CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1965
Cassazione n. 17213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1965 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso, formulato in termini generici, è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]