlando...da qui il mio definirti pezzo di merda». 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento della consulenza tecnica di parte, mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge (citando gli artt. 533, comma 1, 192, comma 3 e 187 cod. proc. pen.) e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Contesta il ricorrente che la mera stampa degli screenshots estrapolati dalla persona offesa e dal teste di polizia giudiziaria non sarebbe sufficiente a provare che Pastore abbia pubblicato i messaggi diffamatori, perché i controlli del consulente tecnico della difesa — che aveva analizzato sia il profilo di Pastore che quello di un soggetto che pareva avere partecipato alla conversazione — avevano dato esito negativo. Né era emerso che una conversazione di tal fatta fosse stata archiviata o cancellata. La persona offesa, dal canto suo, aveva sempre negato l'autorizzazione all'accesso al suo profilo Facebook, teso a verificare se vi fosse il post incriminato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 594, 595 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come diffamazione piuttosto che come ingiuria. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 595, 599 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si legge nel ricorso che Pastore avrebbe agito in preda ad uno stato d'ira legato ad un comportamento del Morra. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame. 1. Il primo motivo di ricorso — che discute il giudizio di riferibilità soggettiva del fatto all'imputato — è inammissibile perché privo di confronto con il passaggio della sentenza impugnata che ha evinto la riferibilità dei messaggi — provenienti dal profilo [OSCURATO:PERSONA] — all'odierno prevenuto dalla circostanza che la modifica successiva nel profilo [OSCURATO:PERSONA], incontestabilmente riconducibile all'imputato, aveva avuto effetto anche sui messaggi precedenti. Peraltro non è manifestamente illogica l'argomentazione della sentenza impugnata che ritiene comprovata la provenienza dei messaggi da Pastore anche dal collegamento di essi con l'articolo che lo riguardava e, quindi, dalla pertinenza della discussione con la sua posizione. 2. Anche il terzo motivo di ricorso — che invoca l'esimente della provocazione — è manifestamente infondato e generico, dal momento che è caratterizzato da un'impostazione che non affronta l'argomentazione fondante il diniego della Corte territoriale, vale a dire il fatto che il messaggio del Morra non conteneva profili provocatori. 3. E', al contrario, fondato, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui sostiene l'esistenza di un vizio motivazionale quanto alla qualificazione del fatto come ingiuria piuttosto che come diffamazione, rimarcando la partecipazione della persona offesa alla conversazione "incriminata". Per affrontare il tema in discorso, appare preziosa la sentenza di questa sezione n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814, che, nell'interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell'invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l'offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all'addebito ex art. 594 cod. pen., ora a quello ex art. 595 cod. pen. Sostiene il precedente evocato che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; - l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; - se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; - l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione. La decisione in discorso ha, poi, approfondito il concetto di "presenza" rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali con ference, audioconferenza o videoconferenza). Argomenta, ancora, la sentenza Viviano, che «I numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto. Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messa ggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd. "VolP" (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet). Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente. Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti í partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi. Per tale ragione il mero riferimento a una definizione generica (chat, cali) o alla denominazione commerciale del programma è, di per sé, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico». Prosegue, quindi, la Corte osservando che, per distinguere tra i reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., resta fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso. Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (come deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato quanto, per esempio, all'invio di e-mail (oltre alla sentenza Viviano, cfr. Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044; Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non nnassimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non massimata). Ebbene, è questa la griglia argomentativa che manca nella sentenza impugnata e nella quale dovrà muoversi il Giudice di rinvio, - sia stabilendo in concreto quale fosse il funzionamento della chat di Facebook (se, cioè, consentisse solo comunicazioni in tempo reale ovvero anche il deposito di messaggi nella casella del partecipante, suscettibili di essere letti se e quando questi si fosse collegato); - sia dando conto, in concreto, se il dialogo a distanza tra imputato e persona offesa si sia svolto in tempo reale (accertamento possibile sulla scorta degli orari dei messaggi) e se, quindi, può dirsi che, nell'occasione dello scambio delle proposizioni "incriminate", Morra fosse virtualmente presente.Alla luce di queste riflessioni, quindi, la Corte territoriale dovrà procedere alla riconduzione del fatto all'ipotesi di ingiuria o a quella di diffamazione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il
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