CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 12 gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 14 aprile 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo A), perché il fatto non sussiste, e, esclusa la circostanza aggravante contestata al capo B), ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 4 L. n. 110;1975, rideterminando la pena in mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile costituita, deducendo erronea applicazione della legge in ordine all'assoluzione dal reato contestato al capo A), dovendosi di contro ritenere provato il delitto di danneggiamento della telecamera, in quanto, per effetto del comportamento dell'imputato, questa aveva perso l'uso a cui era destinata e tale circostanza rilevava sotto il profilo civilistico della quantificazione del danno. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fattc. Nondimeno, giova rilevare che la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che dal video in atti risultava che la telecamera era perfettamente funzionante, essendosi l'imputato limitato a spostarne l'inquadratura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] P