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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1957

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 febbraio 1975 Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione dei ricorsi sentito il difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribaditi le ragioni di fondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla confisca di alcuni beni immobili, acquistati nel 2008 e nel 2012 rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adottata dal Tribunale di Napoli in ragione della contestuale condanna dei predetti per più fatti di usura, statuizione altrettanto confermata con la detta sentenza di appello. 2.Interposto ricorso in cassazione, questa Corte, con sentenza del 14 giugno 2018, n. 38973, ferma la responsabilità dei due imputati per i reati agli stessi ascritti, ha annullato con rinvio quella di appello limitatamente alla sola confisca perchè la Corte del merito non ebbe a scrutinare la richiesta di integrazione probatoria sollevata dalla difesa in relazione alla acquisizione di determinati documenti né a prestare la dovuta attenzione, sempre nella medesima ottica, al rilievo da ascrivere al procedimento penale promosso in danno del [OSCURATO:PERSONA] per evasione dell'Iva.

3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in sede di rinvio ha nuovamente confermato la confisca resa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

4. Propongono un nuovo ricorso di legittimità i due imputati e lamentano: - violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. perché la misura adottata dalla Corte del merito e poi annullata era stata assunta ai sensi dell'art. 644 ultimo comma cod. pen. mentre quella posta a fondamento della sentenza in sede di rinvio è stata giustificata dal disposto di cui all'art. 12 sexies legge 356 del 1992, misura diversa e più grave; - vizio di motivazione quanto alla puntuale verifica degli elementi di conoscenza derivanti dal processo per evasione dell'IVA a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] così come imposto dalla sentenza rescindente, scrutinata inadeguatamente dalla Corte del merito; - travisamento probatorio rispetto alle capacità reddituali dei due imputati siccome tratte dalla documentazione in atti e in particolare trascurando quella cristallizzata dagli estratti contributivi INPS relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 diversi da quelli considerati dai giudici del merito; - omessa considerazione sia del portato effettivo della contestazione mossa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento promosso ai suoi danni per evasione dell'IVA richiamato nella sentenza rescindente, considerato che la relativa imputazione, avuto riguardo al reato associativo ascritto allo stesso, copriva un arco temporale ( dal 2008 al 2012) più ampio rispetto a quello considerato dalla Corte del merito ( anni 2011/2012), sia delle considerazioni spese dal Tribunale del riesame nel medesimo procedimento, sia infine al significato probatorio ascritto alla intercettazione telefonica n. 633 del 5 ottobre 2012 che la Corte ha ritenuto non decisiva perché erroneamente letta prescindendo dal tenore della sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] (sempre nel separato procedimento indicato nella sentenza rescindente), parimenti acquisita agli atti del presente giudizio;- erronea attribuzione del valore di acquisto dei beni confiscati al [OSCURATO:PERSONA], determinato senza considerare l'effettivo esborso affrontato dal ricorrente ricavato da una sinergica lettura delle emergenze dell'atto di compravendita e della scrittura privata di restituzione assegni allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso merita la declaratoria di inammissibilità quanto alle censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno manifestamente infondate.

Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si impone, per contro, la mera reiezione dell'impugnazione, attesa la non fondatezza nel merito di alcune delle doglianze addotte dalla difesa.

2. La prima doglianza esposta dal ricorso è manifestamente inconferente.

Giova premettere che il ricorso di legittimità che ha portato all'annullamento della prima sentenza di appello devolveva alla Corte il solo tema inerente alla confisca degli immobili intestati ai due ricorrenti.

Non si faceva cenno alle somme di denaro fatte oggetto di sequestro da parte del G.I.P. e confiscate con la sentenza di primo grado, in parte qua confermata in appello (e solo con riferimento a dette utilità: cfr. pag. 89 secondo capoverso) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen.

Per il resto, quanto all'ablazione dei beni immobili, oggetto del devoluto dall'odierno ricorso, è pacifico che sia la sentenza di primo grado (si veda dalla pagina 163) che quella di appello facevano unicamente leva sulla confisca allargata di cui all'odierno art. 240-bis cod. pen. (all'epoca art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992).

Da qui l'evidente inconferenza del primo motivo di ricorso: prescindendo da ogni ulteriore rilievo, è infatti incontrovertibile che la decisione assunta in sede di rinvio riposa sui medesimi presupposti normativi considerati nelle pregresse fasi di merito mentre è del tutto eccentrico il richiamo operato al disposto dell'ultimo comma di cui all'art. 644 cod. pen., da riferire, nel caso, alla leva normativa applicata in relazione ad utilità diverse da quelle oggetto della regiudicanda devoluta alla Corte. 3.La disamina nel merito delle altre censure presuppone a monte un insieme di chiarimenti preliminari.

3.1. Giova in primo luogo rimarcare che gli acquisti relativi ai cespiti oggetto dell'ablazione ora in contestazione sono stati effettuati nel 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] (due immobili per circa 80.000 euro di costi affrontati) e nel 2012 dal [OSCURATO:PERSONA] (cinque diverse unità immobiliari per un esborso complessivo pari a circa 230.000 euro).

Né la sentenza impugnata, né lo stesso ricorso, sovrappongono in alcun modo le posizioni degli odierni ricorrenti, disgiuntamente considerate quanto alle valutazioni rese nel ponderare le disponibilità finanziarie e reddituali utili a supportare gli acquisiti relativi alle dette utilità, in linea del resto con le relative formali intestazioni.

Sotto questo versante va altresì rimarcato che, relativamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], in modo inconferente la difesa ha introdotto con l'odierno ricorso un tema, quello legato all'effettivo importo dei costi affrontati per le dette acquisizioni, che doveva ritenersi estraneo al devoluto al giudice del rinvio e che, a maggior ragione, non può essere veicolato per la prima volta con l'odierno ricorso di legittimità.

Si tratta di valutazioni in fatto estranee alle rivendicazioni prospettate con l'originaria impugnazione in cassazione (che non metteva in gioco il parametro inerente alla entità degli importi sborsati per assicurarsi le utilità sequestrate e poi confiscate) tanto da determinare un intervento rescindente e una conseguenziale decisione assunta in sede di rinvio che nulla evidenziano in ordine a tale aspetto, la cui disamina resta dunque preclusa per le citate ragioni pregiudiziali.

3.2. In linea di principio, anche alla luce delle sollecitazioni svolte in udienza dalla Procura Generale, va poi chiarito che la sentenza rescindente, pur senza affermarlo espressamente, ha implicitamente, ma altrettanto inequivocabilmente, ancorato la propria decisione alla ritenuta inapplicabilità alla specie dell'attuale disposto dell'art. 240-bis cod. pen. (rectius del citato art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 vigente all'epoca dei fatti così come novellato dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161) nella parte in cui preclude all'imputato la possibilità di giustificare la provvista finanziaria legittimante gli acquisti dei beni ablati facendo leva su redditi sottratti al fisco.

Tanto verosimilmente per averne ritenuto impedita la retroattiva operatività in ragione della natura processuale della novità introdotta e della conseguente impossibilità di avvalersene anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione (in termini Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278171).

Depone in tal senso, in modo inequivoco, il rilevato vuoto argomentativo legato alla mancata considerazione delle emergenze ricavabili dall'autonomo processo penale promosso (anche) ai danni dell'odierno ricorrente e correlato ad asserite evasioni fiscali (in materia di Iva) realizzate in ambiti temporali compatibili con le citate acquisizioni riferite al [OSCURATO:PERSONA]; vizio che per forza di cose trovava la sua ragione logico giuridica nella possibilità per l'imputato di allegare redditi evasi, giacché, altrimenti, il vuoto motivazionale rassegnato non avrebbe avuto ragion d'essere.

Il principio in diritto implicitamente sotteso al difetto di motivazione posto a fondamento della sentenza rescindente, dunque, rende indifferente al fine la correttezza interpretativa della scelta assunta (in senso contrario da ultimo Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022,Rv. 282690).

La Corte del merito, infatti, quale giudice del rinvio nonché questa Corte, scrutinando la legittimità della relativa decisione resa ai sensi dell'art 623 cod. proc. pen., devono infatti ritenersi obbligate ad uniformarsi alla relativa indicazione di principio, non potendosene comunque discostare anche laddove non ne condividano il portato.

3.3. L'ultima precisazione attiene alle ricadute probatorie comunque correlate alla possibilità, per l'imputato, oggi normativamente esclusa, di avvalersi dei redditi evasi per legittimare la provenienza dei fondi messi in campo nel procedere alle acquisizioni relative alle utilità oggetto di confisca allargata, nell'ambito delle verifiche patrimoniali legate al giudizio di sproporzione posto a supporto della misura in contestazione.

Sotto questo versante, la Corte del merito muove da una indicazione di principio corretta alla quale tuttavia non ha fatto seguire successivi corollari interpretativi sempre in linea con il relativo presupposto logico giuridico.

Va infatti ribadito che prima della modifica apportata dalla legge n. 172 del 2017, secondo una consolidata visione interpretativa di questa Corte, alla quale, come detto, si è implicitamente ancorata anche la sentenza rescindente, in caso di confisca estesa penale, la presunzione di illegittima provenienza delle risorse accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato a fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate - in tutto o in parte - nella dichiarazione dei redditi (tra le molte, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012 Rv. 252855 e da ultimo Sez. 2, n. 45105 del 4.7.2019).

Laddove, dunque, la pubblica accusa abbia dato adeguata dimostrazione del rapporto di sproporzione che corre tra costi affrontati per le acquisizioni dei beni da confiscare e capacità reddituali dell'imputato, grava sull'interessato l'onere di superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che viene normativamente correlata alla detta riscontrata incapienza, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato.

Senza dare luogo a una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, viene dunque posto a carico dell'interessato un onere di allegazione, poiché rientra nel suo stesso interesse elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa, in linea del resto al c.d.

"principio di vicinanza della prova", coerentemente richiamato dalla sentenza gravata.

Se, infatti, spetta alla pubblica accusa comprovare i profili costitutivi che portano al presupposto della sproporzione ( con riguardo alla correlazione temporale del momento di acquisto del bene da confiscare rispetto al relativo illecito spia mettendo in evidenza i profili di incapienza finanziaria che rendono dubbia la provenienza dei fondi impiegati), parimenti, ove il proposto deduca eccezioni o argomenti difensivi che ne smentiscano il portato, spetta a lui allegare concreti ed oggettivi elementi fattuali che siano in grado di supportare le suddette eccezioni perché, in considerazione del principio della cd.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tutti i dati destinati a dare fondamento alla tesi difensiva destinati a contraddire la prospettata sproporzione tra disponibilità e acquisizioni (Sez. 2 , Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997; Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373).

Riportando le dette indicazioni di principio al profilo dei redditi evasi, va ribadito che siffatte allegazioni devono essere connotate da specificità, così da offrire al giudice un serio e concreto riscontro dell'accumulazione non dichiarata da contrapporre alle emergenze formalmente attestate dalla puntuale osservanza degli oneri fiscali poste dall'accusa a supporto della contestata sproporzione.

In altre parole, non basterà allegare una semplice potenzialità produttiva di reddito non fatta emergere; occorrerà piuttosto supportare la relativa allegazione difensiva offrendo elementi concreti idonei ad attestare la misura della detta accumulazione così da poter riscontrare anche l'effettiva destinazione della stessa agli investimenti sostanziatisi nelle utilità ablate di cui si assume la legittima provenienza anche in termini di coerenza temporale rispetto al momento del relativo impiego.

Con la precisazione che quanto più rilevanti saranno gli importi non dichiarati al fisco assertivamente veicolati negli impieghi posti all'attenzione della iniziativa ablatoria, quanto più rigoroso e stringente dovrà essere l'onere di allegazione e il correlato giudizio di verifica, destinati a riguardare anche i momenti di allocazione di tali fonti di risparmio celate al fisco, essendo di fatto inverosimile, sul piano della logica comune, la conservazione nel tempo di consistenti somme di denaro in contante.

Per quanto di dirà da qui a poco, le indicazioni difensive offerte dal [OSCURATO:PERSONA] a supporto della legittima provenienza della provvista utilizzata nel 2012 per gli acquisti relativi alle utilità ablate mal si adattano alla superiore regola valutativa, risolvendosi in mere prospettive di accumulazione reddituale sottratte al fisco non sufficientemente supportate quanto al portato che ebbe concretamente a connotarle, considerata, peraltro, l'apprezzabile intensità dei supposti incassi non dichiarati e il lungo tempo che caratterizzo' siffatta supposta evasione.

Aspetto, questo, stigmatizzato dai Giudici del gravame di merito anche se non sempre seguendo con linearità la rigorosità di principio che informa la relativa regola di giudizio.4.Tanto premesso, il ricorso mira ad evidenziare alcuni difetti motivazionali, rimarcando in particolare il travisamento di diverse emergenze probatorie acquisite agli atti.

4.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va rimarcata la manifesta inconferenza delle relative doglianze.

L' impugnazione risulta pressochè dominata dalla asserita devalutazione probatoria delle emergenze probatorie ricavabili dall'autonomo procedimento penale (per evasione in materia di Iva) promosso ai danni del [OSCURATO:PERSONA], richiamato dalla sentenza rescindente nel mettere in evidenza i pregressi vuoti argomentativi che connotavano la sentenza di appello fatta oggetto di annullamento.

Aspetto, per quanto detto, eccentrico rispetto alle autonome capacità di acquisto della [OSCURATO:PERSONA], alla luce della mancata precisazione delle ragioni per le quali siffatte emergenze dovrebbero influire nella ricostruzione della relativa posizione finanziaria e patrimoniale.

Parimenti è a dirsi per i riferimenti resi alle emergenze ricavabili dall'ulteriore documentazione che questa Corte, con la sentenza rescindente, ha valutato come pretermessa (quella contenuta nel faldone blu, cosi definito anche nella sentenza di legittimità oltre che nel ricorso e nella sentenza impugnata), perchè inerente redditi lavorativi maturati dal [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2000/2005.

L'unica censura esposta con l'impugnazione utilmente prospettabile in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] è quella afferente una asserito travisamento probatorio relativo alle capacità reddituali della stessa (punto

2.1. del ricorso).

La semplice lettura della doglianza, tuttavia, ne tradisce l'immediata inconsistenza: le disponibilità rivendicate dalla difesa sono infatti assolutamente identiche a quelle valorizzate dalla Corte del merito (per complessivi 30.000 euro circa negli anni 2006 e 2007) nel ritenere coerentemente non giustificati gli esborsi effettuati (nel 2008 per circa 80.000 euro) per acquisire le utilità ablate avuto riguardo alle relative capacità reddituali.

4.2. Passando allo scrutinio della posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva la Corte che la sentenza impugnata, segue, in linea di massima, un percorso logico che non merita censure perchè puntualmente conformato alle indicazioni di principio sopra rese in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio che governa il tema a giudizio.

Sì è così ribadito che gravava sull'imputato il compito di allegare elementi concreti in grado di attestare, nella loro effettiva sussistenza e consistenza, le capacità reddituali sottratte al fisco destinate a legittimare la provvista per gli acquisti.

E in questa cornice sono state ritenute complessivamente non dirimenti le relative emergenze offerte dalla difesa e ricavate dall'azione penale autonomamente promossa in danno del [OSCURATO:PERSONA] per evasione relativa all'IVA perchè destinate ad offrire solo spunti prospettici e non concreti elementi valorizzabili in una ottica di puntuale quantificazione delle disponibilità in tal modo accumulate e poi veicolate in direzione degli acquisti effettuati nel 2012.

4.3. Sotto questo versante non può dunque che condividersi la sostanziale indifferenza riservata dalla Corte del merito all'insieme di emergenze ricavate dal processo penale in questione (dal portato effettivo dell'ambito temporale della contestazione mossa in quel giudizio alle considerazioni spese dal Tribunale del riesame e alle risultanze offerte da talune prove pretermesse o inadeguatamente valutate, ricavate sempre da quella diversa realtà processuale: si vedano i punti 2.2., 2.3, 2.4, del ricorso), utili solo a definire la potenziale capacità produttiva legata all'attività di impresa del [OSCURATO:PERSONA] non emarginata al fisco senza tuttavia offrire concreti elementi che ne attestino il portato e l'effettiva accumulazione nel tempo.

4.4. Per il vero, la lettura della sentenza impugnata dà conto di un tentativo logico effettuato dalla Corte del merito volto a dare contenuti concreti al portato delle prospettazioni difensive, ricavando a ritroso il reddito prodotto muovendo dal portato delle imposte evase messe in evidenza nell'imputazione mossa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e pervenendo a un risultato finale - una disponibilità per euro 101.033,47 riferita all'anno 2012 - che ad avviso dei giudici del rinvio avrebbe dato conto di una provvista comunque non in grado di supportare lo sforzo affrontato per gli acquisiti in esame (per euro 230.317,48).

Su tale segmento del motivare si appunta uno dei rilievi proposti dal ricorso: in particolare, si evidenzia che il relativo ragionamento logico, se seguito con coerenza, andava esteso anche al 2011 (fatto oggetto di identica imputazione), così da portare alla dimostrazione di una identica provvista maturata e non dichiarata, compatibile con l'epoca dell'acquisto, decisiva nella relativa ricostruzione patrimoniale.

Da qui un rivendicato profilo di intrinseca contraddittorietà della decisione che tuttavia, ad avviso di questa Corte, non vale ad inficiarne il portato.

La difesa, infatti, pretende di valorizzare in via derivata un ragionamento logico effettuato dalla Corte del merito che non convince nei suoi presupposti di partenza, perché diretto a dare rilievo ad un dato (il tenore delle imposte evase siccome stigmatizzato nel relativo capo di imputazione formalizzato nel processo per evasione dell'IVA) che, per la fluidità del relativo dato, soggetto ad una verifica processuale che pacificamente non risulta completata, mal si presta a supportare, secondo i canoni di serietà e concretezza più volte evocati, l'allegazione relativa alla effettiva misura dei redditi maturati e evasi dall'imputato in quel determinato torno temporale.Se dunque in parte qua la sentenza deve ritenersi non lineare, ciò tuttavia non porta ad inficiarne il portato perchè siffatta contraddittorietà si lega ad un ragionamento probatorio, quello rivendicato ora dalla difesa, che non reggeva a monte e che questa Corte non può validare, estendendone il portato sino ad inficiare il complessivo motivare della decisione gravata, non condividendone i presupposti logici di riferimento.

4.5. Gli ulteriori momenti probatori, travisati per errore o omissione segnatati dal ricorso non incidono sulla tenuta della decisione gravata, considerata la genericità della deduzione difensiva.

Sia in relazione ai redditi maturati dal ricorrente sino al 2005 ( anche alla luce della notevole distanza temporale rispetto al momento degli acquisti, operati nel 2012), sia con riferimento ai diversi importi da considerare siccome fotografati dagli estratti contributivi INPS (rivendicati a pagina 9 del ricorso), non ne risulta infatti argomentata la concreta e decisiva incidenza assunta rispetto alla complessiva valutazione spesa in sentenza rispetto alla ricostruzione patrimoniale posta a fondamento della confisca.

