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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33988/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 dicembre 2023, il Tribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di tentato furto aggravato di un'autovettura in concorso, commesso in 00.4.4.4.442Mazara del [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2022.

ZA-1—Semà ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e applicata la diminuente per il rito, irrogava MAI getta' pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre alle spese processuali.

Revocava altresì, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 novembre 2017, irrevocabile il 18 aprile 2019.

2. Secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, i due imputati, ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione della persona offesa, si erano avvicinati a una [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ne avevano forzato lo sportello anteriore destro e avevano tentato di avviarla mediante una chiave, spezzatasi nel sistema di accensione.

Le immagini, ritenute nitide, avevano consentito agli operanti, che già conoscevano gli imputati per ragioni d'ufficio, di identificarli.

3. Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, osservando che l'avviso di conclusione delle indagini era stato ritualmente notificato il 28 settembre 2022 al difensore d'ufficio nominato all'imputato irreperibile e che il decreto di citazione era stato successivamente notificato, il 28 ottobre 2022, nelle forme dell'art. 159 cod. proc. pen.

La successiva notificazione personale dell'avviso all'imputato, eseguita il 10 dicembre 2022 dopo il suo rintraccio, era qualificata come adempimento ultroneo, inidoneo a riaprire il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il primo giudice riteneva inoltre sussistente la condizione di procedibilità.

Quanto alla volontà querelatoria, valorizzava il contenuto complessivo dell'atto, la manifestazione della volontà punitiva, la richiesta di avviso in caso di archiviazione e l'espressa menzione della querela.

Quanto alla legittimazione, 1rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva la piena disponibilità e il godimento dell'autovettura, benché formalmente intestata al defunto suocero, e che tale relazione di fatto gli attribuiva la qualità di persona offesa e la titolarità del diritto di querela.

5. Il Tribunale escludeva l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., considerando la natura del bene oggetto dell'azione, costituito da un'autovettura funzionante, e ritenendo non specialmente tenue il danno potenziale.

Ravvisava inoltre la recidiva contestata, avuto riguardo ai precedenti, anche specifici, e alle modalità del fatto.

Disponeva, infine, la revoca della precedente sospensione condizionale, essendo stato commesso nel termine di legge un ulteriore delitto per il quale era inflitta pena detentiva.

6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello articolando quattro motivi.

6.1. Con il primo deduceva la nullità del giudizio e della sentenza per violazione degli artt. 178, lett. c), 415-bis e 552 cod. proc. pen., sostenendo che la notificazione dell'avviso eseguita il 10 dicembre 2022 al difensore di fiducia e all'imputato avrebbe rinnovato il termine di venti giorni, non rispettato dalla notificazione del decreto di citazione del 12 dicembre 2022.

6.2. Con il secondo chiedeva dichiararsi non doversi procedere per difetto di valida querela, osservando che l'atto era intestato come denuncia orale e che il [OSCURATO:PERSONA], mero utilizzatore e non proprietario del veicolo, non sarebbe stato legittimato alla proposizione della querela.

6.3. Con il terzo invocava l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la rideterminazione della pena nel minimo, richiamando la vetustà della [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di effetti pregiudizievoli derivanti dal tentativo.

6.4. Con il quarto censurava la revoca della sospensione condizionale, richiamando l'ordinanza del Tribunale di Marsala del 24 marzo 2021, resa nel procedimento n. 294/2020 S.I.G.E., che aveva rigettato una precedente richiesta di revoca del medesimo beneficio.

7. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo i motivi privi della necessaria specificità rispetto alle puntuali ragioni della decisione di primo grado.

28. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi.

8.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso l'aspecificità con l'infondatezza.

Deduce che ciascun motivo di appello conteneva una critica alle corrispondenti ragioni della sentenza del Tribunale e che la Corte avrebbe quindi dovuto esaminarlo nel merito.

8.2. Con il secondo deduce violazione degli artt. 178, lett. c), e 598-bis cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché omessa motivazione.

Rappresenta che, nel procedimento cartolare fissato per il 2 aprile 2025, le conclusioni del Procuratore generale, datate 17 marzo e sottoscritte il 19 marzo 2025, furono trasmesse alla difesa soltanto il 24 marzo 2025.

Assume che la comunicazione tardiva avrebbe compresso il termine di replica e che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata nelle conclusioni difensive depositate il 19 marzo 2025.

9. La difesa presentava memoria che insiste nell'accoglimento del ricorso ribadendone i contenuti principali.

10. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e, per altro verso, aspecifico, poiché muove da una rappresentazione non corrispondente al contenuto effettivo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la ragione della decisione impugnata.

2.1. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'appello è inammissibile quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici riferiti alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

L'onere di specificità' estrinseca implica una correlazione effettiva tra la censura e la motivazione gravata; esso è tanto più intenso quanto più analitica sia la giustificazione offerta dal primo giudice.

Non è sufficiente riproporre la tesi disattesa, né contrapporre alla decisione affermazioni assertive, occorrendo individuare l'errore della motivazione e 3sviluppare argomenti idonei a porne in discussione la premessa fattuale o giuridica.

2.2. Nel caso in esame, il Tribunale aveva fornito risposte articolate a tutte le questioni devolute con l'appello.

L'atto di gravame, invece, si limitava in larga parte a reiterare le deduzioni già prospettate, senza misurarsi con i passaggi decisivi della motivazione e senza indicare le ragioni per le quali essi sarebbero stati erronei.

La Corte territoriale, nel rilevare tale difetto di correlazione, non ha trasformato un giudizio di infondatezza in una pronuncia di rito, ma ha verificato la mancanza del requisito necessario perché si instaurasse validamente il giudizio di appello.

3. Quanto al primo motivo di appello, la sentenza del Tribunale aveva ricostruito la sequenza delle notificazioni e spiegato che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato ritualmente notificato il 28 settembre 2022 al difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile; che il decreto di citazione era stato notificato il 28 ottobre 2022 nelle forme dell'art. 159 cod. proc. pen.; e che la successiva notificazione personale dell'avviso, intervenuta dopo il rintraccio, costituiva un adempimento non dovuto, privo dell'effetto di riaprire il termine di legge.

L'appello si limitava ad affermare che la nuova notificazione avrebbe "rinnovato" il termine, senza contestare l'efficacia del decreto di irreperibilità, la ritualità della prima notificazione, la perfezione della notificazione dell'atto introduttivo o la premessa normativa secondo cui la sopravvenuta reperibilità non impone la rinnovazione di un avviso già validamente notificato.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ne ha ravvisato la genericità e superficialità rispetto alla motivazione di primo grado.

4. Analoga carenza connotava il secondo motivo di appello.

Il Tribunale non aveva desunto la volontà querelatoria dalla sola intestazione dell'atto, ma dal suo contenuto complessivo, dalla dichiarazione punitiva, dalla richiesta di avviso ex art. 408 cod. proc. pen. e dalla compresenza della qualificazione di denuncia e querela.

Il gravame insisteva sulla denominazione formale di "denuncia orale" e sulla formula "sporgo formale denuncia", senza confrontarsi con gli ulteriori indici valorizzati dal giudice.

Sul distinto profilo della legittimazione, la sentenza aveva richiamato il principio secondo cui, nel furto, è persona offesa anche chi abbia sul bene una relazione di fatto qualificata, indipendentemente dall'intestazione formale.

L'appello si esauriva nell'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario, senza censurare il dato della piena disponibilità e del 4godimento del mezzo né l'applicabilità del principio giuridico posto a fondamento della decisione.

Anche in tal caso la declaratoria di inammissibilità ha riguardato l'assenza di una critica puntuale, non la mera debolezza della tesi difensiva.

5. Il terzo motivo di appello chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. richiamando, in termini generici, la vetustà della vettura, la modestia del danno e la natura tentata del reato.

La sentenza di primo grado aveva tuttavia specificamente valutato il danno potenziale, rapportandolo al valore intrinseco di un'autovettura ancora funzionante, e aveva richiamato il pertinente orientamento di legittimità.

L'appello non indicava elementi concreti relativi al valore del bene, all'effettiva entità dei danni prodotti dalla forzatura dello sportello e del sistema di accensione o ad altri dati capaci di incrinare quella valutazione; né spiegava perché la natura tentata del reato imponesse, da sola, il riconoscimento dell'attenuante quando il primo giudice aveva espressamente considerato il danno potenziale.

La censura era considerata perciò assertiva e non correlata alla ratio decidendi.

6. Anche il quarto motivo era privo di specificità.

Il Tribunale aveva revocato il beneficio ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sul rilievo che nel termine di legge era stato commesso un nuovo delitto per il quale veniva inflitta pena detentiva.

L'appello rinviava all'ordinanza del 24 marzo 2021 resa in altro procedimento e sosteneva che il beneficio si fosse "cristallizzato", ma non spiegava in che modo quel provvedimento, anteriore al nuovo fatto del 5 giugno 2022 e fondato sulla situazione allora esistente, potesse impedire una successiva revoca obbligatoria determinata dalla commissione di un ulteriore delitto.

Il mero rinvio all'allegato, peraltro, non sostituiva l'onere di esporre nell'atto le ragioni critiche rispetto alla statuizione impugnata.

La Corte territoriale ha, quindi, risposto esaustivamente, evidenziando l'estraneità del precedente provvedimento rispetto al sopravvenuto presupposto della revoca.

7. Il primo motivo di ricorso non supera tali rilievi.

Esso ricostruisce retrospettivamente i motivi di appello attribuendo loro uno sviluppo critico che invero non emerge dal testo dell'impugnazione originaria, integralmente caratterizzato da proposizioni sintetiche, richiami alle tesi già disattese e rinvii esterni.

La circostanza che la Corte di appello abbia illustrato con linearità e 5logica deduttiva le ragioni dell'aspecificità di ciascuna doglianza non equivale a un esame del merito: la verifica della correlazione estrinseca richiede necessariamente il raffronto tra il motivo e la motivazione gravata, onere sviluppato dalla motivazione impugnata con coerenza e senza cadute logiche cogliendo la superficialità di ciascun passaggio dei motivi di appello.

8. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

8.1. L'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, fino a quindici giorni prima dell'udienza, il Procuratore generale presenta le proprie richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie, mentre le memorie di replica possono essere presentate fino a cinque giorni prima.

La deduzione difensiva, tuttavia, non chiarisce quale specifico e concreto pregiudizio sia derivato dalla comunicazione ricevuta il 24 marzo 2025, né indica quali argomenti contenuti nelle conclusioni del Procuratore generale non abbiano potuto ricevere replica.

8.2. Dallo stesso ricorso risulta, inoltre, che la difesa ricevette le conclusioni il 24 marzo 2025, in tempo utile per depositare una memoria sino al termine del 28 marzo 2025.

L'affermazione secondo cui sarebbero rimasti soltanto quattro giorni "di calendario" non dimostra, in assenza dell'indicazione di una concreta attività difensiva impedita, una lesione effettiva del contraddittorio.

Le nullità a regime intermedio non possono essere fatte valere da chi non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata e richiedono la prospettazione di un pregiudizio effettivo, non essendo configurabile una nullità per il solo scostamento dalla scansione temporale astratta.

8.3. Quanto alla lamentata omessa risposta della Corte territoriale, la censura è carente di decisività.

Il ricorrente non riproduce il contenuto delle conclusioni del Procuratore generale, non indica le difese che avrebbe inteso articolare e non dimostra che la questione fosse idonea a incidere sulla declaratoha di inammissibilità dell'appello, fondata sull'originaria struttura dell'atto di impugnazione.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo per genericità e difetto di interesse concreto.

9. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata in euro 3.000,00, equitativamente commisurata alla natura delle cause di inammissibilità. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2023, il Tribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di tentato furto aggravato di un'autovettura in concorso, commesso in 00.4.4.4.442Mazara del [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2022. ZA-1—Semà ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e applicata la diminuente per il rito, irrogava MAI getta' pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre alle spese processuali. Revocava altresì, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 novembre 2017, irrevocabile il 18 aprile 2019. 2. Secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, i due imputati, ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione della persona offesa, si erano avvicinati a una [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ne avevano forzato lo sportello anteriore destro e avevano tentato di avviarla mediante una chiave, spezzatasi nel sistema di accensione. Le immagini, ritenute nitide, avevano consentito agli operanti, che già conoscevano gli imputati per ragioni d'ufficio, di identificarli. 3. Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, osservando che l'avviso di conclusione delle indagini era stato ritualmente notificato il 28 settembre 2022 al difensore d'ufficio nominato all'imputato irreperibile e che il decreto di citazione era stato successivamente notificato, il 28 ottobre 2022, nelle forme dell'art. 159 cod. proc. pen. La successiva notificazione personale dell'avviso all'imputato, eseguita il 10 dicembre 2022 dopo il suo rintraccio, era qualificata come adempimento ultroneo, inidoneo a riaprire il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il primo giudice riteneva inoltre sussistente la condizione di procedibilità. Quanto alla volontà querelatoria, valorizzava il contenuto complessivo dell'atto, la manifestazione della volontà punitiva, la richiesta di avviso in caso di archiviazione e l'espressa menzione della querela. Quanto alla legittimazione, 1rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva la piena disponibilità e il godimento dell'autovettura, benché formalmente intestata al defunto suocero, e che tale relazione di fatto gli attribuiva la qualità di persona offesa e la titolarità del diritto di querela. 5. Il Tribunale escludeva l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., considerando la natura del bene oggetto dell'azione, costituito da un'autovettura funzionante, e ritenendo non specialmente tenue il danno potenziale. Ravvisava inoltre la recidiva contestata, avuto riguardo ai precedenti, anche specifici, e alle modalità del fatto. Disponeva, infine, la revoca della precedente sospensione condizionale, essendo stato commesso nel termine di legge un ulteriore delitto per il quale era inflitta pena detentiva. 6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello articolando quattro motivi. 6.1. Con il primo deduceva la nullità del giudizio e della sentenza per violazione degli artt. 178, lett. c), 415-bis e 552 cod. proc. pen., sostenendo che la notificazione dell'avviso eseguita il 10 dicembre 2022 al difensore di fiducia e all'imputato avrebbe rinnovato il termine di venti giorni, non rispettato dalla notificazione del decreto di citazione del 12 dicembre 2022. 6.2. Con il secondo chiedeva dichiararsi non doversi procedere per difetto di valida querela, osservando che l'atto era intestato come denuncia orale e che il [OSCURATO:PERSONA], mero utilizzatore e non proprietario del veicolo, non sarebbe stato legittimato alla proposizione della querela. 6.3. Con il terzo invocava l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la rideterminazione della pena nel minimo, richiamando la vetustà della [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di effetti pregiudizievoli derivanti dal tentativo. 6.4. Con il quarto censurava la revoca della sospensione condizionale, richiamando l'ordinanza del Tribunale di Marsala del 24 marzo 2021, resa nel procedimento n. 294/2020 S.I.G.E., che aveva rigettato una precedente richiesta di revoca del medesimo beneficio. 7. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo i motivi privi della necessaria specificità rispetto alle puntuali ragioni della decisione di primo grado. 28. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi. 8.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso l'aspecificità con l'infondatezza. Deduce che ciascun motivo di appello conteneva una critica alle corrispondenti ragioni della sentenza del Tribunale e che la Corte avrebbe quindi dovuto esaminarlo nel merito. 8.2. Con il secondo deduce violazione degli artt. 178, lett. c), e 598-bis cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché omessa motivazione. Rappresenta che, nel procedimento cartolare fissato per il 2 aprile 2025, le conclusioni del Procuratore generale, datate 17 marzo e sottoscritte il 19 marzo 2025, furono trasmesse alla difesa soltanto il 24 marzo 2025. Assume che la comunicazione tardiva avrebbe compresso il termine di replica e che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata nelle conclusioni difensive depositate il 19 marzo 2025. 9. La difesa presentava memoria che insiste nell'accoglimento del ricorso ribadendone i contenuti principali. 10. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e, per altro verso, aspecifico, poiché muove da una rappresentazione non corrispondente al contenuto effettivo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la ragione della decisione impugnata. 2.1. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'appello è inammissibile quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici riferiti alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. L'onere di specificità' estrinseca implica una correlazione effettiva tra la censura e la motivazione gravata; esso è tanto più intenso quanto più analitica sia la giustificazione offerta dal primo giudice. Non è sufficiente riproporre la tesi disattesa, né contrapporre alla decisione affermazioni assertive, occorrendo individuare l'errore della motivazione e 3sviluppare argomenti idonei a porne in discussione la premessa fattuale o giuridica. 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale aveva fornito risposte articolate a tutte le questioni devolute con l'appello. L'atto di gravame, invece, si limitava in larga parte a reiterare le deduzioni già prospettate, senza misurarsi con i passaggi decisivi della motivazione e senza indicare le ragioni per le quali essi sarebbero stati erronei. La Corte territoriale, nel rilevare tale difetto di correlazione, non ha trasformato un giudizio di infondatezza in una pronuncia di rito, ma ha verificato la mancanza del requisito necessario perché si instaurasse validamente il giudizio di appello. 3. Quanto al primo motivo di appello, la sentenza del Tribunale aveva ricostruito la sequenza delle notificazioni e spiegato che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato ritualmente notificato il 28 settembre 2022 al difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile; che il decreto di citazione era stato notificato il 28 ottobre 2022 nelle forme dell'art. 159 cod. proc. pen.; e che la successiva notificazione personale dell'avviso, intervenuta dopo il rintraccio, costituiva un adempimento non dovuto, privo dell'effetto di riaprire il termine di legge. L'appello si limitava ad affermare che la nuova notificazione avrebbe "rinnovato" il termine, senza contestare l'efficacia del decreto di irreperibilità, la ritualità della prima notificazione, la perfezione della notificazione dell'atto introduttivo o la premessa normativa secondo cui la sopravvenuta reperibilità non impone la rinnovazione di un avviso già validamente notificato. Correttamente, dunque, la Corte di appello ne ha ravvisato la genericità e superficialità rispetto alla motivazione di primo grado. 4. Analoga carenza connotava il secondo motivo di appello. Il Tribunale non aveva desunto la volontà querelatoria dalla sola intestazione dell'atto, ma dal suo contenuto complessivo, dalla dichiarazione punitiva, dalla richiesta di avviso ex art. 408 cod. proc. pen. e dalla compresenza della qualificazione di denuncia e querela. Il gravame insisteva sulla denominazione formale di "denuncia orale" e sulla formula "sporgo formale denuncia", senza confrontarsi con gli ulteriori indici valorizzati dal giudice. Sul distinto profilo della legittimazione, la sentenza aveva richiamato il principio secondo cui, nel furto, è persona offesa anche chi abbia sul bene una relazione di fatto qualificata, indipendentemente dall'intestazione formale. L'appello si esauriva nell'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario, senza censurare il dato della piena disponibilità e del 4godimento del mezzo né l'applicabilità del principio giuridico posto a fondamento della decisione. Anche in tal caso la declaratoria di inammissibilità ha riguardato l'assenza di una critica puntuale, non la mera debolezza della tesi difensiva. 5. Il terzo motivo di appello chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. richiamando, in termini generici, la vetustà della vettura, la modestia del danno e la natura tentata del reato. La sentenza di primo grado aveva tuttavia specificamente valutato il danno potenziale, rapportandolo al valore intrinseco di un'autovettura ancora funzionante, e aveva richiamato il pertinente orientamento di legittimità. L'appello non indicava elementi concreti relativi al valore del bene, all'effettiva entità dei danni prodotti dalla forzatura dello sportello e del sistema di accensione o ad altri dati capaci di incrinare quella valutazione; né spiegava perché la natura tentata del reato imponesse, da sola, il riconoscimento dell'attenuante quando il primo giudice aveva espressamente considerato il danno potenziale. La censura era considerata perciò assertiva e non correlata alla ratio decidendi. 6. Anche il quarto motivo era privo di specificità. Il Tribunale aveva revocato il beneficio ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sul rilievo che nel termine di legge era stato commesso un nuovo delitto per il quale veniva inflitta pena detentiva. L'appello rinviava all'ordinanza del 24 marzo 2021 resa in altro procedimento e sosteneva che il beneficio si fosse "cristallizzato", ma non spiegava in che modo quel provvedimento, anteriore al nuovo fatto del 5 giugno 2022 e fondato sulla situazione allora esistente, potesse impedire una successiva revoca obbligatoria determinata dalla commissione di un ulteriore delitto. Il mero rinvio all'allegato, peraltro, non sostituiva l'onere di esporre nell'atto le ragioni critiche rispetto alla statuizione impugnata. La Corte territoriale ha, quindi, risposto esaustivamente, evidenziando l'estraneità del precedente provvedimento rispetto al sopravvenuto presupposto della revoca. 7. Il primo motivo di ricorso non supera tali rilievi. Esso ricostruisce retrospettivamente i motivi di appello attribuendo loro uno sviluppo critico che invero non emerge dal testo dell'impugnazione originaria, integralmente caratterizzato da proposizioni sintetiche, richiami alle tesi già disattese e rinvii esterni. La circostanza che la Corte di appello abbia illustrato con linearità e 5logica deduttiva le ragioni dell'aspecificità di ciascuna doglianza non equivale a un esame del merito: la verifica della correlazione estrinseca richiede necessariamente il raffronto tra il motivo e la motivazione gravata, onere sviluppato dalla motivazione impugnata con coerenza e senza cadute logiche cogliendo la superficialità di ciascun passaggio dei motivi di appello. 8. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. 8.1. L'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, fino a quindici giorni prima dell'udienza, il Procuratore generale presenta le proprie richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie, mentre le memorie di replica possono essere presentate fino a cinque giorni prima. La deduzione difensiva, tuttavia, non chiarisce quale specifico e concreto pregiudizio sia derivato dalla comunicazione ricevuta il 24 marzo 2025, né indica quali argomenti contenuti nelle conclusioni del Procuratore generale non abbiano potuto ricevere replica. 8.2. Dallo stesso ricorso risulta, inoltre, che la difesa ricevette le conclusioni il 24 marzo 2025, in tempo utile per depositare una memoria sino al termine del 28 marzo 2025. L'affermazione secondo cui sarebbero rimasti soltanto quattro giorni "di calendario" non dimostra, in assenza dell'indicazione di una concreta attività difensiva impedita, una lesione effettiva del contraddittorio. Le nullità a regime intermedio non possono essere fatte valere da chi non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata e richiedono la prospettazione di un pregiudizio effettivo, non essendo configurabile una nullità per il solo scostamento dalla scansione temporale astratta. 8.3. Quanto alla lamentata omessa risposta della Corte territoriale, la censura è carente di decisività. Il ricorrente non riproduce il contenuto delle conclusioni del Procuratore generale, non indica le difese che avrebbe inteso articolare e non dimostra che la questione fosse idonea a incidere sulla declaratoha di inammissibilità dell'appello, fondata sull'originaria struttura dell'atto di impugnazione. Ne consegue l'inammissibilità del motivo per genericità e difetto di interesse concreto. 9. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata in euro 3.000,00, equitativamente commisurata alla natura delle cause di inammissibilità. 6 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris