Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29467/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che tanto il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto la sussistenzadel reato presupposto della ricettazione) quanto il secondo (relativo all’elementosoggettivo della ricettazione e alla eventuale riqualificazione del fatto) sonomeramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] altresì che i suddetti motivi contestano la correttezza della motivazioneposta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità dellamotivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diconsentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativoche la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);Rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6-8)facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato;Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente il 19/06/2026 è tardiva perchédepositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" primadell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e, in ogni caso, non aggiungeargomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che tanto il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto la sussistenzadel reato presupposto della ricettazione) quanto il secondo (relativo all’elementosoggettivo della ricettazione e alla eventuale riqualificazione del fatto) sonomeramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] altresì che i suddetti motivi contestano la correttezza della motivazioneposta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità dellamotivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diconsentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativoche la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);Rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6-8)facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato;Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente il 19/06/2026 è tardiva perchédepositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" primadell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e, in ogni caso, non aggiungeargomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente