CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 1970
Cassazione n. 25430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1970 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale, dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato contestato ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la decisione, assunta in assenza di contraddittorio, lederebbe il diritto di difesa; si richiamava, sul punto, quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01). A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con sentenza n. 111 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello che in fase predibattimentale, dunque senza contraddittorio abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024 L'e