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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224, comma 1 L.F., rideterminando la pena inflittagli; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 43 cod. pen. e del vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per ritardata richiesta di fallimento o, comunque, per altra colpa grave, dispiega censure generiche - in quanto prive di effettivo e puntuale confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata sul punto (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3) - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso la diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura del fatto (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in assenza di una specifica ed autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili loro fraintendimenti, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 3 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224, comma 1 L.F., rideterminando la pena inflittagli; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 43 cod. pen. e del vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per ritardata richiesta di fallimento o, comunque, per altra colpa grave, dispiega censure generiche - in quanto prive di effettivo e puntuale confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata sul punto (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3) - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso la diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura del fatto (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in assenza di una specifica ed autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili loro fraintendimenti, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 3 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris