CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20405/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;intimatoavverso il decreto del Tribunale di Roma n. cronol. 114/2025,pubblicato il 25/09/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon il decreto in questa sede impugnato, il Tribunale di Roma harespinto il ricorso proposto contro la decisione della Commissioneterritoriale che ha rigettato la domanda di protezione internazionale delricorrente.Numero registro generale 21408/2025Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 20405/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il richiedente asilo ha impugnato per cassazione il menzionatodecreto, affidato a tre motivi di ricorso.Il Ministero dell’interno non si è difeso con controricorso.Il 09/12/2025 il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile haformulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha presentato istanza di decisione dellacausa, accompagnata da una memoria contenente argomentazionidifensive.È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame delricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente rilevare che, come sopra evidenziato,il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile ha formulato laproposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., nei seguenti termini: «Ritenuto che essendo la procura privadella certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensidell'art. 35 bis, tredicesimo comma, del decreto legislativo citato, ilpresente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. n.15177/2021; Cass. 9110/2022; Cass. 24265/2022), né tale originariamancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché dettaconferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzionecertificatoria (Cass. 27232/2020), propone la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.»2. La richiesta di decisione, formulata ai sensi dell’art. 380-bis,comma 2, c.p.c., è stata accompagnata da una memoria del ricorrente,con la quale quest’ultimo ha dedotto che, come affermato dalle SezioniUnite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021), non occorreche il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativaNumero registro generale 21408/2025Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 20405/2026Data pubblicazione 17/06/2026all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultandosufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione ildifensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formulesacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva allacomunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito chedetto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio inepoca successiva alla comunicazione del provvedimento, ben potendo,dunque, il difensore certificare, anche solo con una unicasottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazioneche l’autenticità della firma del ricorrente.Ad opinione della parte, nella specie si è verificata proprioquest’ultima ipotesi, poiché la firma del cittadino straniero era stataapposta in data 06/10/2025 (successiva alla notifica del decretoimpugnato), come indicato in procura, ed era seguita dall’autentica deldifensore.Nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., il ricorrente ha richiamatogli argomenti già illustrati.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Com’è noto, l'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 –nel disciplinare i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni territorialiper il riconoscimento della protezione internazionale (e dellaCommissione nazionale per il diritto di asilo) - prevede la possibilità diimpugnare davanti al giudice di legittimità la statuizione adottata dalTribunale, precisando che «la procura alla liti per la proposizione delricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilitàdel ricorso, in data successiva alla comunicazione del decretoimpugnato» e aggiungendo che «a tal fine il difensore certifica la datadi rilascio in suo favore della procura medesima».3.2. Questa Corte è consolidata nel ritenere che quest’ultimadisposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alleordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365Numero registro generale 21408/2025Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 20405/2026Data pubblicazione 17/06/2026c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazionedel provvedimento impugnato, che deve essere opportunamentecertificata dal difensore, prevedendo anche una specifica ipotesi diinammissibilità del ricorso per cassazione, nel caso in cui talecertificazione non ci sia.La procura speciale deve, in sintesi, contenere in modo esplicitol'indicazione della data successiva alla comunicazione delprovvedimento impugnato e il difensore deve certificare, anche solocon un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva allacomunicazione, che l'autenticità della firma del conferente.Tale interpretazione è conforme alla lettera della legge che,contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, prevedeespressamente il compimento di una ulteriore attività di certificazioneda parte del difensore («… a tal fine il difensore certifica la data dirilascio in suo favore della procura medesima…»).3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato tale letturadella norma (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021;conf. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6631 del 01/03/2022 eCass., Sez. 1, Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023).Anche la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questionidi legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. cit.,sollevate con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, comma 1,Cost., agli artt. 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione europea (CDFUE) e agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali(CEDU), dalla Terza Sezione civile di questa Corte, con ordinanzainterlocutoria n. 17970 del 23/06/2021 (Corte cost., Sentenza n. 13del 20/01/2022).3.4. Nel caso di specie, la procura speciale al difensore, in calce alricorso, indica la data di rilascio, ma non contiene alcuna certificazioneNumero registro generale 21408/2025Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 20405/2026Data pubblicazione 17/06/2026della stessa, recando soltanto l'autenticazione della firma, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile.4. La pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della CorteEDU, la quale, in una recente decisione, ha escluso che potesseconfigurarsi una violazione dell’art. 6 paragrafo 1, CEDU, per eccessivoformalismo, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione aveva dichiaratol’improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione dinotificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art.369, comma 1, c.p.c. (cfr. Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del23/05/2024, Patrucolo e altri c. Italia, ove è stata dichiarata laviolazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU in relazione ad altre ipotesi).La menzionata Corte ha affermato, tra l’altro, che, dato il carattereparticolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificarela corretta applicazione della legge, può essere ammesso che leprocedure seguite dalla Suprema Corte siano più formali, ove le partisono rappresentate da avvocati specializzati iscritti all’Albo digiurisdizioni superiori, tenuto anche conto che la statuizione del giudicedi legittimità segue un precedente fase di merito a contraddittoriopieno.5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendoil Ministero rimasto intimato.6. Ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiestola decisione dopo la comunicazione della proposta di definizioneanticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta,debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96c.p.c.Secondo questa Corte, la novità normativa - introdotta dall'art. 3,comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022,ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, d.lgs. cit., contiene,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazionelegale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 21408/2025Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 20405/2026Data pubblicazione 17/06/2026per la condanna di una somma equitativamente determinata a favoredella controparte costituita (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulterioresomma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad €5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.).Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltroda iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistemaprocessuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplinaintertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsionegenerale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – aigiudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per iquali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integrail corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella normain esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazioneillustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia,essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla,nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costoaggiuntivo)» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023;Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2,Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024).Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale,va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi, non inlinea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto,sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanereaffidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).Nondimeno, nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione perdiscostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente lacomplessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispettoalla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità delricorso.Numero registro generale 21408/2025Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 20405/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento ex art.96, comma 4, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, di unasomma pari ad € 500,00.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma pari ad € 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2026.La PresidenteMaria Acierno