CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47438/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 31/01/2020 dalla Corte di assise di appello di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui al capo B; il rigetto nel resto del ricorso, con la conseguente rideterminazione della pena in ventitrè anni di reclusione; Sentite, nell'interesse delle parti civili, le seguenti conclusioni: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse degli imputati, le seguenti conclusioni: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29/06/2017 la Corte di assise di Nuoro assolveva gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti ai capi A (artt. 61, comma primo, nn. 4 e 5, 110, 575, 577, comma primo, n. 3, cod. pen.) e B (artt. 61, comma primo, n. 2, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), per non aver commesso il fatto. 2. Con sentenza emessa il 31/01/2010 la Corte di assise di appello di Sassari, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro e dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A e B, unificati dal vincolo della continuazione - ritenuto più grave il reato di cui al capo A, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti -, condannando gli imputati alla pena di ventiquattro anni di reclusione. Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Gli imputati, infine, venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede processuale e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva in favore di ciascuna di esse, quantificata in 172.193,85 euro. 3. La vicenda processuale in esame traeva origine dal ritrovamento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], che veniva rinvenuto la mattina del 25/01/2015 presso la contrada Ughele di Lula. Nell'immediatezza dei fatti, si accertava che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato eseguito mentre la persona offesa, uscita di casa intorno alle ore 6.50, si stava recando in un fondo agricolo, dove da qualche giorno era impegnata nella riparazione di un mezzo meccanico. Dai primi accertamenti, svolti dai Carabinieri della Stazione di Lula, emergeva che i colpi mortali erano stati esplosi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] con un fucile da uno o più sicari, che si trovavano appostati in una posizione soprastante alla vittima ed erano nascosti dalla vegetazione nella quale era immersa la scena del crimine, essendosi verificatosi l'assassinio in aperta campagna.Nella prima fase delle indagini, venivano eseguiti gli esami autoptici sul cadavere di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di collocare la sua morte tra le ore 6 e le ore 8 del 25/01/2015 e di individuarne la causa nelle ferite provocate dai colpi esplosi al suo indirizzo da un fucile caricato a pallettoni, cinque dei quali venivano estratti dal corpo della vittima; mentre, sulla scena del crimine venivano recuperati quattro bossoli, riconducibili a proiettili calibro 12, espulsi da un fucile semiautomatico. Occorre aggiungere che, fin da subito, le indagini si concentravano su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente fratello e cognata della vittima - e tale direzione investigativa era determinata dai rapporti conflittuali tra i due germani, causati da divergenze sulla gestione del loro patrimonio familiare, risalenti nel tempo. Si consideri che, in conseguenza di questi dissidi, nel 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo di fucile all'indirizzo del fratello, in conseguenza del quale aveva patteggiato la pena di tre anni di reclusione, a conferma della natura risalente dei contrasti tra i due germani; dato, questo, che confermava la sedimentazione della situazione di aspra conflittualità esistente tra i due congiunti. 3.1. Secondo la ricostruzione accusatoria, ritenuta incongrua dalla Corte di assise di Nuoro, la dimostrazione del coinvolgimento dei ricorrenti nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] si evinceva, essenzialmente, dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, registrate nell'ambito di altri procedimenti attivati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si traeva conferma del clima di conflittualità esistente tra i due germani. Tali contrasti, in particolare, risultavano attestati dalle minacce e dalle aggressioni reciproche verificatesi tra i due fratelli; dalle intimidazioni poste in essere dall'imputato nei confronti di quanti avevano svolto opera di mediazione tra i due germani; dal risentimento nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cognato; dal ferimento subito dalla vittima per mano dell'imputato nel 2010, del quale si è già detto. Si evidenziava, al contempo, che il 24/01/2015, il giorno prima dell'omicidio, si era verificato uno scontro violento tra i due fratelli, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la peggio, riportando diverse escoriazioni, alcune delle quali alla testa. Questo litigio, tra l'altro, era stato . oggetto di una conversazione animata tra [OSCURATO:PERSONA] e la cognata, [OSCURATO:PERSONA], durante la quale l'imputata aveva manifestato il proposito di sollecitare il marito ad agire contro il fratello, deprecandone l'inerzia, che le appariva ingiustificata alla luce del pestaggio che il coniuge aveva subito. Nella stessa direzione si muovevano le conversazioni ambientali registrate, tra le ore 4.41 e le ore 7.45 del 25/01/2015, nel cortile dell'abitazione degli imputati, che dimostravano l'allontanamento da casa di [OSCURATO:PERSONA] e il successivo rientro dopo l'assassinio. Queste intercettazioni venivano attivate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in due diversi procedimenti penali, nei quali il ricorrente era indagato per reati differenti da quelli oggetto di vaglio giurisdizionale. Le captazioni, in particolare, venivano registrate nelle prime ore del 25/01/2015 e riguardavano la conversazione numero 4052 delle ore 4.41.17, in cui veniva intercettata la voce di [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione numero 4053 delle ore 4.42.54, in cui venivano intercettate le voci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione numero 4055 delle ore 4.46.23, in cui venivano intercettate le voci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione numero 4057 delle ore 7.45.15, in cui veniva intercettata la voce di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di queste captazioni ambientali, si riteneva che [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale compreso tra le ore 4.47.37 - che è l'orario di conclusione dell'intercettazione numero 4055 - e le ore 7.45.15 - che è l'orario di inizio dell'intercettazione numero 4057 -, si era allontanato dalla sua abitazione e tale frazione cronologica era compatibile con l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], avendo il medico legale collocato la morte della vittima tra le ore 6 e le ore 8. Tale sequenza cronologica assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce del ritrovamento, in una casa abbandonata, ubicata nei pressi dell'abitazione dei ricorrenti, di un paio di scarponi, che si ritenevano indossati da [OSCURATO:PERSONA] durante l'agguato, atteso che sulla tomaia della calzatura destra venivano repertate tracce biologiche dell'imputato. Deve, tuttavia, rilevarsi che questa ricostruzione degli accadimenti criminosi non veniva ritenuta congrua dalla Corte di assise di Nuoro, che reputava le intercettazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle prime ore del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'ambiguità delle frasi pronunciate dai due colloquianti, inidonee a dimostrare il coinvolgimento degli imputati nelle attività preparatorie dell'attentato compiuto in danno di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce delle giustificazioni fornite dai ricorrenti. Né assumeva un rilievo corroborativo dell'assunto accusatorio il ritrovamento degli scarponi di cui si è già detto, in considerazione del fatto che su uno di essi, oltre alle tracce biologiche di [OSCURATO:PERSONA], erano stati repertati residui genotipici appartenenti ad altri soggetti; il che rendeva privo di valenza individualizzante il rinvenimento degli scarponi, tenuto anche conto del fatto che le tracce dell'imputato erano state rinvenute nella tomaia della calzatura destra e non al suo interno, non consentendo di affermare con certezza che il ricorrente l'aveva indossata.Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda processuale, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano assolti dai reati ascrittigli ai capi A e B per non aver commesso il fatto. 