Da qui l'inammissibilità delle dette censure e la definitiva infondatezza del ricorso

5. Alla reiezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] de Simone segue la condanna alle spese processuali; la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] porta anche alla condanna della stessa di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1957 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 febbraio 1975 Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione dei ricorsi sentito il difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribaditi le ragioni di fondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla confisca di alcuni beni immobili, acquistati nel 2008 e nel 2012 rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adottata dal Tribunale di Napoli in ragione della contestuale condanna dei predetti per più fatti di usura, statuizione altrettanto confermata con la detta sentenza di appello. 2.Interposto ricorso in cassazione, questa Corte, con sentenza del 14 giugno 2018, n. 38973, ferma la responsabilità dei due imputati per i reati agli stessi ascritti, ha annullato con rinvio quella di appello limitatamente alla sola confisca perchè la Corte del merito non ebbe a scrutinare la richiesta di integrazione probatoria sollevata dalla difesa in relazione alla acquisizione di determinati documenti né a prestare la dovuta attenzione, sempre nella medesima ottica, al rilievo da ascrivere al procedimento penale promosso in danno del [OSCURATO:PERSONA] per evasione dell'Iva. 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in sede di rinvio ha nuovamente confermato la confisca resa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Propongono un nuovo ricorso di legittimità i due imputati e lamentano: - violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. perché la misura adottata dalla Corte del merito e poi annullata era stata assunta ai sensi dell'art. 644 ultimo comma cod. pen. mentre quella posta a fondamento della sentenza in sede di rinvio è stata giustificata dal disposto di cui all'art. 12 sexies legge 356 del 1992, misura diversa e più grave; - vizio di motivazione quanto alla puntuale verifica degli elementi di conoscenza derivanti dal processo per evasione dell'IVA a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] così come imposto dalla sentenza rescindente, scrutinata inadeguatamente dalla Corte del merito; - travisamento probatorio rispetto alle capacità reddituali dei due imputati siccome tratte dalla documentazione in atti e in particolare trascurando quella cristallizzata dagli estratti contributivi INPS relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 diversi da quelli considerati dai giudici del merito; - omessa considerazione sia del portato effettivo della contestazione mossa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento promosso ai suoi danni per evasione dell'IVA richiamato nella sentenza rescindente, considerato che la relativa imputazione, avuto riguardo al reato associativo ascritto allo stesso, copriva un arco temporale ( dal 2008 al 2012) più ampio rispetto a quello considerato dalla Corte del merito ( anni 2011/2012), sia delle considerazioni spese dal Tribunale del riesame nel medesimo procedimento, sia infine al significato probatorio ascritto alla intercettazione telefonica n. 633 del 5 ottobre 2012 che la Corte ha ritenuto non decisiva perché erroneamente letta prescindendo dal tenore della sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] (sempre nel separato procedimento indicato nella sentenza rescindente), parimenti acquisita agli atti del presente giudizio;- erronea attribuzione del valore di acquisto dei beni confiscati al [OSCURATO:PERSONA], determinato senza considerare l'effettivo esborso affrontato dal ricorrente ricavato da una sinergica lettura delle emergenze dell'atto di compravendita e della scrittura privata di restituzione assegni allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso merita la declaratoria di inammissibilità quanto alle censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno manifestamente infondate. Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si impone, per contro, la mera reiezione dell'impugnazione, attesa la non fondatezza nel merito di alcune delle doglianze addotte dalla difesa. 2. La prima doglianza esposta dal ricorso è manifestamente inconferente. Giova premettere che il ricorso di legittimità che ha portato all'annullamento della prima sentenza di appello devolveva alla Corte il solo tema inerente alla confisca degli immobili intestati ai due ricorrenti. Non si faceva cenno alle somme di denaro fatte oggetto di sequestro da parte del G.I.P. e confiscate con la sentenza di primo grado, in parte qua confermata in appello (e solo con riferimento a dette utilità: cfr. pag. 89 secondo capoverso) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. Per il resto, quanto all'ablazione dei beni immobili, oggetto del devoluto dall'odierno ricorso, è pacifico che sia la sentenza di primo grado (si veda dalla pagina 163) che quella di appello facevano unicamente leva sulla confisca allargata di cui all'odierno art. 240-bis cod. pen. (all'epoca art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992). Da qui l'evidente inconferenza del primo motivo di ricorso: prescindendo da ogni ulteriore rilievo, è infatti incontrovertibile che la decisione assunta in sede di rinvio riposa sui medesimi presupposti normativi considerati nelle pregresse fasi di merito mentre è del tutto eccentrico il richiamo operato al disposto dell'ultimo comma di cui all'art. 644 cod. pen., da riferire, nel caso, alla leva normativa applicata in relazione ad utilità diverse da quelle oggetto della regiudicanda devoluta alla Corte. 3.La disamina nel merito delle altre censure presuppone a monte un insieme di chiarimenti preliminari. 3.1. Giova in primo luogo rimarcare che gli acquisti relativi ai cespiti oggetto dell'ablazione ora in contestazione sono stati effettuati nel 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] (due immobili per circa 80.000 euro di costi affrontati) e nel 2012 dal [OSCURATO:PERSONA] (cinque diverse unità immobiliari per un esborso complessivo pari a circa 230.000 euro). Né la sentenza impugnata, né lo stesso ricorso, sovrappongono in alcun modo le posizioni degli odierni ricorrenti, disgiuntamente considerate quanto alle valutazioni rese nel ponderare le disponibilità finanziarie e reddituali utili a supportare gli acquisiti relativi alle dette utilità, in linea del resto con le relative formali intestazioni. Sotto questo versante va altresì rimarcato che, relativamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], in modo inconferente la difesa ha introdotto con l'odierno ricorso un tema, quello legato all'effettivo importo dei costi affrontati per le dette acquisizioni, che doveva ritenersi estraneo al devoluto al giudice del rinvio e che, a maggior ragione, non può essere veicolato per la prima volta con l'odierno ricorso di legittimità. Si tratta di valutazioni in fatto estranee alle rivendicazioni prospettate con l'originaria impugnazione in cassazione (che non metteva in gioco il parametro inerente alla entità degli importi sborsati per assicurarsi le utilità sequestrate e poi confiscate) tanto da determinare un intervento rescindente e una conseguenziale decisione assunta in sede di rinvio che nulla evidenziano in ordine a tale aspetto, la cui disamina resta dunque preclusa per le citate ragioni pregiudiziali. 3.2. In linea di principio, anche alla luce delle sollecitazioni svolte in udienza dalla Procura Generale, va poi chiarito che la sentenza rescindente, pur senza affermarlo espressamente, ha implicitamente, ma altrettanto inequivocabilmente, ancorato la propria decisione alla ritenuta inapplicabilità alla specie dell'attuale disposto dell'art. 240-bis cod. pen. (rectius del citato art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 vigente all'epoca dei fatti così come novellato dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161) nella parte in cui preclude all'imputato la possibilità di giustificare la provvista finanziaria legittimante gli acquisti dei beni ablati facendo leva su redditi sottratti al fisco. Tanto verosimilmente per averne ritenuto impedita la retroattiva operatività in ragione della natura processuale della novità introdotta e della conseguente impossibilità di avvalersene anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione (in termini Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278171). Depone in tal senso, in modo inequivoco, il rilevato vuoto argomentativo legato alla mancata considerazione delle emergenze ricavabili dall'autonomo processo penale promosso (anche) ai danni dell'odierno ricorrente e correlato ad asserite evasioni fiscali (in materia di Iva) realizzate in ambiti temporali compatibili con le citate acquisizioni riferite al [OSCURATO:PERSONA]; vizio che per forza di cose trovava la sua ragione logico giuridica nella possibilità per l'imputato di allegare redditi evasi, giacché, altrimenti, il vuoto motivazionale rassegnato non avrebbe avuto ragion d'essere. Il principio in diritto implicitamente sotteso al difetto di motivazione posto a fondamento della sentenza rescindente, dunque, rende indifferente al fine la correttezza interpretativa della scelta assunta (in senso contrario da ultimo Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022,Rv. 282690). La Corte del merito, infatti, quale giudice del rinvio nonché questa Corte, scrutinando la legittimità della relativa decisione resa ai sensi dell'art 623 cod. proc. pen., devono infatti ritenersi obbligate ad uniformarsi alla relativa indicazione di principio, non potendosene comunque discostare anche laddove non ne condividano il portato. 3.3. L'ultima precisazione attiene alle ricadute probatorie comunque correlate alla possibilità, per l'imputato, oggi normativamente esclusa, di avvalersi dei redditi evasi per legittimare la provenienza dei fondi messi in campo nel procedere alle acquisizioni relative alle utilità oggetto di confisca allargata, nell'ambito delle verifiche patrimoniali legate al giudizio di sproporzione posto a supporto della misura in contestazione. Sotto questo versante, la Corte del merito muove da una indicazione di principio corretta alla quale tuttavia non ha fatto seguire successivi corollari interpretativi sempre in linea con il relativo presupposto logico giuridico. Va infatti ribadito che prima della modifica apportata dalla legge n. 172 del 2017, secondo una consolidata visione interpretativa di questa Corte, alla quale, come detto, si è implicitamente ancorata anche la sentenza rescindente, in caso di confisca estesa penale, la presunzione di illegittima provenienza delle risorse accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato a fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate - in tutto o in parte - nella dichiarazione dei redditi (tra le molte, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012 Rv. 252855 e da ultimo Sez. 2, n. 45105 del 4.7.2019). Laddove, dunque, la pubblica accusa abbia dato adeguata dimostrazione del rapporto di sproporzione che corre tra costi affrontati per le acquisizioni dei beni da confiscare e capacità reddituali dell'imputato, grava sull'interessato l'onere di superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che viene normativamente correlata alla detta riscontrata incapienza, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato. Senza dare luogo a una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, viene dunque posto a carico dell'interessato un onere di allegazione, poiché rientra nel suo stesso interesse elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa, in linea del resto al c.d. "principio di vicinanza della prova", coerentemente richiamato dalla sentenza gravata. Se, infatti, spetta alla pubblica accusa comprovare i profili costitutivi che portano al presupposto della sproporzione ( con riguardo alla correlazione temporale del momento di acquisto del bene da confiscare rispetto al relativo illecito spia mettendo in evidenza i profili di incapienza finanziaria che rendono dubbia la provenienza dei fondi impiegati), parimenti, ove il proposto deduca eccezioni o argomenti difensivi che ne smentiscano il portato, spetta a lui allegare concreti ed oggettivi elementi fattuali che siano in grado di supportare le suddette eccezioni perché, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tutti i dati destinati a dare fondamento alla tesi difensiva destinati a contraddire la prospettata sproporzione tra disponibilità e acquisizioni (Sez. 2 , Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997; Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373). Riportando le dette indicazioni di principio al profilo dei redditi evasi, va ribadito che siffatte allegazioni devono essere connotate da specificità, così da offrire al giudice un serio e concreto riscontro dell'accumulazione non dichiarata da contrapporre alle emergenze formalmente attestate dalla puntuale osservanza degli oneri fiscali poste dall'accusa a supporto della contestata sproporzione. In altre parole, non basterà allegare una semplice potenzialità produttiva di reddito non fatta emergere; occorrerà piuttosto supportare la relativa allegazione difensiva offrendo elementi concreti idonei ad attestare la misura della detta accumulazione così da poter riscontrare anche l'effettiva destinazione della stessa agli investimenti sostanziatisi nelle utilità ablate di cui si assume la legittima provenienza anche in termini di coerenza temporale rispetto al momento del relativo impiego. Con la precisazione che quanto più rilevanti saranno gli importi non dichiarati al fisco assertivamente veicolati negli impieghi posti all'attenzione della iniziativa ablatoria, quanto più rigoroso e stringente dovrà essere l'onere di allegazione e il correlato giudizio di verifica, destinati a riguardare anche i momenti di allocazione di tali fonti di risparmio celate al fisco, essendo di fatto inverosimile, sul piano della logica comune, la conservazione nel tempo di consistenti somme di denaro in contante. Per quanto di dirà da qui a poco, le indicazioni difensive offerte dal [OSCURATO:PERSONA] a supporto della legittima provenienza della provvista utilizzata nel 2012 per gli acquisti relativi alle utilità ablate mal si adattano alla superiore regola valutativa, risolvendosi in mere prospettive di accumulazione reddituale sottratte al fisco non sufficientemente supportate quanto al portato che ebbe concretamente a connotarle, considerata, peraltro, l'apprezzabile intensità dei supposti incassi non dichiarati e il lungo tempo che caratterizzo' siffatta supposta evasione. Aspetto, questo, stigmatizzato dai Giudici del gravame di merito anche se non sempre seguendo con linearità la rigorosità di principio che informa la relativa regola di giudizio.4.Tanto premesso, il ricorso mira ad evidenziare alcuni difetti motivazionali, rimarcando in particolare il travisamento di diverse emergenze probatorie acquisite agli atti. 4.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va rimarcata la manifesta inconferenza delle relative doglianze. L' impugnazione risulta pressochè dominata dalla asserita devalutazione probatoria delle emergenze probatorie ricavabili dall'autonomo procedimento penale (per evasione in materia di Iva) promosso ai danni del [OSCURATO:PERSONA], richiamato dalla sentenza rescindente nel mettere in evidenza i pregressi vuoti argomentativi che connotavano la sentenza di appello fatta oggetto di annullamento. Aspetto, per quanto detto, eccentrico rispetto alle autonome capacità di acquisto della [OSCURATO:PERSONA], alla luce della mancata precisazione delle ragioni per le quali siffatte emergenze dovrebbero influire nella ricostruzione della relativa posizione finanziaria e patrimoniale. Parimenti è a dirsi per i riferimenti resi alle emergenze ricavabili dall'ulteriore documentazione che questa Corte, con la sentenza rescindente, ha valutato come pretermessa (quella contenuta nel faldone blu, cosi definito anche nella sentenza di legittimità oltre che nel ricorso e nella sentenza impugnata), perchè inerente redditi lavorativi maturati dal [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2000/2005. L'unica censura esposta con l'impugnazione utilmente prospettabile in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] è quella afferente una asserito travisamento probatorio relativo alle capacità reddituali della stessa (punto 2.1. del ricorso). La semplice lettura della doglianza, tuttavia, ne tradisce l'immediata inconsistenza: le disponibilità rivendicate dalla difesa sono infatti assolutamente identiche a quelle valorizzate dalla Corte del merito (per complessivi 30.000 euro circa negli anni 2006 e 2007) nel ritenere coerentemente non giustificati gli esborsi effettuati (nel 2008 per circa 80.000 euro) per acquisire le utilità ablate avuto riguardo alle relative capacità reddituali. 