3.2. Questa pronuncia assolutoria veniva rivisitata dalla Corte di assise di appello di Sassari, attraverso un percorso argomentativo di cui occorre dare conto. Occorre premettere che la Corte territoriale sassarese rinnovava l'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., disponendo un nuovo esame del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto la perizia sullo scarpone destro su cui erano state rinvenute tracce biologiche di [OSCURATO:PERSONA]; disponendo un nuovo esame del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che veniva sentito sulle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e sul ritrovamento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA]; disponendo un nuovo esame dei consulenti di parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano sentiti sul funzionamento del sistema GPS installato sull'autovettura degli imputati e sugli eventuali margini di errore dei rilevamenti effettuati, su cui i due tecnici si erano mostrati in disaccordo. Alla luce di questo rinnovato compendio probatorio, la Corte di assise di appello di Sassari riteneva incongruo il percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio assolutorio formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiva il frutto di un processo di parcellizzazione degli elementi indiziari, che non dava adeguatamente conto della loro convergenza sugli imputati. Secondo la Corte territoriale sassarese, innanzitutto, la convergenza indiziaria discendeva dall'individuazione certa del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che traeva origine dai conflitti, aspri e risalenti nel tempo, esistenti tra i due fratelli, che risultavano corroborati dal ferimento della vittima, avvenuto nel 2010, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo di fucile all'indirizzo del germano. Questi contrasti si erano accentuati nel corso degli anni e si erano ulteriormente acuiti a causa del pestaggio subito dall'imputato per mano del fratello il giorno prima dell'omicidio; dopo la lite, i due fratelli si erano accordati per vedersi l'indomani, come riferito dalla moglie e dalla figlia della persona offesa. Il clima di aspra conflittualità esistente tra i due fratelli, del resto, era dimostrato dal contenuto della conversazione numero 4025 del 24/01/2015, registrata alle ore 16.12, in cui [OSCURATO:PERSONA] diceva alla cognata, [OSCURATO:PERSONA], che il coniuge avrebbe dovuto agire contro il fratello senza ulteriori indugi, non essendo più possibile rimandare l'eliminazione del congiunto.k Convergevano, inoltre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli esiti delle intercettazioni acquisite tra le ore 4.41.17 e le ore 7.45.15 del 25/01/2015, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 63-66 della decisione impugnata, la cui interpretazione - fondata sulle sole captazioni ambientali sulle quali non vi era contrasto tra le parti processuali - costituiva un riscontro di elevata valenza indiziaria nei confronti degli imputati, sia per la concomitanza cronologica con l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia per il contenuto dei colloqui, sia per la scarsa credibilità delle giustificazioni fornite dai ricorrenti. Non si ritenevano, infatti, plausibili le giustificazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], che, inizialmente, aveva negato di essere uscito dalla sua abitazione nelle prime ore del 25/01/2015 e, successivamente, di fronte al contenuto stringente delle captazioni che lo riguardavano, che non consentiva di reputare credibile la sua ricostruzione degli spostamenti effettuati, riferiva che, quella mattina, aveva sentito abbaiare i cani e, resosi conto, che non gli aveva dato da mangiare la sera prima, aveva preso dei panini e glieli aveva lanciati. Convergeva, ancora, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ritrovamento di un paio di scarponi nei pressi di una casa abbandonata, su uno dei quali - quello destro - venivano repertate tracce biologiche dell'imputato, che lasciava ipotizzare che i ricorrenti avevano deciso di sbarazzarsi delle calzature per evitare di incorrere nello stesso errore commesso nel 2010, quando si era concretizzato il primo attentato contro [OSCURATO:PERSONA]. In quell'occasione, infatti, l'imputato era stato identificato quale autore dell'agguato in danno del germano dalle tracce di terriccio repertate sulle suole delle scarpe indossate al momento dell'attentato. Convergeva, infine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la certezza che quest'ultima era a conoscenza degli annosi dissidi esistenti tra il marito e il fratello e di avere insistito con il coniuge per risolvere definitivamente i contrasti, provvedendo all'eliminazione del cognato; atteggiamento, questo, confermato dalla conversazione registrata il 24/01/2015 tra l'imputata e la cognata, su cui ci si è già soffermati. 3.3. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda processuale, veniva rivisitato il giudizio assolutorio pronunciato nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano condannati alla pena di ventiquattro anni di reclusione. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di attribuire valore indiziante all'aggressione subita per mano di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giorno prima dell'assassinio, che non poteva essere collegata all'omicidio. Si deduceva, in proposito, che l'assunto processuale recepito dalla Corte di assise di appello di Cagliari appariva scarsamente plausibile, non essendo verosimile che l'imputato, dopo il violento litigio con il fratello, avesse organizzato la sua uccisione, correndo il rischio di essere sottoposto alle verifiche investigative dei Carabinieri della Stazione di Lula, dai quali il ricorrente temeva di essere indagato, in conseguenza della notorietà dei dissidi che caratterizzavano i suoi rapporti con il congiunto. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 266, comma 2, 14 Cost., 271, 191, 526 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano l'utilizzazione delle conversazioni captate all'esterno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], in un luogo privato, atteso che il decreto autorizzativo presupposto riguardava esclusivamente le intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'autovettura dell'imputato, dove era stata installata una microspia. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di reputare plausibili le spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sugli spostamenti effettuati la mattina del 25/01/2015 e imponevano di ritenere dimostrata l'assenza dalla sua abitazione tra le ore 4.47 e le ore 7.45 della stessa giornata. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che erano connotate da ambiguità indiziaria, l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla sua abitazione nell'arco temporale compreso tra le ore 4.47 e le ore 7.45 del 25/01/2015, in concomitanza con l'assassinio del fratello. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 603, comma 3- bis, 178, comma 1, lett. c), 180, 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 CEDU, conseguenti al fatto che la pronuncia in esame non dava esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili ai fini della decisione le sole intercettazioni, acquisite nel corso delle indagini preliminari, su cui convergevano le conclusioni dei periti e dei consulenti tecnici di parte, senza rinnovare la loro audizione. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere provato che gli scarponi ritrovati dai Carabinieri della Stazione di Lula la mattina del 03/02/2015 erano stati abbandonati in aperta campagna da [OSCURATO:PERSONA]. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere provato che gli scarponi ritrovati il 03/02/2015 erano stati indossati da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'assassinio del fratello, non essendo dotato di univocità probatoria il reperimento di tracce biologiche dell'imputato su una delle due calzature, che erano state repertate insieme a residui genotipici di altri soggetti. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari, unitariamente intesi, che consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era stato affermato dalla Corte di assise di appello di Sassari senza confrontarsi con le emergenze processuali e con le censure difensive. Con il nono motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di individuare il movente dell'omicidio nel rapporto di aspra conflittualità personale esistente tra l'imputato e la vittima, trascurando di considerare l'esistenza di una causale alternativa, come quella dei dissidi, maturati nell'ambiente lulese, tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], che pure era emersa nel corso del dibattimento. Con il decimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di .ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del fratello, a fronte di un compendio probatorio inidoneo a determinare il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio", indispensabile per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Con l'undicesimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, la cui ricorrenza era stata affermata dalla Corte di assise di appello di Sassari senza considerare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali erano maturati gli accadimenti criminosi. Con il dodicesimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della provocazione, la cui ricorrenza era stata affermata senza considerare le circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali assumeva un rilievo decisivo il comportamento assunto dalla vittima nei confronti del ricorrente durante la lite verificatasi il giorno prima dell'omicidio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti censure difensive.Con la doglianza contrassegnata dal numero 1.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato mortale di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi acquisito un compendio probatorio dotato di univocità indiziaria e idoneo a determinare il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Con la doglianza contrassegnata dal numero 2.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli spostamenti che [OSCURATO:PERSONA] doveva compiere nel giorno del suo omicidio, che si riteneva indispensabile per l'esecuzione dell'attentato, che non era desumibile dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Con la doglianza contrassegnata dal numero 3.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 191, 266 cod. proc. pen., 614 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano l'utilizzazione delle conversazioni captate all'esterno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], nel cortile della sua abitazione, atteso che il decreto autorizzativo presupposto riguardava esclusivamente le intercettazioni ambientali eseguite all'interno del veicolo dell'imputato. Con la doglianza contrassegnata dal numero 3.1 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-bis, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili ai fini della decisione le sole intercettazioni su cui si registrava la convergenza delle conclusioni dei periti e dei consulenti tecnici di parte, senza procedere alla rinnovazione della loro audizione. Con la doglianza contrassegnata dal numero 3.1.1 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-bis, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario ai fini della decisione l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di cui si imponeva la rinnovazione, essendo incontroverso che la sua audizione era stata ritenuta dalla Corte di assise di Nuoro fondamentale per ricostruire gli accadimenti criminosi. Con le doglianze contrassegnate dai numeri 3.2 e 3.3, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di formulare, sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che erano connotate da ambiguità indiziaria, un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la doglianza contrassegnata dal numero 4.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che inducevano a ritenere irrilevante ai fini della decisione l'esito negativo dell'esame stub eseguito nei confronti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 13.20 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che imponeva di escludere che l'imputato fosse l'autore dei colpi di arma da fuoco che avevano provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Con la doglianza contrassegnata dal numero 5.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere irrilevante, ai fini dell'individuazione del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la deposizione resa dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito come la vittima era invisa nell'ambiente lulese e si era soffermata sui suoi contrasti con [OSCURATO:PERSONA], che aveva offerto 25.000,00 euro ad [OSCURATO:PERSONA] per uccidere la persona offesa. Con la doglianza contrassegnata dal numero 6.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di reputare plausibili le spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sugli spostamenti effettuati la mattina del 25/01/2015 e imponevano di ritenere dimostrata l'assenza dalla sua abitazione tra le ore 4.47 e le ore 7.45 della stessa giornata.Con la doglianza contrassegnata dal numero 7.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 e 575 cod. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del contributo causale fornito all'esecuzione dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale le emergenze processuali apparivano sprovviste di univocità indiziaria, essendosi limitata la ricorrente, nel corso delle intercettazioni registrate durante le indagini preliminari, a esprimere il suo risentimento nei confronti del cognato. Con la doglianza contrassegnata dal numero 8.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt.110 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del 1967, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere la ricorrente coinvolta nel porto e nella detenzione delle armi utilizzate dal coniuge per uccidere il fratello, che non poteva evincersi dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano prive di univocità indiziaria. Con la doglianza contrassegnata dal numero 9.0 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art.114 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata applicazione dell'attenuante invocata, il cui riconoscimento si imponeva alla luce del ruolo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], che appariva marginale rispetto alla dinamica degli accadimenti criminosi, anche alla luce dell'estraneità della ricorrente alla fase esecutiva dell'attentato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini di seguito indicati. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni agli atti di impugnazione dei ricorrenti, richiamare i principi generali che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.2.1. In questa cornice, occorre soffermarsi sul tema del vizio del travisamento dell'atto ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento gli atti di impugnazione in esame. Occorre premettere che sul compendio probatorio costituito dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari si incentrava una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle vicende delittuose ascritte agli imputati, prospettate allo scopo di censurare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte territoriale sassarese. In tale ambito, occorre concentrarsi sul compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che venivano richiamate nelle sentenze di merito, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle ipotesi delittuose contestate ai capi A e B. Osserva, in proposito, il Collegio che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma soltanto stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti compiuta una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). Infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01). 2.1.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nell'ipotesi in cui il giudice di merito fondi il suo convincimento giurisdizionale su una prffia che non esiste o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una quaestio facti, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Sul punto, allo scopo di circoscrivere gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta nel caso di specie, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3. Occorre, quindi, passare a considerare i singoli atti di impugnazione, prendendo le mosse da quello proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Di tale atto di impugnazione deve preliminarmente rilevarsi la fondatezza, in accoglimento della censura difensiva contrassegnata dal numero 4.0, nella quale devono ritenersi assorbiti i motivi di ricorso contrassegnati dai numeri 1.0, 7.0, 8.0 e 9.0. Devono, invece, essere rigettate le residue doglianze, che si passeranno in rassegna nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, risultando, relativamente a tali profili censori, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello si Sassari congruo e rispettoso delle emergenze processuali. 3.1. Tanto premesso, occorre prendere le mosse dalla doglianza contrassegnata dal numero 1.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato mortale di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi acquisito un compendio probatorio idoneo a determinare il superamento della soglia dell-oltre ogni ragionevole dubbio". Questa censura difensiva è assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento, contrassegnata dal numero 4.0 del ricorso in esame, postulando la verifica della congruità del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], sul quale, per le ragioni che si esporranno nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, cui si deve rinviare preliminarmente, si impone un nuovo vaglio, in sede di rinvio, da parte della Corte di assise di appello di Cagliari. 3.2. Deve ritenersi infondata la doglianza contrassegnata dal numero 2.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli spostamenti che [OSCURATO:PERSONA] doveva compiere il giorno del suo omicidio;conoscenza, ritenuta indispensabile per l'esecuzione dell'agguato mortale, che non era desumibile dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Osserva il Collegio che, secondo la Corte di assise di appello di Sassari, la conoscenza del luogo dell'incontro con la vittima da parte di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che, nel colloquio registrato il 25/05/2015, l'imputato aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che l'appuntamento era stato fissato per la mattina dello stesso giorno nella proprietà di famiglia, ubicata in contrada Nurai, perchè il ricorrente aveva rifiutato di incontrare il fratello nel podere di [OSCURATO:PERSONA]. Tale conoscenza veniva desunta dalla Corte territoriale sassarese, sulla base di un percorso argomentativo adeguato, dal contenuto della conversazione numero 2875 del 25/05/2015, registrata alle ore 10.27, citata nelle pagine 61 e 62 della sentenza impugnata, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che il fratello gli aveva proposto di vedersi «in domo di [OSCURATO:PERSONA] [...]» e che lui gli aveva detto che preferiva incontrarlo nella loro proprietà agricola. Né è possibile reinterpretare il significato di questa conversazione, in linea con quanto richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], costituendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questa Collegio, alla luce dei parametri ermeneutici richiamati nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ritenere l'infondata la doglianza in esame. 3.3. Deve ritenersi infondata la doglianza contrassegnata dal numero 3.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 191, 266 cod. proc. pen., 614 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano l'utilizzazione delle conversazioni captate all'esterno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] - in un luogo di privata dimora, costituito dal cortile dell'abitazione dei ricorrenti -, atteso che il decreto autorizzativo presupposto riguardava esclusivamente le intercettazioni ambientali eseguite all'interno del veicolo dell'imputato, dove era stata installata una microspia. Osserva il Collegio che costituisce un dato ermeneutico consolidato quello secondo cui, nell'ipotesi di intercettazioni, telefoniche o ambientali, ritualmente autorizzate, la registrazione dei colloqui può riguardare non soltanto le comunicazioni che si svolgono nel luogo e con le modalità oggetto dell'autorizzazione, ma anche ogni altra captazione collegata al contesto autorizzativo, di volta in volta, considerato. Ne consegue che sono utilizzabili le conversazioni che, pur essendo registrate stricto sensu al di fuori del contesto autorizzativo, sono captate casualmente nel corso delle attività di ascolto legittimamente attivate, traendo il loro fondamento dall'originario provvedimento di autorizzazione; connotazioni di casualità che rendono privo di rilievo il riferimento difensivo al luogo di privata dimora dove le intercettazioni registrate tra le ore 4.41.17 e le ore 7.45.15 del 25/01/2021 erano state captate. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata in materia di intercettazioni relative a conversazioni registrate a "cornetta sollevata", che deve ritenersi applicabile estensivamente al caso di specie, secondo cui: «Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio» (Sez. 6, n. 5497 del 19/12/2013, dep. 2014, D'Angelo, Rv. 258799-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 19200 del 15/03/2017, Bosco, Rv. 269780-01; Sez. 4, n. 15840 del 13/02/2007, Imparato, Rv. 236604-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente, in tema di utilizzazione delle captazioni registrate casualmente, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «I colloqui tra persone presenti, registrati casualmente mentre sono in atto intercettazioni telefoniche ritualmente autorizzate, essendo mancata l'attività diretta "a captare" mediante appositi dispositivi di ascolto tali comunicazioni, non possono considerarsi intercettate in termini tali da far scattare la protezione di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. Siffatta ipotesi, infatti, non rientra nell'ambito della garanzia di cui all'art. 15 Cost., che proprio in quanto diretta ad assicurare la segretezza di ogni forma di comunicazione, si riferisce evidentemente alle comunicazioni che si svolgono con modalità tali da denotare l'intento degli interlocutori di tenere segreto il contenuto; conseguentemente se l'ascolto è casuale e si verifica perché i suddetti parlano senza preoccuparsi di evitare interferenze di terzi, l'ascolto stesso deve ritenersi legittimo proprio perché gli interessati dimostrano di non dare rilievo alla segretezza dei loro discorsi» (Sez. 6, n. 9443 del 04/06/1993, Carnazza, Rv. 196012-01). Le considerazioni esposte ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza in esame. 3.4. Deve ritenersi infondata la doglianza contrassegnata dal numero 3.1, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-bis, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili ai fini della decisione le sole intercettazioni su cui si registrava la convergenza delle conclusioni dei periti e dei consulenti tecnici di parte, senza procedere alla rinnovazione della loro audizione. Osserva il Collegio che, nell'introdurre l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il legislatore italiano si è mosso in una prospettiva di continuità rispetto ai criteri ermeneutici sanciti dalle Sezioni Unite, laddove affermavano: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01). Questo orientamento, ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite in due successive pronunzie (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01), rende necessaria la rinnovazione delle prove dichiarative nelle ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, integrale o parziale, laddove tali elementi probatori siano connotati da decisività, senza imporla, analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie, quando la rivalutazione riguardi fonti di prova non ritenute determinanti per la rivisitazione del giudizio assolutorio da parte del giudice di secondo grado. A questi parametri ermeneutici la Corte di assise di appello di Sassari si conformava correttamente, evidenziando che la necessità di risentire il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, derivava dalle conclusioni alle quali era giunta, nel processo di primo grado, la Corte di assise di Nuoro, che aveva ritenuto sprovviste di univocità probatoria e inidonee all'accoglimento della prospettazione accusatoria k le captazioni registrate nelle prime ore del 24/01/2015, attraverso una microspia installata nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. Non si riteneva, invece, necessaria la rinnovazione dell'esame dei periti e dei consulenti tecnici di parte, atteso che il Giudice di appello sassarese riteneva utilizzabili le sole captazioni sul cui significato non sussistevano contrasti interpretativi tra le parti processuali; assenza di contrasti interpretativi che, all'evidenza, rendeva insussistente il requisito della decisività prescritto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Occorre precisare ulteriormente che la decisività della prova, intesa come idoneità a sovvertire l'esito del giudizio, non sussiste nel caso specifico in relazione al ragionamento indiziario che si è avvalso di una pluralità di elementi eterogenei, dei quali gli esiti delle captazioni costituiscono uno soltanto dei dati considerati. Potrebbe valere il principio seguente. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non costituiscono «prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di "reformatio in pejus", gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità» (Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019 Berlingeri, Rv. 276691-01). Si consideri ulteriormente che, secondo quanto affermato dalla difesa del ricorrente, la sentenza di primo grado aveva svalutato il significato dimostrativo delle conversazioni intercettate nella notte antecedente l'omicidio, ma non aveva preso in esame un testo trascritto diverso da quello considerato rilevante dai giudici di appello. Ne consegue che il contrasto, non vertendo sul testo della trascrizione, ma sulla sua valutazione quale idoneo mezzo di prova, postula un'operazione di ermeneutica processuale incompatibile con i principi che si sono richiamati nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si deve rinviare. Queste ragioni impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame. 3.5. Considerazioni analoghe valgono per la doglianza contrassegnata dal numero 3.1.1, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-bis, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessaria ai fini della decisione la rinnovazione dell'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che la sua audizione era stata ritenuta dalla Corte di assise di Nuoro fondamentale per ricostruire gli accadimenti criminosi. Non può, invero, non rilevarsi che tale audizione non veniva ritenuta necessaria ai fini della decisione dalla Corte territoriale sassarese sulla scorta di una valutazione del compendio probatorio ineccepibile e rispettosa dell'interpretazione consolidata dell'art. 603, comma 3-bis, 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., sul cui inquadramento ci si è soffermati nel paragrafo precedente, al quale occorre rinviare. Occorre aggiungere che, a ben vedere, era lo stesso percorso dichiarativo seguito da [OSCURATO:PERSONA] a rendere scarsamente credibili le sue giustificazioni, avendo l'imputato, dapprima negato di essere uscito dalla sua abitazione nelle prime ore del 25/01/2015 e, successivamente, messo di fronte all'evidenza dei fatti, aveva riferito che, in quell'occasione, aveva sentito abbaiare i suoi cani e, resosi conto che non gli aveva dato da mangiare la sera prima, aveva preso dei panini e li aveva lanciati agli animali. Appaiono, pertanto, congrue le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Sassari, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 65, osservava: «Si tratta all'evidenza di una versione dei fatti di per sé poco attendibile sia per l'improbabile dinamica complessiva degli eventi narrata dall'imputato, sia per l'inverosimile utilizzo del verbo 'preparare" per indicare il gesto di lanciare dei panini a dei cani, sia per la concitazione dei due coniugi emergente dalle intercettazioni la quale appare poco compatibile con un'attività banale come quella riferita dall'odierno imputato che non avrebbe certo richiesto l'operoso attivarsi anche della Fiore, sia per il fatto che appare quantomeno sospetto che tale episodio sia avvenuto, per mera coincidenza, proprio la notte dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]». Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza in esame. 3.6. Parimenti infondate devono ritenersi le censure difensive contrassegnate dai numeri 3.2 e 3.3, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano connotate da ambiguità indiziaria. Osserva il Collegio che la ricostruzione degli spostamenti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva effettuata sulla base delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, che inducevano a ritenere il ricorrente assente dalla sua abitazione nell'arco temporale compreso tra le ore 4.47.37 - che è l'orario di conclusione dell'intercettazione numero 4055 - e le ore 7.45.15 - che è l'orario di inizio dell'intercettazione numero 4057 -, non essendo possibile ipotizzare un'interpretazione diversa degli esiti di tali captazioni. Ci si riferisce, in particolare, secondo l'ordine di esposizione seguito nella sentenza impugnata, alla conversazione numero 4052, registrata a partire dalle ore 4.41.17, della durata di 1.05.696, citata a pagina 64, nella quale veniva captata la voce di [OSCURATO:PERSONA]; alla conversazione numero 4053, registrata a partire dalle ore 4.42.54, della durata di 1.19.180 minuti, citata a pagina 64, nella quale venivano captate le voci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla conversazione numero 4055, registrata a partire dalle ore 4.46.23, della durata di 1.33.352 minuti, citata a pagina 64, nella quale venivano captate le voci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla conversazione numero 4057, registrata a partire dalle ore 7.45.15, della durata di 1.16 minuti, citata a pagina 64, nella quale veniva captata la voce di [OSCURATO:PERSONA]; alla conversazione numero 4058, registrata a partire dalle ore 8.05.28, della durata di 2.33.536 minuti, citata a pagina 64, nella quale venivano captate le voci di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di questa interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non sono rivalutabili in sede di legittimità, sulla scorta di quanto si è affermato nei paragrafi 2.1 e 2.1.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.), cui si deve rinviare ulteriormente, la Corte di assise di appello di Sassari riteneva che la captazione registrata a partire dalle ore 7.45.15 riguardava il rientro a casa del ricorrente, dopo che, alle ore 4.47.37, era uscito, confermando l'assenza del ricorrente dalla sua abitazione in un orario concomitante all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la doglianza in esame. 3.7. Deve ritenersi fondata la doglianza contrassegnata dal numero 4.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che inducevano a ritenere irrilevante ai fini della decisione l'esito negativo dell'esame stub eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, al contrario, imponeva di escludere che l'imputato fosse l'autore dei colpi di arma da fuoco che avevano provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Prima di entrare nel merito di questa doglianza, occorre collocare cronologicamente l'accertamento al quale i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sottoponevano [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che i militari raggiungevano l'abitazione dell'imputato alle ore 9 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trovando l'imputato, coricato con il figlio nella stanza da letto, con il volto segnato da ferite e coperto da cerotti; all'arrivo dei carabinieri, [OSCURATO:PERSONA] invitava i militari a prelevare i vestiti che si trovavano nella stanza da letto dove si trovava il marito per sottoporli a esame; infine, alle ore 13.20, Piras veniva sottoposto dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] all'esame stub, del cui esito si controverte, mediante la tamponatura del viso, del collo, della testa, di entrambe le mani e dell'avambraccio destro della sua giacca. Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulle conseguenze processuali dell'esito negativo dell'esame stub effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Sassari non appare soddisfacente, non essendo chiaro sulla base di quali elementi circostanziali si poteva affermare che l'assenza di particelle da sparo si giustificava con il fatto che, avendo l'imputato indossato degli indumenti al momento dell'esplosione dei colpi, nessuna traccia era residuata sul suo tessuto epidermico. Questo dato, del resto, non poteva essere sottovalutato, tenuto conto del fatto che dal corpo di [OSCURATO:PERSONA] venivano estratti cinque pallettoni, che imponevano di fornire, alla luce delle conoscenze scientifiche consolidate sulla materia, con le quali il Giudice di appello sassarese si sarebbe dovuto confrontare, una spiegazione logico-processuale idonea a giustificare l'esito negativo dell'esame stub eseguito la mattina dell'omicidio. In questa cornice, non appaiono soddisfacenti le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale sassarese in ordine alla valenza dell'esito negativo della prova eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come esplicitate nel passaggio argomentativo esposto a pagina 72 della sentenza impugnata, in cui si affermava: «Poco significativo appare [...] l'esito negativo dello stub considerato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto dotato di una certa esperienza criminale, potrebbe certamente aver indossato un passamontagna per coprirsi le ferite ed evitare che sulle stesse si depositassero le particelle di piombo, bario ed antimonio, per poi disfarsi dello stesso, così come dell'arma del delitto ed eventualmente di altri indumenti indossati al momento dell'omicidio, prima del rientro a casa». La Corte di assise di appello di Sassari, invero, per ritenere l'esito negativo dell'esame stub irrilevante ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza degli imputati avrebbe dovuto compiere una operazione di ermeneutica processuale diversa.La Corte territoriale sassarese, infatti, si sarebbe dovuta interrogare sul significato probatorio dello stub e sulla sua capacità dimostrativa in caso di negatività in relazione alle specifiche caratteristiche scientifiche del mezzo, nel senso che l'assenza di tracce di sparo non è univocamente e certamente significativa di mancato sparo, dipendendo l'esito da una pluralità di possibili cause: errata procedura di prelievo; dispersione residui per eccessiva distanza dallo sparo; lavaggio; copertura per evitare deposito dei residui. Effettuata questa verifica, si sarebbe dovuto correlare questo elemento indiziario negativo a quelli ai quali aveva attribuito, sulla base di un percorso argomentativo peraltro corretto, valenza positiva; elementi, questi ultimi, costituiti dal movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dagli esiti delle intercettazioni acquisite la mattina del 25/01/2015 e dal ritrovamento degli scarponi attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Soltanto dopo avere effettuato tale valutazione comparativa e avere ulteriormente collegato il complesso degli elementi indiziari, favorevoli e sfavorevoli, all'attività di depistaggio posta in essere dagli imputati — che si riteneva dimostrata sulla base di argomentazioni congrue — la Corte territoriale sassarese avrebbe potuto ritenere l'esito negativo dell'esame stub recessivo rispetto ai residui elementi indiziari, caratterizzati da una valenza positiva prevalente. Ne discende che, in assenza di una spiegazione logico-processuale adeguata, che doveva essere fondata sugli elementi indiziari acquisiti nei giudizi di merito — ai quali non si faceva esplicitamente riferimento —, il percorso argomentativo esposto nella decisione impugnata appare congetturale e inidoneo a elidere la valenza, astrattamente favorevole ai ricorrenti, dell'esito negativo dell'esame stub. D'altra parte, la natura congetturale delle considerazioni effettuate dal Giudice di appello sassarese emerge anche dal passaggio motivazionale immediatamente successivo a quello sopra citato, anch'esso esposto a pagina 72 della decisione censurata, in cui si affermava: «Tra le ore 7.45.15, orario nel quale il Piras rincasò dopo l'omicidio, e le ore 8.05.28, orario nel quale il Piras mise in moto la motosega, l'odierno imputato ebbe poi tutto il tempo di lavarsi e di eliminare possibili residue tracce di polvere da sparo». 3.7.1. Nel compiere l'operazione di ermeneutica processuale demandata da questo Collegio in sede di rinvio, la Corte di assise di appello di Cagliari dovrà tenere presente che il compendio probatorio acquisito ed elaborato nei giudizi di merito ha carattere indiziario e non può essere valutato alla stregua dei parametri applicabili per i processi fondati su prove dirette o di natura esclusivamente dichiarativa. Ne consegue che, nel caso in esame, assume un rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse indiziarie - relative alla posizione degli imputati - si poteva giungere ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti alla stregua di canoni di probabilità e nel rispetto delle regole di comune esperienza. Nel giudizio di rinvio che gli viene demandato, pertanto, la Corte di assise di appello di Cagliari dovrà tenere conto dei principi che governano il processo indiziario, nel rispetto dei quali il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253-01; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito agli imputati, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati probatori, che, valutati complessivamente e saldandosi logicamente, conducano a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01) e, conseguentemente, oltre "ogni ragionevole dubbio". Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di valutazione delle prove indiziarie, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, 'cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01). Tale impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). 3.7.1.1. Deve, infine, rilevarsi che gli effetti dell'annullamento pronunciato in favore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della doglianza contrassegnata dal numero 4.0, devono estendersi anche al coimputato non impugnante [OSCURATO:PERSONA], al quale, del resto, le doglianze prospettate nell'interesse dalla ricorrente si riferiscono, riguardando l'esito negativo dell'esame stub effettuato nei confronti dell'imputato, all'interno della sua abitazione, dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, alle ore 13.20 del 25/01/2015. L'estensione degli effetti favorevoli del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'accoglimento della doglianza contrassegnata dal numero 4.0, nei confronti del coimputato non impugnante [OSCURATO:PERSONA], discende dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato» (Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258393-01; si vedano, in senso sostanzialmente, conforme, anche Sez. 27 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213-01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato» (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756-01). 3.8. Deve ritenersi infondata la doglianza contrassegnata dal numero 5.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere irrilevante, ai fini dell'individuazione del movente dell'omicidio, la deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che aveva evidenziato come la vittima era invisa nell'ambiente lulese e aveva dei contrasti con [OSCURATO:PERSONA], che aveva offerto 25.000,00 euro ad [OSCURATO:PERSONA] per ucciderla. Osserva il Collegio che l'infondatezza della doglianza in esame discende dal fatto che, attraverso di essa, la difesa del ricorrente, richiamando un dato circostanziale peraltro marginale rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Sassari, mira a introdurre un'ipotesi alternativa a quella posta a fondamento della decisione censurata, in presenza di elementi processuali che inducevano a escluderne la plausibilità e la verosimiglianza. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza in esame. 3.9. Deve ritenersi infondata la doglianza contrassegnata dal numero 6.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 11 Cost., 6 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di reputare plausibili le spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sugli spostamenti effettuati la mattina del 25/01/2015 e che imponevano di ritenere dimostrata l'assenza dalla sua abitazione nell'arco temporale compreso tra le ore 4.47 e le ore 7.45 della stessa giornata, in concomitanza con l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che appare prospettata in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli sottesi alla doglianza contrassegnata dal numero 3.2, che si è esaminata nel paragrafo 3.6, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame. 3.10. Quanto alla doglianza contrassegnata dal numero 7.0, tale censura difensiva deve ritenersi assorbita nel motivo oggetto di accoglimento, contrassegnato dal numero 4.0 del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Con questa doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 e 575 cod. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione dell'omicidio, rispetto al quale le emergenze indiziarie apparivano sprovviste di univocità indiziaria, essendosi limitata la ricorrente, com'era emerso dalle intercettazioni registrate durante le indagini preliminari, a esprimere il suo risentimento nei confronti del cognato. L'assorbimento di questa censura difensiva nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento discende dal fatto che l'esame di tale doglianza presuppone la congruità del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'autore materiale dell'omicidio, sul quale, per le ragioni esposte nei paragrafi 17 e 3.7.1, cui si deve rinviare, si impone un nuovo vaglio da parte della Corte di assise di appello di Cagliari. 3.11. Considerazioni analoghe valgono per la doglianza contrassegnata dal numero 8.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile, a titolo concorso, nel porto e nella detenzione delle armi contestati al capo B, non essendo stato acquisito alcun elemento idoneo a dimostrare che la ricorrente avesse conoscenza delle armi utilizzate dal marito per uccidere il fratello Anche in questo caso, infatti, l'esame di tale doglianza postula la congruità del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'autore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sul quale, per le ragioni esposte nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, cui si deve rinviare ulteriormente, si impone un nuovo vaglio, in sede di rinvio, da parte della Corte di assise di appello di Cagliari. 3.12. Negli stessi termini, infine, ci si deve esprimere per la doglianza contrassegnata dal numero 9.0, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 114 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante invocata, il cui riconoscimento si imponeva alla luce del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che appariva marginale rispetto alla dinamica degli accadimenti criminosi, che rendeva evidente l'estraneità della ricorrente alla fase esecutiva dell'omicidio. Ci si deve, pertanto, limitare a rinviare alle considerazioni espresse nei paragrafi 3.10 e 3.11, che impongono di ritenere la censura difensiva assorbita nel motivo oggetto di accoglimento. 3.13. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento »›- della doglianza contrassegnata dal numero 4.0, nella quale devono ritenersi assorbiti i motivi di ricorso contrassegnati dai numeri 1.0, 7.0, 8.0 e 9.0. Come si è già detto, gli effetti processuali di tale pronunciamento si estendono al coimputato non impugnate [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 387 cod. proc. pen. Devono, invece, essere rigettate le residue censure difensive, passate in rassegna nei paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, risultando, relativamente a tali profili censori, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Sassari congruo e rispettoso delle emergenze processuali. Consegue, infine, a queste conclusioni l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Cagliari, nei termini di cui in motivazione. 4. Parimenti fondato deve ritenersi l'atto di impugnazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in dodici motivi di ricorso. Occorre premettere che la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] discende dall'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] ex art. 387 cod. proc. pen., su cui ci si è soffermati nel paragrafo 3.7.1.1, al quale si deve rinviare preliminarmente. 4.1. Tanto premesso, occorre passare a considerare le singole censure difensive, prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, che deve ritenersi infondato, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di attribuire valore indiziante all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] per mano della vittima il 25/01/2015, che non poteva essere collegata all'omicidio del fratello, essendo inverosimile che l'imputato avesse organizzato un attentato in danno del congiunto, del quale sarebbe stato immediatamente sospettato. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo - secondo cui non era verosimile che l'imputato, dopo il violento litigio con il fratello, potesse averne organizzato l'uccisione, correndo il rischio di essere sottoposto alle verifiche investigative dei Carabinieri della Stazione di Lula - appare smentito dalle emergenze processuali, atteso che tale episodio è ricostruito in sentenza non come una vicenda isolata, ma quale ennesima concretizzazione degli aspri contrasti esistenti tra i due germani, che costituivano un dato circostanziale incontroverso e imponevano di escludere l'estemporaneità dell'azione omicida. Non può, in proposito, non rilevarsi che, fin dalla prima fase delle indagini preliminari, gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Lula si concentravano sull'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che era il fratello della vittima - e traevano origine dai risalenti rapporti conflittuali dei due fratelli, determinati da divergenze sulla gestione del loro patrimonio familiare. Né è possibile dubitare della natura risalente di tali rapporti conflittuali, attestata dal fatto che, nel corso del 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo di fucile all'indirizzo del germano, per effetto del quale aveva patteggiato la pena di tre anni di reclusione. Analogo rilievo processuale è stato correttamente attribuito al violento litigio che si era verificato tra i due fratelli il giorno precedente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del quale l'imputato era stato sottoposto a un pestaggio, riportando lesioni personali in tutto il corpo, riscontrate dai carabinieri lulesi che si recavano presso la sua abitazione a poche ore dall'assassinio. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo di ricorso. 4.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 266, comma 2, 14 Cost., 271, 191, 526 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano l'utilizzazione delle conversazioni captate all'esterno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], nel cortile della sua abitazione, atteso che il decreto autorizzativo presupposto riguardava esclusivamente le intercettazioni ambientali eseguite all'interno del veicolo dell'imputato. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che appare prospettata in termini sostanzialmente assimilabili alla doglianza contrassegnata dal numero 3.0 del ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si è esaminata nel paragrafo 3.3, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Non si può, in ogni caso, non ribadire che la registrazione di conversazioni ambientali, mediante intercettazione, può riguardare non soltanto le comunicazioni che si svolgono nel luogo oggetto dell'autorizzazione, ma ogni altra captazione collegata al contesto ambientale autorizzato. Ne consegue che ogni conversazione che, pur essendo registrata al di fuori del contesto autorizzativo, venga captata casualmente nel corso delle attività di ascolto, è legittimamente utilizzabile, traendo il suo fondamento dall'originario provvedimento di autorizzazione (Sez. 3, n. 19200 del 15/03/2017, Bosco, cit.;Sez. 6, n. 5497 del 19/12/2013, dep. 2014, D'Angelo, cit.; Sez. 4, n. 15840 del 13/02/2007, Imparato, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 4.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di reputare plausibili le spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sugli spostamenti effettuati la mattina del 25/01/2015 e che imponevano di ritenere dimostrata l'assenza dalla sua abitazione nell'arco temporale compreso tra le ore 4.47 e le ore 7.45 della stessa giornata. Si tratta di una censura difensiva che appare prospettata in termini sostanzialmente assimilabili alla doglianza contrassegnata dal numero 3.2 del ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si è esaminata nel paragrafo 3.6, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sui motiVi che inducono a ritenere corretta l'interpretazione delle intercettazioni registrate nelle prime ore del 25/01/2021. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso. 4.4. Dall'infondatezza del terzo motivo di ricorso discende l'infondatezza del quarto motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano connotate da ambiguità indiziaria, l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla sua abitazione tra le ore 4.47 e le ore 7.45 del 25/01/2015, in concomitanza con l'assassinio del fratello. Non si può, invero, non ribadire, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 3.6, cui si rinvia ulteriormente, che le intercettazioni numero 4052, 4053, 4055 e 4057, eseguite nelle prime ore del 25/01/2015, registrate all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], facevano emergere che il ricorrente usciva dalla sua abitazione alle ore 4.47.37 e vi faceva rientro alle ore 7.45.15. Le consderazioni esposte impongono di ritenere infondato il quarto motivo di ricorso.4.5. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 603, comma 3-bis, 178, comma 1, lett. c), 180, 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 CEDU, conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili ai fini della decisione le sole intercettazioni su cui si registrava la convergenza delle conclusioni dei periti e dei consulenti tecnici di parte, senza procedere alla rinnovazione della loro audizione. Si tratta di una censura difensiva che appare prospettata in termini sovrapponibili alla doglianza contrassegnata dal numero 3.1 del ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si è esaminata nel paragrafo 3.4, al quale occorre rinviare per la disamina dei motivi che inducono a ritenerla infondata, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che impongono di reputare corretta l'applicazione al caso di specie della disposizione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., la cui introduzione, come si è già detto, si pone in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit.; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 4.6. Deve ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che gli scarponi ritrovati dai Carabinieri della Stazione di Lula, durante la perlustrazione effettuata del 03/02/2015, erano stati abbandonati in aperta campagna da [OSCURATO:PERSONA]. Deve, innanzitutto, rilevarsi che a questo elemento indiziario, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non veniva attribuito un rilievo decisivo, essendo tale dato investigativo, con un percorso argomentativo corretto, correlato dal Giudice di appello sassarese al compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, il cui nucleo essenziale, ancorché non decisivo, era costituito dalle captazioni registrate nelle prime ore del 25/01/2015, all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], sul cui contenuto ci si è già soffermati nei paragrafi 4.3 e 4.4, ai quali si deve rinviare.La rilevanza di questo elemento circostanziale, pertanto, veniva valutata correttamente dalla Corte di assise di appello di Sassari, che riteneva di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] le calzature ritrovate il 03/02/2015 sulla base di un percorso motivazionale non censurabile, pur dovendosi evidenziare che tale dato investigativo, sebbene congruamente valutato, dovrà essere ulteriormente correlato dal Giudice del rinvio cagliaritano all'esito negativo dell'esame stub eseguito nei confronti dell'imputato, nel rispetto dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, cui si deve rinviare. Ne discende che, pur essendo correttamente motivato l'assunto secondo cui gli scarponi ritrovati dai Carabinieri della Stazione di Lula erano stati indossati da [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati abbandonati in un periodo concomitante al verificarsi dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tale asserzione, in assenza delle verifiche demandate da questo Collegio, così come prescritte nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, non possiede una valenza univocamente dimostrativa del coinvolgimento del ricorrente nell'assassinio oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il sesto motivo di ricorso. 4.7. Dall'infondatezza del sesto motivo di ricorso discende l'infondatezza del settimo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere provato che gli scarponi ritrovati dai Carabinieri della Stazione di Lula il 03/02/2015 erano stati indossati da [OSCURATO:PERSONA], non essendo dotato di univocità probatoria il reperimento di tracce biologiche dell'imputato, che erano state rinvenute insieme a reperti genotipici di altri soggetti. Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, che la valenza processuale del ritrovamento degli scarponi in questione veniva correttamente motivata dalla Corte di assise di appello di Sassari, che riteneva di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] le calzature ritrovate dai Carabinieri di Lula, pur dovendosi evidenziare che tale dato indiziario - che possiede un rilievo individualizzante, incontroverso ma non decisivo - dovrà essere correlato dal Giudice del rinvio all'esito negativo dell'esame stub eseguito nei confronti dello stesso imputato, nel rispetto dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, cui si deve rinviare ulteriormente. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il settimo motivo di ricorso.4.8. Quanto alla doglianza formulata con l'ottavo motivo di ricorso, tale censura difensiva deve ritenersi assorbita nella censura oggetto di accoglimento, contrassegnato dal numero 4.0 del ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Con questa doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari, unitariamente intesi, che consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], che era stato affermato dalla Corte di assise di appello di Sassari senza confrontarsi con le censure difensive. L'assorbimento di questa censura difensiva nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento discende dal fatto che l'esame di tale doglianza presuppone la congruità del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul quale, per le ragioni esposte nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, cui si deve ulteriormente rinviare, si impone un nuovo vaglio, in sede di rinvio, da parte della Corte di assise di appello di Cagliari. 4.9. Deve ritenersi infondato il nono motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di individuare il movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto di aspra conflittualità esistente tra l'imputato e la vittima, trascurando di considerare l'esistenza di una possibile causale alternativa, come quelle dei dissidi, maturati nell'ambiente lulese, tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], che era emersa nel corso del dibattimento. Si tratta di una doglianza prospettata in termini assimilabili alla doglianza contrassegnata dal numero 5.0 del ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si è esaminata nel paragrafo 3.8, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale sassarese. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del nono motivo di ricorso. 4.10. Quanto al decimo motivo di ricorso, tale censura deve ritenersi assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento, contrassegnata dal numero 4.0 del ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA].Con questa doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la pronuncia in esame non dava esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un compendio probatorio sprovvisto di univocità e inidoneo a determinare il superamento della soglia dell-oltre ogni ragionevole dubbio". Non può, in proposito, non ribadirsi che l'esame di questa doglianza postula la verifica sulla congruità del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'autore materiale dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], sul quale, per le ragioni esposte nei paragrafi 3.7 e 3.7.1, cui si deve rinviare ulteriormente, si impone un nuovo vaglio giurisdizionale da parte della Corte di assise di appello di Cagliari. 4.11. Considerazioni analoghe valgono per l'undicesimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, la cui ricorrenza era stata affermata senza considerare le circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi. Ci si deve, pertanto, limitare a rinviare alle considerazioni espresse nei paragrafi 4.8 e 4.10, che impongono di ritenere la doglianza in esame assorbita nel motivo oggetto di accoglimento. 4.12. Negli stessi termini ci si deve esprimere per il dodicesimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 61, comma primo n. 2, cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della provocazione, la cui ricorrenza era stata affermata senza considerare le circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali assumeva un rilievo decisivo il comportamento assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, in occasione della lite verificatasi il giorno prima dell'omicidio.Anche in questo caso ci si deve limitare a rinviare alle considerazioni espresse nei pàragrafi 4.8, 4.10 e 4.11, che impongono di ritenere la doglianza in esame assorbita nel motivo oggetto di accoglimento. 4.13. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. degli effetti dell'accoglimento della doglianza contrassegnata dal numero