4.2. Passando allo scrutinio della posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva la Corte che la sentenza impugnata, segue, in linea di massima, un percorso logico che non merita censure perchè puntualmente conformato alle indicazioni di principio sopra rese in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio che governa il tema a giudizio. Sì è così ribadito che gravava sull'imputato il compito di allegare elementi concreti in grado di attestare, nella loro effettiva sussistenza e consistenza, le capacità reddituali sottratte al fisco destinate a legittimare la provvista per gli acquisti. E in questa cornice sono state ritenute complessivamente non dirimenti le relative emergenze offerte dalla difesa e ricavate dall'azione penale autonomamente promossa in danno del [OSCURATO:PERSONA] per evasione relativa all'IVA perchè destinate ad offrire solo spunti prospettici e non concreti elementi valorizzabili in una ottica di puntuale quantificazione delle disponibilità in tal modo accumulate e poi veicolate in direzione degli acquisti effettuati nel 2012. 4.3. Sotto questo versante non può dunque che condividersi la sostanziale indifferenza riservata dalla Corte del merito all'insieme di emergenze ricavate dal processo penale in questione (dal portato effettivo dell'ambito temporale della contestazione mossa in quel giudizio alle considerazioni spese dal Tribunale del riesame e alle risultanze offerte da talune prove pretermesse o inadeguatamente valutate, ricavate sempre da quella diversa realtà processuale: si vedano i punti 2.2., 2.3, 2.4, del ricorso), utili solo a definire la potenziale capacità produttiva legata all'attività di impresa del [OSCURATO:PERSONA] non emarginata al fisco senza tuttavia offrire concreti elementi che ne attestino il portato e l'effettiva accumulazione nel tempo. 4.4. Per il vero, la lettura della sentenza impugnata dà conto di un tentativo logico effettuato dalla Corte del merito volto a dare contenuti concreti al portato delle prospettazioni difensive, ricavando a ritroso il reddito prodotto muovendo dal portato delle imposte evase messe in evidenza nell'imputazione mossa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e pervenendo a un risultato finale - una disponibilità per euro 101.033,47 riferita all'anno 2012 - che ad avviso dei giudici del rinvio avrebbe dato conto di una provvista comunque non in grado di supportare lo sforzo affrontato per gli acquisiti in esame (per euro 230.317,48). Su tale segmento del motivare si appunta uno dei rilievi proposti dal ricorso: in particolare, si evidenzia che il relativo ragionamento logico, se seguito con coerenza, andava esteso anche al 2011 (fatto oggetto di identica imputazione), così da portare alla dimostrazione di una identica provvista maturata e non dichiarata, compatibile con l'epoca dell'acquisto, decisiva nella relativa ricostruzione patrimoniale. Da qui un rivendicato profilo di intrinseca contraddittorietà della decisione che tuttavia, ad avviso di questa Corte, non vale ad inficiarne il portato. La difesa, infatti, pretende di valorizzare in via derivata un ragionamento logico effettuato dalla Corte del merito che non convince nei suoi presupposti di partenza, perché diretto a dare rilievo ad un dato (il tenore delle imposte evase siccome stigmatizzato nel relativo capo di imputazione formalizzato nel processo per evasione dell'IVA) che, per la fluidità del relativo dato, soggetto ad una verifica processuale che pacificamente non risulta completata, mal si presta a supportare, secondo i canoni di serietà e concretezza più volte evocati, l'allegazione relativa alla effettiva misura dei redditi maturati e evasi dall'imputato in quel determinato torno temporale.Se dunque in parte qua la sentenza deve ritenersi non lineare, ciò tuttavia non porta ad inficiarne il portato perchè siffatta contraddittorietà si lega ad un ragionamento probatorio, quello rivendicato ora dalla difesa, che non reggeva a monte e che questa Corte non può validare, estendendone il portato sino ad inficiare il complessivo motivare della decisione gravata, non condividendone i presupposti logici di riferimento. 4.5. Gli ulteriori momenti probatori, travisati per errore o omissione segnatati dal ricorso non incidono sulla tenuta della decisione gravata, considerata la genericità della deduzione difensiva. Sia in relazione ai redditi maturati dal ricorrente sino al 2005 ( anche alla luce della notevole distanza temporale rispetto al momento degli acquisti, operati nel 2012), sia con riferimento ai diversi importi da considerare siccome fotografati dagli estratti contributivi INPS (rivendicati a pagina 9 del ricorso), non ne risulta infatti argomentata la concreta e decisiva incidenza assunta rispetto alla complessiva valutazione spesa in sentenza rispetto alla ricostruzione patrimoniale posta a fondamento della confisca. Da qui l'inammissibilità delle dette censure e la definitiva infondatezza del ricorso 5. Alla reiezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] de Simone segue la condanna alle spese processuali; la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] porta anche alla condanna della stessa di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il r
Sentenza Cassazione n. 31557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris